15.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/29


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 145/2011

del 2 dicembre 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 120/2011 del 21 ottobre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 42ed (decisione 2010/409/UE della Commissione) dell’allegato XIII dell’accordo è inserito il punto seguente:

«42ee.

32010 R 1169: Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1169/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2011, a condizione che tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 341 del 22.12.2011, pag. 85.

(2)  GU L 327 dell’11.12.2010, pag. 13.

(3)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.