8.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 309/4 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 126/2012
del 13 luglio 2012
che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (3). |
(4) |
La decisione n. 768/2008/CE stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento per la futura normativa sull’armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti e costituisce un testo di riferimento per la normativa esistente. |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 764/2008 abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (4), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 765/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti (5), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(7) |
La decisione n. 768/2008/CE abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (6), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
(8) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo è così modificato:
1) |
il testo del punto 3b [regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio] è sostituito da quanto segue: «32008 R 0765: Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
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2) |
il testo del punto 3d (decisione 93/465/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue: «32008 D 0768: Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).»; |
3) |
il testo del punto 3f (decisione 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue: «32008 R 0764: Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: Il regolamento si applica soltanto ai prodotti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, dell’accordo. Il regolamento non si applica al Liechtenstein per quanto riguarda i prodotti di cui all’allegato I, ai capitoli XII e XXVII dell’allegato II e al protocollo 47 dell’accordo fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein.»; |
4) |
al punto 3h (direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue: «, modificata da:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 764/2008 e (CE) n. 765/2008 e della decisione n. 768/2008/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (7).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL
(1) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.
(2) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.
(3) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.
(4) GU L 321 del 30.12.1995, pag. 1.
(5) GU L 40 del 17.2.1993, pag. 1.
(6) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.
(7) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.