13.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 176/2012

del 28 settembre 2012

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 135/2012 del 13 luglio 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 37db (decisione 2008/163/CE della Commissione) è aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

32011 D 0291: Decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011 (GU L 139 del 26.5.2011, pag. 1).»;

2)

dopo il punto 37dh (decisione 2011/274/UE della Commissione) è inserito il punto seguente:

«37di.

32011 D 0291: Decisione 2011/291/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema “Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri” del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 139 del 26.5.2011, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso:

a)

alla sezione 7.3.2.3 dell’allegato alla decisione è aggiunto il seguente testo:

Caso specifico Norvegia

(‘P’) Per ottenere l’accesso illimitato alla rete norvegese le unità devono rispettare la sagoma cinematica NO1. Le linee che accettano sagome più larghe sono specificate nella dichiarazione relativa alla rete.

Ciò non impedisce l’accesso alla rete nazionale del materiale rotabile conforme alla STI.”;

b)

dopo la sezione 7.3.2.13 dell’allegato alla decisione è inserita la seguente sezione:

“7.3.2.13 bis

Fattore di potenza (4.2.8.2.6)

Caso specifico Norvegia

(‘P’) Per la circolazione senza restrizioni sulla rete norvegese si applica quanto segue ai mezzi di trazione elettrici:

il fattore di potenza capacitivo non deve essere inferiore a 0,95 per tensioni alla linea di contatto superiori a 16,5 Kv quando la motrice sta attivamente consumando potenza,

il potere capacitivo non deve superare 60 KVAr quando la motrice rigenera potenza,

iIl fattore di potenza induttivo non deve essere inferiore a 0.95 per tensioni alla linea di contatto inferiori a 16,5 Kv quando la motrice rigenera potenza.”;

c)

alla sezione 7.3.2.16 dell’allegato alla decisione è aggiunto il seguente testo:

Caso specifico Norvegia

(‘T’) Questo caso specifico si applica ad unità utilizzate su linee con un sistema catenario non ristrutturato. Nella dichiarazione relativa alla rete sono indicate le linee dotate di sistema catenario conforme alla STI.

La geometria degli archetti del pantografo deve essere conforme a EN 50367:2011 Figure B.6 (1 800 mm).”;

d)

dopo la sezione 7.3.2.16 dell’allegato alla decisione è inserita la seguente sezione:

“7.3.2.16 bis

Forza statica di contatto del pantografo (4.2.8.2.9.5)

Caso specifico Norvegia

(‘P’) Questo caso specifico si applica a unità utilizzate su linee con un sistema catenario non ristrutturato. Nella dichiarazione relativa alla rete sono indicate le linee dotate di sistema catenario conforme alla STI.

A treno fermo i pantografi dovrebbero avere una forza statica di contatto pari a 55 N.”;

e)

alla sezione 7.3.2.17 dell’allegato alla decisione è aggiunto il seguente testo:

Caso specifico Norvegia

(‘P’) Questo caso specifico si applica ad unità utilizzate su linee con un sistema catenario non ristrutturato. Nella dichiarazione relativa alla rete sono indicate le linee dotate di sistema catenario conforme alla STI.

Oltre ai requisiti della STI i pantografi devono essere conformi alla curva basata sulla seguente formula: Fm = 0,00097v2 + 55, con una tolleranza di ± 10 %.”;

f)

alla sezione 7.4 dell’allegato alla decisione è aggiunto il seguente testo:

Caso specifico Norvegia

(‘P’) Per ottenere l’accesso illimitato del materiale rotabile alla rete norvegese in condizioni atmosferiche invernali è necessario dimostrare che il materiale rotabile soddisfi i seguenti requisiti:

deve essere selezionata l’area temperatura T2 come specificata al punto 4.2.6.1.2,

devono essere selezionate le condizioni rigide di neve, ghiaccio e grandine specificate al punto 4.2.6.1.5.” »

Articolo 2

I testi della decisione 2011/291/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 309 dell’8.11.2012, pag. 16.

(2)  GU L 139 del 26.5.2011, pag. 1.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.