6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/62


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 90/2011

del 19 luglio 2011

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 82/2011 del 1o luglio 2011 (1).

(2)

È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 1008/2008 abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 (3), (CEE) n. 2408/92 (4) e (CEE) n. 2409/92 (5), che sono integrati nell’accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:

1)

il punto 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio] è sostituito dal seguente:

«32008 R 1008: Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 4, lettera f), il testo “, salvo quanto previsto in un accordo con un paese terzo di cui la Comunità è parte contraente;” è sostituito dal seguente:

“. Tuttavia, le licenze di esercizio aventi effetti giuridici nell’intero SEE possono essere concesse sulla base di deroghe a tale condizione previste negli accordi con i paesi terzi di cui la Comunità o uno o più Stati EFTA sono parti, purché il Comitato misto SEE adotti una decisione in tal senso.”;

b)

all’articolo 16, paragrafo 9, secondo comma, è aggiunto il testo seguente:

“, nonché gli aeroporti regionali islandesi e le quattro contee più settentrionali della Norvegia.”»;

2)

il testo del punto 65 [regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio] è soppresso;

3)

il testo del punto 66b [regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio] è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1008/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 20 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.

(3)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

(4)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

(5)  GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.