22.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 341/80


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 116/2011

del 21 ottobre 2011

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 96/2011, del 30 settembre 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») (2), rettificato dalla GU L 49 del 24.2.2011, pag. 52.

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 207/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS) (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc [regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32011 R 0143: Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione del 17 febbraio 2011 (GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2), rettificato dalla GU L 49 del 24.2.2011, pag. 52,

32011 R 0207: Regolamento (UE) n. 207/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 (GU L 58 del 3.3.2011, pag. 27)».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 143/2011, rettificato dalla GU L 49 del 24.2.2011, pag. 52 e (UE) n. 207/2011 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)   GU L 318 dell’1.12.2011, pag. 34.

(2)   GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2.

(3)   GU L 58 del 3.3.2011, pag. 27.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.