4.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 121/2012

del 15 giugno 2012

che modifica il protocollo 31 (sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà) e il protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86, 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 101/2012 del 30 aprile 2012 (1).

(2)

Il protocollo 37 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 61/2012 del 30 marzo 2012 (2).

(3)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo SEE al fine di integrare il regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare. Per quanto riguarda la partecipazione della Norvegia, occorre tener conto anche dell’accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia (4), in particolare del suo articolo 6 sulla sicurezza. A causa di problemi economici, tuttavia, la partecipazione dell’Islanda ai programmi GNSS dovrebbe essere temporaneamente sospesa.

(5)

Per il buon funzionamento dell’accordo SEE, è necessario estendere il suo protocollo 37, in modo tale che comprenda il consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei e il consiglio di amministrazione istituiti dal regolamento (UE) n. 912/2010, e modificare il protocollo 31 al fine di precisare le procedure di partecipazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’articolo 1 (Ricerca e sviluppo tecnologico) del protocollo 31 dell’accordo SEE è così modificato:

1)

il testo del paragrafo 8 è sostituito da quanto segue:

«a)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia del GNSS europeo, di seguito «l’Agenzia», istituita dal seguente atto dell’Unione:

32010 R 0912: Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, che istituisce l’Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

b)

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività dell’Agenzia di cui alla lettera a), conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.

c)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo, senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione e al consiglio di accreditamento di sicurezza dell’Agenzia.

d)

L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

e)

Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.

f)

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore esecutivo dell’Agenzia.

g)

A norma dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3 dell’accordo, si applica al presente paragrafo.

h)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento, a qualsiasi documento dell’Agenzia, compresi quelli riguardanti gli Stati EFTA.

i)

Per quanto riguarda l’Islanda, il presente paragrafo deve essere sospeso fino a decisione contraria del Comitato misto SEE.

j)

Il presente paragrafo non si applica al Liechtenstein.»;

2)

alla lettera a) del paragrafo 8 bis è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32010 R 0912: Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).»

Articolo 2

Il protocollo 37 dell’accordo SEE è così modificato:

1)

il testo dei punti 30 e 31 è soppresso;

2)

sono inseriti i punti seguenti:

«36.

Consiglio di accreditamento di sicurezza dei sistemi GNSS europei [Regolamento (UE) n. 912/2010].

37.

Consiglio di amministrazione [Regolamento (UE) n. 912/2010].»

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 248 del 13.9.2012, pag. 39.

(2)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 41.

(3)  GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11.

(4)  GU L 283 del 29.10.2010, pag. 12.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.