1.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/4


ACCORDO

di cooperazione tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) sugli usi pacifici dell’energia nucleare

IL GOVERNO DELL’AUSTRALIA,

e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (Euratom), di seguito denominata «la Comunità»,

DESIDEROSI di promuovere la cooperazione sull’uso dell’energia nucleare per scopi pacifici;

CONSIDERANDO che l’accordo tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica sui trasferimenti di materiale nucleare dall’Australia alla Comunità europea dell’energia atomica, firmato a Bruxelles il 21 settembre 1981, ha una portata limitata e scade nel 2012;

RIBADENDO il fermo impegno del governo dell’Australia, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri a favore della non proliferazione nucleare e segnatamente del rafforzamento e dell'efficace applicazione dei relativi controlli di sicurezza e regimi di controllo sulle esportazioni, nel rispetto dei quali si svolge la cooperazione tra l’Australia e la Comunità sugli usi pacifici dell’energia nucleare;

RIAFFERMANDO il sostegno del governo dell’Australia, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri agli obiettivi dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (di seguito denominata «AIEA») e al suo sistema di controlli di sicurezza;

REITERANDO la piena adesione del governo dell’Australia, della Comunità e dei governi dei suoi Stati membri alla Convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a New York e a Vienna il 3 marzo 1980 ed entrata in vigore in generale l’8 febbraio 1987;

CONSIDERANDO che l’Australia e tutti gli Stati membri della Comunità sono Parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari firmato a Washington, Londra e Mosca il 1o luglio 1968 ed entrato in vigore il 5 marzo 1970, di seguito denominato «TNP»;

CONSIDERANDO che i controlli di sicurezza nucleari sono applicati in tutti gli Stati membri della Comunità conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (di seguito denominato «trattato Euratom») e agli accordi sui controlli di sicurezza conclusi tra la Comunità, i suoi Stati membri e l’AIEA;

CONSIDERANDO che i governi dell’Australia e di tutti gli Stati membri della Comunità fanno parte del gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare;

CONSIDERANDO che è necessario tener conto degli impegni assunti dal governo dell’Australia e dal governo di ciascuno Stato membro della Comunità nell’ambito del gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare;

RICONOSCENDO il principio fondamentale della libera circolazione nel mercato interno nel territorio dell'Unione europea;

CONVENENDO che l’accordo deve essere conforme agli obblighi internazionali assunti dall’Unione europea e dal governo dell’Australia nel quadro degli accordi dell’Organizzazione mondiale del commercio;

REITERANDO l’impegno del governo dell’Australia e dei governi degli Stati membri della Comunità ad applicare i rispettivi accordi bilaterali sugli usi pacifici dell’energia nucleare,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo I

Definizioni

Ai fini del presente accordo, salvo disposizione contraria, si intende per:

1)   «sottoprodotto»: un materiale fissile speciale ottenuto mediante uno o più processi, consecutivi o no, da materiale nucleare trasferito ai sensi del presente accordo;

2)   «autorità competente»:

per il governo dell’Australia, l’Australian Safeguards and Non-Proliferation Office (Ufficio australiano per i controlli di sicurezza e la non proliferazione),

per la Comunità, la Commissione europea,

o un’altra autorità che la Parte interessata ha facoltà di notificare in qualsiasi momento all’altra Parte;

3)   «apparecchiatura»: i materiali elencati nell’allegato B, sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari);

4)   «proprietà intellettuale»: ha il significato di cui all’articolo 2 della convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967 che istituisce l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, modificata il 28 settembre 1979, e può comprendere altri elementi concordati dalle Parti;

5)   «materiale non nucleare»:

deuterio, acqua pesante (ossido di deuterio) e qualsiasi altro composto di deuterio in cui il rapporto deuterio/idrogeno sia superiore a 1:5000, utilizzabile nei reattori nucleari di cui all’allegato B, punto 1,1, della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari),

grafite di qualità nucleare: grafite utilizzabile nei reattori nucleari di cui all’allegato B, punto 1,1, della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari), avente un grado di purezza superiore a 5 ppm di boro equivalente e densità superiore a 1,5 g/cm3;

6)   «materiale nucleare»: qualsiasi materiale grezzo o materiale fissile speciale ai sensi dell’articolo XX dello statuto dell’AIEA firmato il 23 ottobre 1956 presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed entrato in vigore il 29 luglio 1957 (di seguito denominato «statuto dell’AIEA»). Ogni decisione del consiglio dei governatori dell’AIEA presa in virtù dell’articolo XX dello statuto dell’AIEA ed intesa a modificare l’elenco dei materiali considerati come «materiale grezzo» o «materiale fissile speciale» è valida agli effetti del presente accordo soltanto se entrambe le Parti si sono reciprocamente informate per iscritto del fatto che accettano tale decisione;

7)   «le Parti»: il governo dell’Australia, da un lato, e la Comunità, dall’altro;

8)   «scopi pacifici»: comprende l'uso di materiale nucleare, materiale non nucleare, apparecchiatura e tecnologia in settori quali la produzione di energia elettrica, la medicina, l'agricoltura e l'industria, ma non comprende né la ricerca o lo sviluppo di dispositivi esplosivi, né scopi militari. Gli scopi militari non comprendono l’alimentazione di una base militare a partire da reti elettriche o la produzione di radioisotopi per scopi medici in ospedali militari;

9)   «persona»: ogni persona fisica, impresa o altra persona giuridica soggetta alle leggi e ai regolamenti vigenti nei territori rientranti nella giurisdizione delle Parti, ad esclusione delle Parti stesse del presente accordo;

10)   «tecnologia»: ha il significato di cui all’allegato A della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari);

11)   «la Comunità»:

sia la persona giuridica istituita dal trattato Euratom, e

sia i territori cui si applica il trattato Euratom.

Articolo II

Obiettivo

L’obiettivo del presente accordo è fornire un quadro per la cooperazione tra le Parti sugli usi pacifici dell’energia nucleare sulla base del mutuo vantaggio e della reciprocità, senza pregiudizio delle prerogative di ciascuna delle Parti.

Articolo III

Ambito di cooperazione

1.   Il materiale nucleare, il materiale non nucleare, le apparecchiature e la tecnologia cui si applica il presente accordo sono utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non vengono utilizzati per la fabbricazione di armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, per la ricerca o lo sviluppo di armi nucleari o altri dispositivi nucleari esplosivi, o per scopi militari o in qualsiasi modo per favorire scopi militari.

Il materiale nucleare, le apparecchiature, il materiale non nucleare e il materiale nucleare ottenuto come sottoprodotto sono utilizzati esclusivamente per scopi pacifici e non vengono usati a scopi militari.

2.   La cooperazione tra le Parti prevista dal presente accordo può riguardare i seguenti aspetti:

a)

la fornitura di materiale nucleare, di materiale non nucleare e di apparecchiature;

b)

il trasferimento tecnologico, compresa la trasmissione di informazioni pertinenti ai fini del presente articolo, a condizione che l'Australia e i pertinenti Stati membri della Comunità abbiano espresso la loro volontà di includere tali trasferimenti nel campo di applicazione del presente accordo;

c)

il trasferimento di apparecchiature che siano state designate dalle Parti come apparecchiature progettate, costruite o messe in opera sulla base o con l’ausilio di informazioni ottenute dall’altra Parte e poste sotto la giurisdizione di una delle Parti al momento della designazione;

d)

l'appalto di apparecchiature e dispositivi;

e)

l’accesso alle apparecchiature e agli impianti e l’uso dei medesimi;

f)

la gestione del combustibile esaurito e dei residui radioattivi;

g)

la sicurezza nucleare e la radioprotezione;

h)

i controlli di sicurezza;

i)

l’uso di radioisotopi e radiazioni nell’agricoltura, nell’industria e nella medicina;

j)

l’esplorazione geologica e geofisica, lo sviluppo, la produzione, la trasformazione e l’uso delle risorse di uranio;

k)

gli aspetti normativi degli usi pacifici dell’energia nucleare; e

l)

altri settori pertinenti all’oggetto del presente accordo, sempreché rientrino nei rispettivi programmi delle Parti.

3.   La cooperazione comprende anche attività di ricerca e sviluppo in campo nucleare di reciproco interesse per le Parti, secondo disposizioni complementari da concordarsi tra le Parti.

4.   La cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo può rivestire le seguenti forme:

a)

organizzazione di convegni e seminari;

b)

organizzazione di progetti comuni e costituzione di joint venture;

c)

costituzione di gruppi di lavoro bilaterali per la realizzazione dei progetti comuni;

d)

prestazione di servizi per il ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l’arricchimento isotopico dell’uranio;

e)

scambi e cooperazione commerciale in relazione al ciclo del combustibile nucleare;

f)

trasferimento di apparecchiature e di tecnologia industriali; e

g)

altre forme di cooperazione che le Parti potranno definire per iscritto.

5.   La cooperazione negli ambiti specifici di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere attuata, se necessario, tramite accordi stipulati tra un soggetto giuridico dell’Australia e un soggetto giuridico della Comunità, entrambi designati dalle rispettive autorità competenti come soggetti debitamente autorizzati ad attuare la cooperazione in parola. Detti accordi contengono disposizioni in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale qualora tali diritti esistano o dovessero sorgere.

Articolo IV

Materiali soggetti all’accordo

1.   Il presente accordo si applica ai seguenti materiali:

a)

materiale nucleare, materiale non nucleare e apparecchiature trasferiti tra le Parti o tra le loro rispettive persone, direttamente o attraverso un paese terzo.

I suddetti materiali sono soggetti alle disposizioni del presente accordo fin dal loro ingresso nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Parte che li riceve a condizione che la Parte fornitrice abbia dato comunicazione scritta del trasferimento alla Parte ricevente, la quale conferma per iscritto che il materiale in questione è o sarà soggetto al presente accordo e che il destinatario proposto, se diverso dalla Parte ricevente, è una persona autorizzata soggetta alla giurisdizione territoriale della Parte ricevente;

b)

tutte le forme di materiale nucleare preparato mediante processi chimici o fisici o di separazione isotopica, a condizione che la quantità di materiale nucleare così preparato rientri nel campo di applicazione del presente accordo nella stessa proporzione in cui la quantità di materiale nucleare usata nella sua preparazione e soggetta al presente accordo si rapporta alla quantità totale di materiale nucleare così utilizzato;

c)

tutte le generazioni di materiale nucleare prodotto mediante irraggiamento neutronico, a condizione che la quantità di materiale nucleare così prodotto rientri nel campo di applicazione del presente accordo nella stessa proporzione in cui la quantità di materiale nucleare usata nella sua produzione e soggetta al presente accordo contribuisce a tale produzione;

d)

materiale nucleare prodotto, trattato o utilizzato in una apparecchiatura in cui:

i)

il materiale non nucleare soggetto al presente accordo ha contribuito interamente o prevalentemente alla produzione, al trattamento o all’uso di detto materiale nucleare;

ii)

l’apparecchiatura soggetta al presente accordo ha contribuito interamente alla produzione, al trattamento o all’uso di detto materiale nucleare; e

iii)

l’apparecchiatura è stata designata dalla Parte fornitrice, previa consultazione con la Parte ricevente, come progettata, costruita, fabbricata o messa in opera sulla base o con l’ausilio di tecnologia trasferita a norma del presente accordo; e

iv)

l'apparecchiatura di cui ai punti ii) e iii) è limitata alle voci di cui all’allegato B, sezioni 1.1, 3, 4, 5, 6 e 7 della circolare INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1, ed esclude esplicitamente i sottocomponenti di tale apparecchiatura;

e)

materiale nucleare cui si applicava l’accordo di Bruxelles del 21 settembre 1981 sui trasferimenti di materiale nucleare dall’Australia alla Comunità europea dell’energia atomica;

f)

materiale nucleare trasferito dagli Stati membri della Comunità all’Australia in virtù di accordi bilaterali e notificato alla Comunità al momento dell’entrata in vigore del presente accordo; e

g)

materiale nucleare recuperato a fini nucleari da minerali o concentrati, diversi dai concentrati di minerale uranio, trasferiti tra le Parti direttamente, o attraverso un paese terzo, e il cui recupero è stato notificato dalla Parte che ha effettuato il trasferimento in quanto pertinente al presente accordo. Se il materiale nucleare in questione non può essere soggetto a tutte le condizioni di cui all’articolo VII, non viene utilizzato finché le Parti non abbiano deciso di comune accordo i necessari controlli di sicurezza e le misure di protezione fisica da applicare.

2.   Il materiale nucleare, il materiale non nucleare e le apparecchiature di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano soggetti alle disposizioni del presente accordo fino a quando, conformemente alle procedure previste dalle disposizioni amministrative, non sia stato stabilito:

a)

che i suddetti materiali sono stati ritrasferiti al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della Parte ricevente, conformemente all’articolo VII, paragrafi 5 e 6, del presente accordo;

b)

che il materiale nucleare non è più utilizzabile per alcuna attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza di cui all’articolo VII, paragrafo 1, o è diventato praticamente irrecuperabile. Al fine di stabilire quando il materiale nucleare soggetto al presente accordo non è più utilizzabile o è diventato praticamente irrecuperabile ai fini di un trattamento che lo renda utilizzabile in una qualsiasi attività nucleare sottoposta ai controlli di sicurezza, entrambe le Parti accettano la decisione presa dall’AIEA conformemente alle disposizioni sulla cessazione dei controlli di sicurezza contenute nel pertinente accordo sui controlli di sicurezza di cui l’AIEA è parte contraente;

c)

che il materiale non nucleare e le apparecchiature non sono più utilizzabili per scopi nucleari; oppure

d)

che le Parti convengono che i materiali in questione non sono più soggetti alle disposizioni del presente accordo.

3.   Il trasferimento tecnologico è soggetto al presente accordo per gli Stati membri della Comunità che hanno espresso la loro volontà di includere tali trasferimenti nel campo di applicazione del presente accordo mediante comunicazione scritta indirizzata alla Commissione europea. Ogni trasferimento è previamente notificato tra lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) e la Commissione europea, da un lato, e il governo dell’Australia, dall’altro.

Articolo V

Arricchimento

L’arricchimento di qualsiasi materiale nucleare al venti per cento (20 %) e oltre nell’isotopo uranio 235 richiede il previo consenso scritto di entrambe le Parti. Detto consenso scritto specifica le condizioni alle quali può essere usato l’uranio arricchito al venti per cento (20%) e oltre. Le Parti possono stipulare un accordo per agevolare l’applicazione di tale disposizione.

Articolo VI

Scambi di materiale nucleare, di materiale non nucleare, di apparecchiature o tecnologia

1.   Ogni trasferimento di materiale nucleare, di materiale non nucleare o di apparecchiature effettuato nell’ambito delle attività di cooperazione è realizzato in conformità ai pertinenti impegni internazionali assunti dalla Comunità, dai suoi Stati membri e dall’Australia in relazione agli usi pacifici dell’energia nucleare di cui all’articolo VII.

2.   Le Parti si prestano, nella misura del possibile, reciproca assistenza per l'appalto di materiale nucleare, di materiale non nucleare o di apparecchiature ad opera delle Parti o di persone stabilite nel territorio della Comunità o soggette alla giurisdizione del governo dell’Australia.

3.   Il proseguimento della cooperazione di cui al presente accordo dipende dall’applicazione, soddisfacente per entrambe le Parti, del sistema di controlli di sicurezza istituito dalla Comunità conformemente al trattato Euratom e del sistema di controlli di sicurezza del materiale nucleare, del materiale non nucleare e delle apparecchiature istituito dal governo dell’Australia.

4.   Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate per ostacolare l'applicazione del principio della libera circolazione nel mercato interno nel territorio dell'UE.

5.   I trasferimenti di materiale nucleare e di idonei servizi sono effettuati ad eque condizioni commerciali. L’applicazione del presente paragrafo lascia impregiudicati il trattato Euratom e la legislazione da esso derivata, nonché le leggi e i regolamenti dell’Australia.

6.   Fatti salvi i paragrafi 5 e 6 dell’articolo VII, i ritrasferimenti di materiali o di tecnologia soggetti al presente accordo al di fuori del territorio sottoposto alla giurisdizione delle Parti sono effettuati unicamente nel quadro degli impegni assunti dai governi dei singoli Stati membri della Comunità e dal governo dell’Australia in seno al gruppo dei paesi fornitori di materiale nucleare («Nuclear Suppliers Group»). In particolare, ai ritrasferimenti di materiali soggetti al presente accordo si applicano le linee guida per i trasferimenti nucleari di cui alla circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev. 9/Parte 1.

Articolo VII

Materiale nucleare soggetto all’accordo

1.   Il materiale nucleare cui si applica il presente accordo è soggetto alle seguenti condizioni:

a)

nella Comunità, ai controlli di sicurezza Euratom a norma del trattato Euratom e ai controlli di sicurezza dell’AIEA a norma dei seguenti accordi, nella versione eventualmente aggiornata o sostituita, e conformemente al trattato di non proliferazione delle armi nucleari:

i)

l’accordo tra gli Stati membri della Comunità non dotati di armi nucleari, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, firmato a Bruxelles il 5 aprile 1973 ed entrato in vigore il 21 febbraio 1977 (AIEA INFCIRC/193);

ii)

l’accordo del luglio 1978 tra la Francia, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, entrato in vigore il 12 settembre 1981 (AIEA INFCIRC/290);

iii)

l’accordo tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica relativo all’applicazione dei controlli di sicurezza nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato a Vienna il 6 settembre 1976 ed entrato in vigore il 14 agosto 1978 (AIEA INFCIRC/263);

iv)

i protocolli aggiuntivi AIEA INFCIRC/193/Add.8, AIEA INFCIRC/263/Add.1, e AIEA INFCIRC/290/Add.1 firmati a Vienna il 22 settembre 1998 ed entrati in vigore il 30 aprile 2004 sulla base della circolare dell’AIEA INFCIRC/540, nella versione corretta (Sistema di controlli di sicurezza rafforzati, parte II);

b)

in Australia, ai controlli di sicurezza dell’AIEA a norma dell’accordo tra l’Australia e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica relativo all’applicazione dei controlli di sicurezza in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, entrato in vigore il 10 luglio 1974 (AIEA INFCIRC/217), integrato da un protocollo addizionale all’accordo tra l’Australia e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica relativo all’applicazione dei controlli di sicurezza in connessione con il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, firmato a Vienna il 23 settembre 1997 ed entrato in vigore il 12 dicembre 1998 (AIEA INFCIRC/217/Add.1).

2.   Qualora l’applicazione di uno degli accordi conclusi con l’AIEA di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia sospesa o venga a cessare, per qualsiasi motivo, nella Comunità o in Australia, la Parte interessata conclude con l’AIEA un accordo che garantisca un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle dei pertinenti accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo, oppure, se ciò non è possibile,

a)

la Comunità, dal canto suo, applica controlli di sicurezza basati sul sistema Euratom e idonei a garantire un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, oppure, se ciò non è possibile,

b)

le Parti stipulano accordi per l’applicazione dei controlli di sicurezza che garantiscano un’efficacia e una copertura equivalenti a quelle degli accordi sui controlli di sicurezza di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo.

3.   Le Parti applicano in ogni momento misure di protezione fisica a livelli che soddisfino come minimo i criteri stabiliti nell’allegato C della circolare dell’AIEA INFCIRC/254/Rev.9/Parte 1 (Linee guida per i trasferimenti nucleari); in aggiunta a questa circolare, gli Stati membri della Comunità, se del caso la Commissione europea e l’Australia faranno riferimento, nell’applicare le misure di protezione fisica, agli obblighi loro incombenti in virtù della convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, del 3 marzo 1980, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna delle Parti, nonché alle raccomandazioni contenute nella circolare dell’AIEA INFCIRC/225/Rev.5 (Raccomandazioni sulla sicurezza nucleare per la protezione fisica del materiale nucleare e degli impianti nucleari). Il trasporto è soggetto alle disposizioni della convenzione internazionale sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, con gli eventuali emendamenti in vigore per ciascuna delle Parti, e ai regolamenti AIEA per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi (Standard di sicurezza AIEA — Serie n. TS-R-1).

4.   La sicurezza nucleare e la gestione dei residui sono soggette alla convenzione sulla sicurezza nucleare, firmata a Vienna il 17 giugno 1994 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1996 (AIEA INFCIRC/449), alla convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, firmata a Vienna il 5 settembre 1997 ed entrata in vigore il 18 giugno 2001 (AIEA INFCIRC/546), alla convenzione sull’assistenza in caso di incidenti nucleari o di emergenza radiologica, firmata a Vienna il 26 settembre 1986 ed entrata in vigore il 26 febbraio 1987 (AIEA INFCIRC/336), e alla convenzione sulla notifica tempestiva di un incidente nucleare, firmata a Vienna il 26 settembre 1986 ed entrata in vigore il 27 ottobre 1986 (AIEA INFCIRC/335).

5.   Il materiale nucleare soggetto al presente accordo non è trasferito al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione della Parte ricevente senza previo consenso scritto della Parte fornitrice, salvo in applicazione del paragrafo 6 del presente articolo.

6.   Al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, le Parti si scambiano elenchi dei paesi terzi verso i quali l’altra Parte può effettuare ritrasferimenti ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. Ciascuna delle Parti notifica all’altra Parte le modifiche apportate al proprio elenco di paesi terzi.

Articolo VIII

Ritrattamento

Le Parti autorizzano il ritrattamento di combustibile nucleare contenente materiale nucleare soggetto al presente accordo a condizione che tale ritrattamento avvenga alle condizioni specificate nell’allegato A.

Articolo IX

Proprietà intellettuale

Le Parti provvedono a tutelare adeguatamente ed efficacemente la proprietà intellettuale creata e la tecnologia trasferita nell’ambito della cooperazione di cui al presente accordo, conformemente agli accordi internazionali e alle disposizioni pertinenti, nonché alle leggi e ai regolamenti vigenti in Australia e nell’Unione europea, nella Comunità o nei suoi Stati membri.

Articolo X

Scambio di informazioni

1.   Le Parti possono scambiarsi reciprocamente, o mettere a disposizione di persone stabilite nel territorio della Comunità o soggette alla giurisdizione del governo dell’Australia, le informazioni in loro possesso su questioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente accordo le informazioni ricevute da terzi a condizioni tali da escluderne l'ulteriore trasmissione.

Le informazioni che la Parte fornitrice considera di interesse commerciale sono trasmesse solo a condizioni stabilite dalla parte fornitrice.

2.   Le Parti incoraggiano e favoriscono lo scambio di informazioni tra persone soggette alla giurisdizione del governo dell’Australia, da un lato, e persone stabilite nel territorio della Comunità, dall’altro, su questioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo.

Le informazioni in possesso di tali persone sono trasmesse solo con il loro consenso e alle condizioni da esse stabilite.

3.   Le Parti prendono tutte le precauzioni del caso per tutelare la riservatezza delle informazioni acquisite in sede di applicazione del presente accordo.

Articolo XI

Applicazione dell’accordo

1.   Le disposizioni del presente accordo sono applicate in buona fede e in modo tale da evitare ostacoli, ritardi o indebite interferenze nelle attività nucleari in Australia e nella Comunità e da conformarsi a una prassi di gestione oculata necessaria allo svolgimento sicuro ed economico delle attività nucleari.

2.   Le disposizioni del presente accordo non sono utilizzate allo scopo di procurarsi vantaggi commerciali o industriali, né per interferire con interessi commerciali o industriali, sia nazionali che internazionali, di una delle Parti o delle persone autorizzate, né allo scopo di interferire con la politica nucleare attuata da una delle Parti o dai governi degli Stati membri della Comunità, né allo scopo di ostacolare la promozione degli usi pacifici e non esplosivi dell’energia nucleare, né per ostacolare il movimento di materiali soggetti al presente accordo (o di cui sia stata fatta la relativa notificazione) sul territorio soggetto alla giurisdizione delle Parti o tra il governo dell’Australia e la Comunità.

3.   Il materiale nucleare e il materiale non nucleare soggetti al presente accordo saranno contabilizzati in base alla loro fungibilità e ai principi di proporzionalità e di equivalenza dei materiali nucleari, come previsto dalle disposizioni amministrative di cui all’articolo XII del presente accordo.

4.   Ogni modifica delle circolari informative dell’AIEA menzionate agli articoli I, IV, VI e VII del presente accordo prende effetto ai fini del presente accordo solo quando le Parti si saranno comunicate per iscritto, attraverso le vie diplomatiche, che accettano la modifica in questione.

Articolo XII

Disposizioni amministrative

1.   Le autorità competenti di entrambe le Parti adottano disposizioni amministrative atte a garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni del presente accordo.

2.   Le disposizioni amministrative adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono essere modificate come concordato per iscritto dalle autorità competenti.

Articolo XIII

Diritto applicabile

1.   La cooperazione di cui al presente accordo è conforme alle leggi e ai regolamenti vigenti in Australia e nell’Unione europea, nonché agli accordi internazionali firmati dalle Parti. Nel caso della Comunità, il diritto applicabile comprende il trattato Euratom e la legislazione da esso derivata.

2.   Ciascuna delle Parti si impegna nei confronti dell’altra a garantire che le disposizioni del presente accordo siano accettate e rispettate, per quanto riguarda l’Australia, da tutte le sue imprese governative e da tutte le persone soggette alla sua giurisdizione e debitamente autorizzate a norma del presente accordo e, per quanto riguarda la Comunità, da tutte le persone stabilite nel territorio della Comunità e debitamente autorizzate a norma del presente accordo.

Articolo XIV

Inadempienza

1.   Se una delle due Parti o uno Stato membro della Comunità viola una qualsiasi disposizione sostanziale del presente accordo, l’altra Parte può, previa comunicazione scritta, sospendere o denunciare in tutto o in parte la cooperazione contemplata dal presente accordo.

2.   Prima che una delle Parti proceda in tal senso, le Parti si consultano allo scopo di stabilire se siano necessarie misure correttive o di altro tipo e, in caso affermativo, le misure da adottare e i tempi entro i quali devono essere attuate.

3.   La sospensione o la denuncia ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo interviene solo qualora le misure correttive o di altro tipo non siano state attuate entro il termine stabilito dalle Parti o qualora non sia stato possibile trovare una soluzione decorso un periodo di tempo ragionevole. In tali casi, la Parte fornitrice ha il diritto di esigere la restituzione del materiale nucleare, del materiale non nucleare, dell'apparecchiatura e della tecnologia soggetti al presente accordo.

4.   I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano anche qualora uno Stato membro della Comunità non detentore di armi nucleari o l’Australia facciano esplodere un dispositivo nucleare.

Articolo XV

Consultazione e arbitrato

1.   I rappresentanti delle Parti si riuniscono, su richiesta di una di esse, per consultarsi su questioni scaturite dall’applicazione del presente accordo, sorvegliarne l’esecuzione e concordare modalità di cooperazione aggiuntive a quelle previste dal presente accordo. Tali consultazioni possono anche assumere la forma di scambi di lettere. In particolare, le Parti si consultano prima dell’avvio di nuovi progetti di arricchimento o di ritrattamento riguardanti il materiale nucleare soggetto al presente accordo.

2.   Ogni controversia sull’interpretazione o l’applicazione del presente accordo, non risolta direttamente tra le Parti mediante negoziato o in altra forma, è deferita, su richiesta di una delle Parti, ad un tribunale arbitrale composto da tre arbitri. Ciascuna delle due Parti designa un arbitro e i due arbitri così designati ne eleggono un terzo, non avente la nazionalità di alcuna delle due Parti, che ricopre la funzione di presidente. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due Parti non ha designato un arbitro, l’altra Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro per la Parte che non ha provveduto a designarlo. Se entro trenta giorni dalla designazione o dalla nomina degli arbitri di entrambe le Parti, il terzo arbitro non è stato eletto, ciascuna delle Parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare il terzo arbitro. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituisce il quorum e tutte le decisioni saranno prese a maggioranza dei voti espressi da tutti i membri del tribunale arbitrale. La procedura di arbitrato è stabilita dal tribunale stesso. Le decisioni del tribunale arbitrale sono vincolanti per entrambe le Parti e da queste applicate. Gli onorari degli arbitri sono fissati in base alle stesse tariffe in vigore per i giudici ad hoc della Corte internazionale di giustizia.

3.   Ai fini della risoluzione delle controversie fa fede il testo in lingua inglese del presente accordo.

Articolo XVI

Disposizioni complementari

Le disposizioni di ogni accordo bilaterale di cooperazione nucleare in vigore tra l’Australia e gli Stati membri della Comunità sono considerate complementari alle disposizioni del presente accordo e, se del caso, sono da queste sostituite.

Articolo XVII

Modifiche

1.   Le Parti possono consultarsi, su richiesta di una di esse, su eventuali modifiche del presente accordo, in particolare per tener conto di sviluppi internazionali nel settore dei controlli di sicurezza nucleare.

2.   Il presente accordo può essere modificato se le Parti decidono in tal senso.

3.   Le modifiche entrano in vigore alla data specificata dalle Parti mediante scambio di note diplomatiche con le quali si informano dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore della modifica.

L’allegato forma parte integrante del presente accordo e può essere modificato ai sensi del presente articolo.

Articolo XVIII

Entrata in vigore e durata

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica scritta dell’avvenuto espletamento, ad opera delle Parti, delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   Il presente accordo resta in vigore per un periodo iniziale di trenta anni. Successivamente, l’accordo è automaticamente rinnovato per periodi di dieci anni, a meno che una delle Parti non notifichi mediante scambio di note diplomatiche all'altra Parte, almeno sei mesi prima della scadenza di uno dei periodi supplementari, la propria intenzione di denunciare l’accordo.

3.   A prescindere dalla sospensione, dalla denuncia o dalla scadenza del presente accordo o, per qualsiasi motivo, di ogni forma di cooperazione intrapresa in applicazione dello stesso, gli obblighi di cui agli articoli III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII restano validi fintantoché ogni materiale nucleare, ogni materiale non nucleare e ogni apparecchiatura soggetti ai predetti articoli rimangano nel territorio dell’altra Parte o in qualsiasi luogo sotto la sua giurisdizione o controllo, ovvero le Parti non convengano, conformemente alle disposizioni dell’articolo IV, che il materiale nucleare in questione non è più utilizzabile o è diventato praticamente irrecuperabile ai fini di un trattamento che lo renda utilizzabile in una qualsiasi attività nucleare rilevante sotto il profilo dei controlli di sicurezza.

4.   Il presente accordo sostituisce:

a)

l’accordo tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica sui trasferimenti di materiale nucleare dall’Australia alla Comunità europea dell’energia atomica (Euratom), firmato a Bruxelles il 21 settembre 1981;

b)

lo scambio di note che costituisce un accordo di attuazione, riguardo ai reciproci obblighi internazionali, dell’accordo del 21 settembre 1981 tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) sui trasferimenti di materiale nucleare, firmato a Bruxelles l’8 settembre 1993;

c)

lo scambio di note che costituisce un accordo di attuazione, riguardo ai trasferimenti di plutonio, dell’accordo del 21 settembre 1981 tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) sui trasferimenti di materiale nucleare, firmato a Bruxelles l’8 settembre 1993; e

d)

lo scambio di note che costituisce un accordo di attuazione tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) sui trasferimenti di plutonio ai sensi dell’accordo del 21 settembre 1981 tra il governo dell’Australia e la Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) sui trasferimenti di materiale nucleare dall’Australia alla Comunità europea dell’energia atomica, e della relativa lettera di accompagnamento n. 2, e dell’accordo di attuazione sui trasferimenti di plutonio dell’8 settembre 1993.

Fatto in duplice copia a Canberra, addì cinque settembre duemilaundici, in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Per la Comunità europea dell’energia atomica

J. M. BARROSO

Per il governo dell’Australia

J. GILLARD


ALLEGATO A

RITRATTAMENTO

Considerando che a norma dell’articolo VIII del presente accordo il materiale nucleare soggetto all’accordo (di seguito denominato «MNSA») è ritrattato soltanto alle condizioni specificate nel presente allegato.

Le Parti del presente accordo,

consapevoli che la separazione, il deposito, il trasporto e l’uso del plutonio richiedono misure speciali per ridurre i rischi di proliferazione nucleare;

riconoscendo l’importanza del ritrattamento in relazione all’uso efficiente dell’energia, alla gestione del materiale contenuto nel combustibile esaurito o ad altri usi pacifici non esplosivi tra cui la ricerca;

auspicando un’applicazione prevedibile e pratica delle condizioni concordate, specificate nel presente allegato, in considerazione sia della loro ferma volontà di assicurare il perseguimento dell’obiettivo della non proliferazione, sia delle necessità a lungo termine dei programmi del ciclo del combustibile nucleare delle Parti;

decise a continuare a promuovere lo sviluppo dei controlli di sicurezza internazionali e delle altre misure connesse al ritrattamento e al plutonio, comprese le misure volte a promuovere la resistenza alla proliferazione e un’efficace protezione fisica,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il MNSA può essere ritrattato alle seguenti condizioni:

a)

il ritrattamento ha luogo per scopi energetici o di gestione dei materiali contenuti nel combustibile esaurito, conformemente al programma del ciclo del combustibile nucleare concordato mediante consultazioni tra le autorità competenti;

b)

la Parte che prevede di porre in essere le attività di cui trattasi fornisce una descrizione del programma del ciclo del combustibile nucleare proposto, recante indicazioni sul quadro politico, giuridico e normativo afferente al ritrattamento nonché al deposito, all’uso e al trasporto del plutonio;

c)

il plutonio recuperato è depositato e utilizzato conformemente al programma del ciclo del combustibile nucleare di cui alla lettera a); e

d)

il ritrattamento e l’uso del plutonio recuperato per altri scopi pacifici non esplosivi, compresa la ricerca, hanno luogo soltanto alle condizioni concordate per iscritto dalle Parti a seguito delle consultazioni di cui all’articolo 2 del presente allegato.

Articolo 2

Entro i quaranta giorni successivi al ricevimento di una richiesta trasmessa da una delle Parti, si svolgono consultazioni:

a)

per riesaminare l’applicazione delle disposizioni del presente allegato;

b)

per esaminare eventuali modifiche del programma del ciclo del combustibile nucleare di cui all’articolo 1 del presente allegato;

c)

per esaminare i miglioramenti da apportare ai controlli di sicurezza internazionali e ad altre tecniche di controllo, compresa l’istituzione di nuovi meccanismi accettati su scala internazionale relativi al ritrattamento e al plutonio; oppure

d)

per esaminare proposte di ritrattamento, uso, deposito e trasporto del plutonio recuperato per altri scopi pacifici non esplosivi, tra cui la ricerca.