4.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 109/2012

del 15 giugno 2012

che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione), l’allegato XIX (Protezione dei consumatori) e il protocollo 37 dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 98 e 101,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 94/2012 del 30 aprile 2012 (1).

(2)

L’allegato XIX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 68/2012 del 30 marzo 2012 (2).

(3)

Il protocollo 37 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 61/2012 del 30 marzo 2012 (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (5), rettificata dalla GU L 263 del 6.10.2010, pag. 15.

(6)

Per il buon funzionamento dell’accordo è necessario estendere il suo protocollo 37, in modo tale che questo comprenda il comitato di contatto sui servizi di media audiovisivi istituito dalla direttiva 2010/13/UE, e modificare l’allegato XI al fine di precisare le procedure di associazione a tale comitato.

(7)

La direttiva 2010/13/UE abroga la direttiva 89/552/CEE del Consiglio (6), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 5p (direttiva 89/552/CEE del Consiglio) dell’allegato XI dell’accordo è sostituito dal testo seguente:

«32010 L 0013: Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1), rettificata dalla GU L 263 del 6.10.2010, pag. 15.

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto iii), dopo “l’Unione” è aggiunto “o uno Stato EFTA”;

b)

all’articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto iii) è aggiunto il seguente comma:

“Se una parte contraente intende concludere un accordo riguardante il settore audiovisivo, ne informa il Comitato misto SEE. Su richiesta di una delle parti contraenti possono aver luogo consultazioni in merito al contenuto di tali accordi.”;

c)

all’articolo 2, paragrafo 5, anziché “ai sensi degli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea” leggi “ai sensi degli articoli da 31 a 35 dell’accordo sullo Spazio economico europeo”.

Accordi dettagliati per l’associazione del Liechtenstein, dell’Islanda e della Norvegia in conformità dell’articolo 101 del presente accordo:

ciascuno Stato EFTA può designare un rappresentante dell’autorità competente designata da ciascuno Stato EFTA ai fini della partecipazione alle riunioni del comitato di contatto sui servizi di media audiovisivi di cui all’articolo 29 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del comitato di contatto e trasmette loro le informazioni pertinenti.»

Articolo 2

Al punto 7f [regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell’allegato XIX dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0065: Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007 (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27).»

Articolo 3

Il protocollo 37 (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 12 [Comitato di contatto sulle attività di trasmissione televisiva (Direttiva 89/552/CEE del Consiglio)] è soppresso;

2)

è inserito il punto seguente:

«35.

Comitato di contatto sui servizi di media audiovisivi (Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).»

Articolo 4

I testi delle direttive 2007/65/CE e 2010/13/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 16 giugno 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 248 del 13.9.2012, pag. 32.

(2)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 48.

(3)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 41.

(4)  GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

(5)  GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.

(6)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(7)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.