13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/40


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 102/2012

del 30 aprile 2012

che modifica il protocollo 47 (Eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 47 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 50/2011 del 20 maggio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (6).

(7)

Il regolamento (CE) n. 436/2009 abroga il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione (7), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(8)

Il regolamento (CE) n. 606/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione (8), che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.

(9)

Il regolamento (CE) n. 607/2009 abroga i regolamenti (CE) n. 1607/2000 (9) e (CE) n. 753/2002 (10) della Commissione, che sono integrati nell’accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.

(10)

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio (11) e il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione (12), che sono integrati nell’accordo, sono stati abrogati nell’UE e devono pertanto essere abrogati ai sensi dell’accordo.

(11)

La maggior parte delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del regolamento (CE) n. 436/2009 non è rilevante ai fini del SEE perché riguarda l’organizzazione comune dei mercati agricoli. Occorre pertanto elencare specificamente le disposizioni applicabili. Queste disposizioni vanno interpretate alla luce del testo principale dell’accordo e degli adattamenti orizzontali e specifici del protocollo 47.

(12)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’appendice 1 del protocollo 47 dell’accordo è così modificata:

1)

il testo dei punti 1 [regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione], 2 [regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio], 3 [regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione], 4 [regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione], 5 [regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione] e 6 [regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione] è soppresso;

2)

dopo il punto 7 [regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione] è inserito quanto segue:

«8.

32007 R 1234: Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1), modificato da:

32009 R 0491: Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009 (GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

si applicano unicamente le seguenti disposizioni del regolamento:

 

articolo 1, paragrafo 1, lettera l), cfr. parte XII dell’allegato I,

 

articolo 2, paragrafo 1, cfr. parte III bis dell’allegato III,

 

articolo 113 quinquies, cfr. allegato XI ter,

 

articoli da 118 bis a 118 quater,

 

articoli da 118 sexies a 118 novovicies,

 

articoli da 120 bis a 120 octies,

 

articolo 185 quater, paragrafi 1 e 2, e

 

articolo 185 quinquies.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell’accordo, dagli adattamenti orizzontali nell’introduzione al protocollo 47 dell’accordo e dagli adattamenti specifici nell’appendice I del protocollo 47 dell’accordo;

b)

i rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori dei comitati di cui all’articolo 195 del regolamento, riguardanti questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell’accordo, ma non hanno diritto di voto.

9.

32009 R 0436: Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

si applicano unicamente le seguenti disposizioni del regolamento:

 

articolo 21, paragrafo 1, lettera a), punto iii), lettera b) e lettera c),

 

articoli da 22 a 26,

 

articolo 27, paragrafo 3,

 

articoli 28 e 29,

 

articolo 31, paragrafi da 1 a 5,

 

articoli da 32 a 35,

 

articolo 47,

 

articolo 48, paragrafo 1, e

 

articolo 49.

Le disposizioni si applicano con gli adattamenti che possono essere desunti dalle disposizioni del testo principale dell’accordo, dagli adattamenti orizzontali nell’introduzione al protocollo 47 dell’accordo e dagli adattamenti specifici nell’appendice I del protocollo 47 dell’accordo;

b)

al terzo comma dell’articolo 34, paragrafo 1, la frase “Ove si tratti di trasporti intracomunitari, l’informazione è trasmessa a norma del regolamento (CE) n. 555/2008.” è sostituita da “L’informazione viene trasmessa a norma dell’appendice 2 del protocollo 47 dell’accordo.”

10.

32009 R 0606: Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).

11.

32009 R 0607: Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 436/2009, (CE) n. 491/2009, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 196 del 28.7.2011, pag. 29.

(2)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(3)   GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

(4)   GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1.

(5)   GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1.

(6)   GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60.

(7)   GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.

(8)   GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.

(9)   GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17.

(10)   GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.

(11)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(12)   GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.

(*1)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.