8.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 126/2012

del 13 luglio 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (3).

(4)

La decisione n. 768/2008/CE stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento per la futura normativa sull’armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti e costituisce un testo di riferimento per la normativa esistente.

(5)

Il regolamento (CE) n. 764/2008 abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (4), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6)

Il regolamento (CE) n. 765/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti (5), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(7)

La decisione n. 768/2008/CE abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (6), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(8)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato II dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 3b [regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«32008 R 0765: Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

alla fine dell’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:

“Il Liechtenstein ricorre inoltre all’organismo nazionale di accreditamento della Svizzera per i settori dei prodotti contemplati dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e per i quali i requisiti dell’UE e della Svizzera siano considerati equivalenti a norma dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’accordo”;

b)

i prodotti esportati dal Liechtenstein nelle altre parti contraenti possono essere oggetto di controlli alle frontiere a norma degli articoli da 27 a 29.»;

2)

il testo del punto 3d (decisione 93/465/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32008 D 0768: Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).»;

3)

il testo del punto 3f (decisione 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32008 R 0764: Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Il regolamento si applica soltanto ai prodotti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, dell’accordo.

Il regolamento non si applica al Liechtenstein per quanto riguarda i prodotti di cui all’allegato I, ai capitoli XII e XXVII dell’allegato II e al protocollo 47 dell’accordo fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein.»;

4)

al punto 3h (direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«, modificata da:

32008 R 0765: Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 764/2008 e (CE) n. 765/2008 e della decisione n. 768/2008/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 14 luglio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL


(1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21.

(2)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

(3)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

(4)  GU L 321 del 30.12.1995, pag. 1.

(5)  GU L 40 del 17.2.1993, pag. 1.

(6)  GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.

(7)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.