|
22.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/20 |
DECISIONE N. 2/2011 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA ISTITUITO DALL’ARTICOLO 14 DELL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL’ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
del 30 settembre 2011
che sostituisce il relativo allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)
(2011/702/UE)
IL COMITATO MISTO,
visto l’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (1) («l’accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,
visto il protocollo relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all’Unione europea (2), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002. |
|
(2) |
L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Svizzera (3) e dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell’Unione europea (UE) che sono stati adottati dal 2004, in particolare della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (4). |
|
(3) |
L’allegato III dovrebbe essere adattato per tener conto dell’adesione all’UE della Repubblica di Bulgaria e della Romania in data 1o gennaio 2007. |
|
(4) |
Pertanto, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno consolidare l’allegato III dell’accordo e sostituirlo con un nuovo allegato. |
|
(5) |
Conformemente alla direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (5), e alla direttiva 2005/36/CE, la Svizzera dovrà prevedere una qualifica professionale unica e un titolo professionale unico per i medici generici che saranno gli stessi per tutti i medici generici già esercitanti e futuri. |
|
(6) |
Al fine di garantire l’efficace applicazione della direttiva 2005/36/CE tra le parti contraenti, la Commissione continuerà a cooperare strettamente con la Svizzera e, in particolare, continuerà ad assicurare che gli esperti svizzeri siano adeguatamente consultati, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato III (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali) dell’accordo è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Svizzera applica senza restrizione i diritti acquisiti previsti dalla direttiva 2005/36/CE alle condizioni stabilite nella presente decisione e nell’allegato.
Articolo 3
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla data della notifica da parte della Svizzera dell’espletamento delle sue procedure interne per l’attuazione della presente decisione.
Essa è applicata, a titolo provvisorio, a decorrere dal primo giorno del secondo mese dopo la sua adozione, ad eccezione del Titolo II della direttiva 2005/36/CE che è applicato a partire dalla data dell’entrata in vigore della presente decisione.
Qualora la notifica di cui al primo comma non venga effettuata entro 24 mesi dall’adozione della presente decisione, la presente decisione decade.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2011
Per il Comitato misto
Il presidente
Gianluca GRIPPA
(1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.
(2) GU L 124 del 20.5.2009, pag. 53.
(3) GU L 352 del 27.11.2004, pag. 129.
ALLEGATO
«ALLEGATO III
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI
(Diplomi, certificati e altri titoli)
|
1. |
Le parti contraenti convengono di applicare tra di loro, nel campo del reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, gli atti giuridici e le comunicazioni dell’Unione europea (UE) a cui si fa riferimento nella sezione A del presente allegato, conformemente all’ambito di applicazione dell’accordo. |
|
2. |
Ove non diversamente specificato, il termine «Stato(i) membro(i)» figurante negli atti ai quali è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato è considerato applicarsi, oltre che agli Stati interessati dagli atti giuridici dell’UE, alla Svizzera. |
|
3. |
Ai fini dell’applicazione del presente allegato, le parti contraenti tengono conto degli atti giuridici dell’UE ai quali è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato. |
SEZIONE A: ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO
|
1a. |
32005 L 0036: Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22),
modificata da:
|
|
b. |
Ai fini del presente accordo, la direttiva 2005/36/CE è così adattata:
|
|
c. |
All’allegato II, punto 1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«in Svizzera:
|
|
d. |
All’allegato II, punto 4, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
«in Svizzera:
|
|
e. |
Nell’allegato V, punto 5.1.1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
|
|
f. |
Nell’allegato V, punto 5.1.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
|
|
g. |
Nell’allegato V, punto 5.1.3, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
h. |
Nell’allegato V, punto 5.1.4, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
|
|
i. |
Nell’allegato V, punto 5.2.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
|
|
j. |
Nell’allegato V, punto 5.3.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
|
|
k. |
Nell’allegato V, punto 5.3.3, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
|
|||||||||||||||||||||||||
|
l. |
Nell’allegato V, punto 5.4.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
|
|
m. |
Nell’allegato V, punto 5.5.2., della direttiva è aggiunto il testo seguente:
|
|
n. |
Nell’allegato V, punto 5.6.2, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
|
|
o. |
Nell’allegato V, punto 5.7.1, della direttiva è aggiunto il testo seguente:
|
|
p. |
Nell’allegato VI della direttiva è aggiunto il testo seguente:
|
|
2a. |
377 L 0249: Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17),
modificata da:
|
|
b. |
Ai fini del presente accordo, la direttiva 77/249/CEE è così modificata:
|
|
3a. |
398 L 0005: Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio della professione di avvocato su base permanente in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36),
modificata da:
|
|
b. |
Ai fini del presente accordo, la direttiva 98/5/CE è così modificata:
|
|
4a. |
374 L 0556: Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1). |
|
b. |
Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/556/CE è così modificata:
|
|
5a. |
374 L 0557: Direttiva 74/557/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa all’attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate e delle attività di intermediari attinenti al commercio ed alla distribuzione dei prodotti tossici (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 5),
modificata da:
|
|
b. |
Ai fini del presente accordo, la direttiva 74/557/CEE è così modificata:
|
|
6a. |
386 L 0653: Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17). |
|
b. |
Ai fini del presente accordo, la direttiva 86/653/CEE è così modificata:
L’articolo 22 non si applica. Tuttavia, il coordinatore svizzero designato dalla Svizzera conformemente all’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE informa la Commissione, inviandone una copia al Comitato misto, delle leggi adottate sulla base della direttiva 86/653/CEE. |
SEZIONE B: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto:
|
7. |
389 X 0601: Raccomandazione 89/601/CEE della Commissione, dell’8 novembre 1989, riguardante la formazione in oncologia del personale sanitario (GU L 346 del 27.11.1989, pag. 1).» |