22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/81


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 117/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (2)

(3)

La direttiva 2009/103/CE abroga le direttive del Consiglio 72/166/CEE (3), 84/5/CEE (4) e 90/232/CEE (5) e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/26/CE (6) e 2005/14/CE (7), che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi dell’accordo, fatta eccezione per quelle disposizioni delle direttive 2000/26/CE e 2005/14/CE che modificano le direttive del Consiglio 73/239/CEE (8) e 88/357/CEE (9), che saranno abrogate ai sensi dell’accordo mediante decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) nell’accordo.

(4)

Occorre mantenere l’attuale adattamento SEE della direttiva 2000/26/CE nei confronti della direttiva 2009/103/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo è così modificato:

1)

il testo del punto 8 (direttiva 72/166/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«32009 L 0103: Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 263 del 7.10.2009, pag 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come di seguito:

all’articolo 21, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

“La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé l’apertura di una succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE.”»;

2)

sono soppressi i testi dei punti 9 (Seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio), 10 (Terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio) e 10 A (direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Articolo 2

I testi della direttiva 2009/103/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (11).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 262 del 6.10.2011, pag. 45.

(2)  GU L 263 del 7.10.2009, pag. 11.

(3)  GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1.

(4)  GU L 8 dell’11.1.1984, pag. 17.

(5)  GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33.

(6)  GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

(7)  GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 14.

(8)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(9)  GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1.

(10)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(11)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.