2.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 41/2012

del 30 marzo 2012

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/2012 del 10 febbraio 2012 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (3), rettificato dalla GU L 200 del 31.7.2009, pag. 52.

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 183/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011, che modifica gli allegati IV e VI della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (4).

(5)

Il regolamento (CE) n. 595/2009 abroga, a decorrere dal 31 dicembre 2013, la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio (5), la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e la direttiva 2005/78/CE della Commissione (7), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo a decorrere dal 31 dicembre 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è così modificato:

1)

il testo dei punti 43 (Direttiva 80/1269/CEE del Consiglio), 45zl (Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45zo (Direttiva 2005/78/CE della Commissione) è soppresso a decorrere dal 31 dicembre 2013,

2)

al punto 45zt [Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 0595: Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), rettificato dalla GU L 200 del 31.7.2009, pag. 52.»,

3)

al punto 45zx (Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32009 R 0079: Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009 (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32),

32009 R 0595: Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), rettificato dalla GU L 200 del 31.7.2009, pag. 52,

32011 R 0183: Regolamento (UE) n. 183/2011 della Commissione, del 22 febbraio 2011 (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 4).»,

4)

dopo il punto 45zzi [Regolamento (UE) n. 458/2011 della Commissione] sono aggiunti i seguenti punti:

«45zzj.

32009 R 0079: Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all’omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).

45zzk.

32009 R 0595: Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), rettificato dalla GU L 200 del 31.7.2009, pag. 52.».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 79/2009, del regolamento (CE) n. 595/2009, rettificato dalla GU L 200 del 31.7.2009, pag. 52, e del regolamento (UE) n. 183/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o maggio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente ff

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 161 del 21.6.2012, pag. 12.

(2)  GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32.

(3)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.

(4)  GU L 53 del 26.2.2011, pag. 4.

(5)  GU L 375 del 31.12.1980, pag. 46.

(6)  GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.

(7)  GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1.

(8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.