2.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/13 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 39/2012
del 30 marzo 2012
che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 5/2012 del 10 febbraio 2012 (1). |
(2) |
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 9/2012 del 10 febbraio 2012 (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 750/2010 della Commissione, del 7 luglio 2010, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di determinati antiparassitari in o su determinati prodotti (3). |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I e nell’introduzione al capitolo XII dell’allegato II dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32010 R 0750: Regolamento (UE) n. 750/2010 della Commissione, del 7 luglio 2010 (GU L 220 del 21.8.2010, pag. 1).» |
Articolo 2
Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il seguente trattino:
«— |
32010 R 0750: Regolamento (UE) n. 750/2010 della Commissione, del 7 luglio 2010 (GU L 220 del 21.8.2010, pag. 1).» |
Articolo 3
I testi del regolamento (UE) n. 750/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 31 marzo 2012, a condizione che tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo, siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente ff
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 161 del 21.6.2012, pag. 8.
(2) GU L 161 del 21.6.2012, pag. 15.
(3) GU L 220 del 21.8.2010, pag. 1.
(4) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.