6.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/62 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 90/2011
del 19 luglio 2011
che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XIII dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 82/2011 del 1o luglio 2011 (1). |
(2) |
È opportuno integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (2). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 1008/2008 abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2407/92 (3), (CEE) n. 2408/92 (4) e (CEE) n. 2409/92 (5), che sono integrati nell’accordo e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XIII dell’accordo è così modificato:
1) |
il punto 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio] è sostituito dal seguente: «32008 R 1008: Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3). Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:
|
2) |
il testo del punto 65 [regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio] è soppresso; |
3) |
il testo del punto 66b [regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio] è soppresso. |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 1008/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2011
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) Cfr. pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3.
(3) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.
(4) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.
(5) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15.
(6) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.