21.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/3


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 2/2012

del 10 febbraio 2012

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 124/2011 del 2 dicembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento di esecuzione (UE) n. 648/2011 della Commissione, del 4 luglio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure transitorie concernenti le condizioni per l’esenzione di determinati animali dal divieto di uscita di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/256/UE della Commissione, del 30 aprile 2010, recante modifica della decisione 92/216/CEE per quanto riguarda la pubblicazione dell’elenco delle autorità di coordinamento per i concorsi equini (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/433/UE della Commissione, del 5 agosto 2010, che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/633/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, recante modifica alla decisione 93/152/CEE che stabilisce i criteri di utilizzazione dei vaccini nell’ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2011/111/UE della Commissione, del 18 febbraio 2011, che autorizza la Francia, a norma della direttiva 92/66/CEE del Consiglio, a trasportare pulcini di un giorno e pollastre pronte per la deposizione fuori dalla zona di protezione istituita a seguito della comparsa della malattia di Newcastle nel dipartimento Côtes d’Armor (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo la decisione di esecuzione 2011/378/UE della Commissione, del 27 giugno 2011, che modifica la parte A dell’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori nazionali autorizzati a manipolare i virus vivi dell’afta epizootica (7).

(8)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica all’Islanda.

(9)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. La legislazione relativa alle questioni veterinarie non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:

1)

al punto 21 (decisione 92/216/CEE della Commissione) della parte 2.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0256: Decisione 2010/256/UE della Commissione, del 30 aprile 2010 (GU L 112 del 5.5.2010, pag. 8).»;

2)

al punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 D 0378: Decisione di esecuzione 2011/378/UE della Commissione, del 27 giugno 2011 (GU L 168 del 28.6.2011, pag. 16).»;

3)

al punto 40 [regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32011 R 0648: Regolamento di esecuzione (UE) n. 648/2011 della Commissione, del 4 luglio 2011 (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 18).»;

4)

sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 46 (decisione 2008/838/CE della Commissione) della parte 3.2 viene inserito il punto seguente:

«47.

32011 D 0111: Decisione 2011/111/UE della Commissione, del 18 febbraio 2011, che autorizza la Francia, a norma della direttiva 92/66/CEE del Consiglio, a trasportare pulcini di un giorno e pollastre pronte per la deposizione fuori dalla zona di protezione istituita a seguito della comparsa della malattia di Newcastle nel dipartimento Côtes d’Armor (GU L 46 del 19.2.2011, pag. 44):

Questo atto non si applica all’Islanda.»;

5)

al punto 18 (decisione 93/152/CEE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32010 D 0633: Decisione 2010/633/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010 (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 33).»;

6)

al punto 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32010 D 0433: Decisione 2010/433/UE della Commissione, del 5 agosto 2010 (GU L 205 del 6.8.2010, pag. 7).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 648/2011 e delle decisioni 2010/256/UE, 2010/433/UE, 2010/633/UE, 2011/111/UE e della decisione di esecuzione 2011/378/UE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 febbraio 2012, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)  GU L 76 del 15.3.2012, pag. 3.

(2)  GU L 176 del 5.7.2011, pag. 18.

(3)  GU L 112 del 5.5.2010, pag. 8.

(4)  GU L 205 del 6.8.2010, pag. 7.

(5)  GU L 279 del 23.10.2010, pag. 33.

(6)  GU L 46 del 19.2.2011, pag. 44.

(7)  GU L 168 del 28.6.2011, pag. 16.

(8)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.