24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 85/35


DECISIONE N. 1/2012 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 15 marzo 2012

che modifica le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, riguardante taluni prodotti agricoli trasformati

(2012/165/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 (1), (di seguito «l'accordo»), modificato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo per quanto concerne le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (2), firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il rispettivo protocollo n. 2, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini dell'attuazione del protocollo n. 2 dell'accordo, sono stati fissati prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.

(2)

Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano i provvedimenti di compensazione dei prezzi.

(3)

È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo n. 2 dell'accordo è così modificato:

a)

la tabella III è sostituita dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione;

b)

la tabella IV, la lettera b) è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o aprile 2012.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

Per il Comitato misto

Il presidente

Jacques DE WATTEVILLE


(1)  GU L 300 del 31.12.1972, pag.189.

(2)  GU L 23 del 26.1.2005, pag.19.


ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi di riferimento interni dell’UE e della Svizzera

Agricoltura Materia prima

Prezzo di riferimento interno della Svizzera

Prezzo di riferimento interno dell'UE

Articolo 4, paragrafo 1

Applicato in Svizzera —

Differenza prezzo di riferimento Svizzera/UE

Articolo 3, paragrafo 3

Applicato nell'UE —

Differenza prezzo di riferimento Svizzera/UE

CHF per

100 kg netti

CHF per

100 kg netti

CHF per

100 kg netti

EUR per

100 kg netti

Frumento tenero

49,25

25,50

23,75

0,00

Frumento (grano) duro

1,20

0,00

Segala

40,25

28,95

11,30

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

98,30

48,75

49,55

0,00

Latte intero in polvere

616,00

366,75

249,25

0,00

Latte scremato in polvere

430,40

285,75

144,65

0,00

Burro

1 090,10

485,55

604,55

0,00

Zucchero bianco

Uova

38,00

0,00

Patate fresche

41,75

17,00

24,75

0,00

Grasso vegetale

170,00

0,00»


ALLEGATO II

«TABELLA IV

b)

Importi di base per le materie prime agricole presi in considerazione ai fini del calcolo delle componenti agricole:

Materia prima agricola

Importo di base applicato in Svizzera

Articolo 3, paragrafo 2

Importo di base applicato nell'UE

Articolo 4, paragrafo 2

CHF per 100 kg netti

EUR per 100 kg netti

Frumento tenero

20,00

0,00

Frumento (grano) duro

1,00

0,00

Segala

10,00

0,00

Orzo

Granturco

Farina di frumento tenero

42,00

0,00

Latte intero in polvere

212,00

0,00

Latte scremato in polvere

123,00

0,00

Burro

514,00

0,00

Zucchero bianco

Uova

32,00

0,00

Patate fresche

21,00

0,00

Grasso vegetale

145,00

0,00»