6.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/54


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 83/2011

del 1o luglio 2011

che modifica l’allegato XVI (Appalti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XVI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 14/2010 del 29 gennaio 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1150/2009 della Commissione, del 10 novembre 2009, recante modifica del regolamento (CE) n. 1564/2005 per quanto concerne i modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi relativi alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici in conformità delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (4),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XVI dell’accordo è così modificato:

1)

ai punti 2 (direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 4 (direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1177: Regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 (GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 64).»;

2)

al punto 5 (direttiva 89/665/CEE del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32007 L 0066: Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).»;

3)

il testo dell’adattamento (b) del punto 5 (direttiva 89/665/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«All’articolo 2, paragrafo 9, il riferimento “ai sensi dell’articolo 234 del trattato” è sostituito, per gli Stati EFTA, da “ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”.»;

4)

al punto 5a (direttiva 92/13/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0066: Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 (GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31).»;

5)

il testo dell’adattamento (b) del punto 5a (direttiva 92/13/CEE del Consiglio) è sostituito da quanto segue:

«All’articolo 2, paragrafo 9, il riferimento “ai sensi dell’articolo 234 del trattato” è sostituito, per gli Stati EFTA, da “ai sensi dell’articolo 34 dell’accordo tra gli Stati EFTA relativo all’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia”.»;

6)

al punto 5a (direttiva 92/13/CEE del Consiglio) e all’appendice 14 (AUTORITÀ NAZIONALI CUI È POSSIBILE PRESENTARE LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO), il testo degli adattamenti (c) e (d) è soppresso;

7)

dopo il punto 6c [regolamento (CE) n. 1564/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1150: Regolamento (CE) n. 1150/2009 della Commissione del 10 novembre 2009 (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 3).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1150/2009 e (CE) n. 1177/2009 e della direttiva 2007/66/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Sezione SEE e nel Supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kurt JÄGER


(1)  GU L 101 del 22.4.2010, pag. 24.

(2)  GU L 313 del 28.11.2009, pag. 3.

(3)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 64.

(4)  GU L 335 del 20.12.2007, pag. 31.

(5)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.