8.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/21


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 139/2012

del 13 luglio 2012

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (l’«l’accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 122/2012 del 15 giugno 2012 (1).

(2)

Un sistema di monitoraggio globale della terra è di fondamentale importanza per la gestione sostenibile dell’Europa settentrionale e dell’Artico.

(3)

La Norvegia ha contribuito allo sviluppo del programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) sia nell’ambito del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) sia come membro dell’Agenzia spaziale europea.

(4)

È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell’accordo SEE per includere il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (2).

(5)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2012,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 del protocollo 31 dell’accordo SEE è così modificato:

1)

il testo del paragrafo 6 è sostituito da quanto segue:

«6.   La valutazione e i grandi orientamenti delle attività nell’ambito dei programmi quadro delle attività dell’Unione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico di cui ai paragrafi 5, 8 bis, 8 quater, 9 e 10 sono disciplinati dalla procedura di cui all’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo.»;

2)

dopo il paragrafo 8 ter è inserito il paragrafo seguente:

«8 quater

a)

A decorrere dal 1o gennaio 2012, gli Stati EFTA partecipano alle attività che potrebbero derivare dal seguente atto dell’Unione:

32010 R 0911: Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

b)

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a), conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.

c)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, a tutti i comitati dell’Unione che assistono la Commissione europea nella gestione, nello sviluppo e nell’attuazione delle attività di cui alla lettera a), cioè al Comitato GMES, al Consiglio di sicurezza e al forum degli utenti.

d)

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.

e)

Per quanto riguarda l’Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, 13 luglio 2012.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)   GU L 270 del 4.10.2012, pag. 46.

(2)   GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.