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21.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/34 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 28/2012
del 10 febbraio 2012
che modifica l’allegato XX (Ambiente) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato XX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 158/2011 del 2 dicembre 2011 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (3). |
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(4) |
La direttiva 2008/1/CE abroga la direttiva 96/61/CE del Consiglio (4) che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XX dell’accordo è così modificato:
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1) |
al punto 1a (direttiva 85/337/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
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2) |
il testo del punto 1f (direttiva 96/61/CE del Consiglio) è sostituito da quanto segue: « 32008 L 0001: Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (Versione codificata) (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 16 aprile 2003 per la Slovacchia (allegato XIV, capitolo 9, sezione D, punto 2) riguardanti la direttiva 96/61/CE, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni transitorie contenute negli allegati dell’atto di adesione del 25 aprile 2005 o, se del caso, del protocollo di adesione del 25 aprile 2005 per la Bulgaria (allegato VI, capitolo 10, sezione D, punto 1) e la Romania (allegato VII, capitolo 9, sezione D, punto 1) riguardanti la direttiva 96/61/CE.»; |
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3) |
dopo il punto 1 jb (decisione 2009/442/CE) è inserito il seguente punto:
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Articolo 2
I testi delle direttive 2003/35/CE e 2008/1/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012
Per il Comitato misto SEE
Il presidente f.f.
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 76 del 15.3.2012, pag. 45.
(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
(3) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
(4) GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.
(*1) Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla decisione n. 28/2012 del 10 febbraio 2012 che integra le direttive 2003/35/CE e 2008/1/CE nell’accordo
«L’integrazione delle direttive 2003/35/CE e 2008/1/CE nell’accordo SEE lascia impregiudicata la posizione secondo la quale le norme di procedura civile non fanno parte dell’accordo SEE.»