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13.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 248/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 96/2012
del 30 aprile 2012
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 71/2012 del 30 marzo 2012 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/769/UE della Commissione, del 13 dicembre 2010, relativa alla definizione dei criteri per l’uso da parte delle navi da trasporto di gas naturale liquefatto di metodi tecnologici alternativi all’utilizzo di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo conformi all’articolo 4 ter della direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dopo il punto 21ad (direttiva 1999/32/CE del Consiglio) dell’allegato XX dell’accordo è inserito il seguente punto:
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«21ada. |
32010 D 0769: Decisione 2010/769/UE della Commissione, del 13 dicembre 2010, relativa alla definizione dei criteri per l’uso da parte delle navi da trasporto di gas naturale liquefatto di metodi tecnologici alternativi all’utilizzo di combustibili per uso marittimo a basso tenore di zolfo conformi all’articolo 4 ter della direttiva 1999/32/CE del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, modificata dalla direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GU L 328 del 14.12.2010, pag. 15).» |
Articolo 2
I testi della decisione 2010/769/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente ff
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 207 del 2.8.2012, pag. 50.
(2) GU L 328 del 14.12.2010, pag. 15.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.