13.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 77/2012

del 30 aprile 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2012 del 30 marzo 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/93/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d’ispezione frontalieri di partite di prodotti destinate all’importazione nell’Unione o ai paesi terzi (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/394/UE della Commissione, del 1o luglio 2011, che modifica la decisione 2009/821/CE in relazione all’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie del sistema Traces (4).

(5)

La decisione di esecuzione 2011/215/UE abroga la decisione 2000/25/CE della Commissione (5), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintantoché l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 87 (Decisione 2000/25/CE della Commissione) della parte 1.2 è soppresso;

2)

al punto 39 (Decisione 2009/821/CE della Commissione) della parte 1.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 D 0093: Decisione 2011/93/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011 (GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 25),

32011 D 0394: Decisione di esecuzione 2011/394/UE della Commissione, del 1o luglio 2011 (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 45).»;

3)

dopo il punto 149 [regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione] della parte 1.2 è aggiunto il seguente punto:

«150.

32011 D 0215: Decisione di esecuzione 2011/215/UE della Commissione, del 4 aprile 2011, che stabilisce modalità di applicazione della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda il trasbordo presso i posti d’ispezione frontalieri di partite di prodotti destinate all’importazione nell’Unione o ai paesi terzi (GU L 90 del 6.4.2011, pag. 50).»

Articolo 2

I testi della decisione 2011/93/UE, delle decisioni di esecuzione 2011/215/UE e 2011/394/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 207 del 2.8.2012, pag. 2.

(2)  GU L 37 dell’11.2.2011, pag. 25.

(3)  GU L 90 del 6.4.2011, pag. 50.

(4)  GU L 176 del 5.7.2011, pag. 45.

(5)  GU L 9 del 13.1.2000, pag. 27.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.