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6.10.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 262/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 61/2011
del 1o luglio 2011
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 175/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta all’aumento della mortalità delle ostriche della specie Crassostrea gigas in relazione al rilevamento dell’Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar) (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell’Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 346/2010 della Commissione, del 15 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni relative all’immissione sul mercato e all’importazione di partite di animali di acquacoltura destinati agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali approvate dalla decisione 2010/221/UE (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 505/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 506/2010 della Commissione, del 14 giugno 2010, che modifica l’allegato al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto concerne gli animali della specie ovina e caprina custoditi nei giardini zoologici (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 558/2010 della Commissione, del 24 giugno 2010, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (7). |
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(8) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 595/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che modifica gli allegati VIII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (8). |
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(9) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (9). |
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(10) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/822/CE della Commissione, del 15 ottobre 2009, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri (10). |
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(11) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/847/CE della Commissione, del 20 novembre 2009, recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (11). |
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(12) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/870/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri (12). |
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(13) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/160/UE della Commissione, del 17 marzo 2010, recante modifica della decisione 2005/176/CE che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie animali a norma della direttiva 82/894/CEE del Consiglio (13). |
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(14) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/171/UE della Commissione, del 22 marzo 2010, che modifica l’allegato I della decisione 2009/177/CE per quanto riguarda i programmi di sorveglianza per l’Irlanda e l’Ungheria e lo status di indenne da malattia dell’Irlanda per alcune malattie degli animali acquatici (14). |
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(15) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l’impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (15). |
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(16) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/276/UE della Commissione, del 10 maggio 2010, che modifica gli allegati I e II della decisione 2009/861/CE recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione di latte crudo non conforme in alcuni stabilimenti di trasformazione del latte in Bulgaria (16). |
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(17) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/277/UE della Commissione, del 12 maggio 2010, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l’elenco dei posti d’ispezione frontalieri e delle unità veterinarie nel sistema Traces (17). |
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(18) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/280/UE della Commissione, del 12 maggio 2010, che modifica la decisione 2006/968/CE recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all’identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (18). |
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(19) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/300/UE della Commissione, del 25 maggio 2010, che modifica la decisione 2001/672/CE per quanto riguarda i periodi relativi ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo (19). |
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(20) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/301/UE della Commissione, del 25 maggio 2010, che modifica la decisione 2004/407/CE per quanto concerne l’autorizzazione dell’importazione di gelatina fotografica nella Repubblica ceca (20). |
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(21) |
Il regolamento (UE) n. 200/2010 abroga il regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, che è integrato nell’accordo e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo (21). |
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(22) |
La direttiva 2009/821/CE abroga le direttive 91/398/CEE (22), 2001/881/CE (23) e 2002/459/CE (24) della Commissione, che sono integrate nell’accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
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(23) |
La decisione 2010/221/UE abroga la decisione 2004/453/CE della Commissione (25), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo. |
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(24) |
La presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I, per i settori che non si applicavano all’Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007 (26). |
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(25) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (UE) n. 175/2010, (UE) n. 200/2010, (UE) n. 346/2010, (UE) n. 505/2010, (UE) n. 506/2010, (UE) n. 558/2010 e (UE) n. 595/2010 e delle decisioni 2009/821/CE, 2009/822/CE, 2009/847/CE, 2009/870/CE, 2010/160/UE, 2010/171/UE, 2010/221/UE, 2010/276/UE, 2010/277/UE, 2010/280/UE, 2010/300/UE e 2010/301/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 2 luglio 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 2011
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kurt JÄGER
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 69.
(2) GU L 52 del 3.3.2010, pag. 1.
(3) GU L 61 dell’11.3.2010, pag. 1.
(4) GU L 104 del 24.4.2010, pag. 1.
(5) GU L 149 del 15.6.2010, pag. 1.
(6) GU L 149 del 15.6.2010, pag. 3.
(7) GU L 159 del 25.6.2010, pag. 18.
(8) GU L 173 dell’8.7.2010, pag. 1.
(9) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.
(10) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 59.
(11) GU L 307 del 21.11.2009, pag. 7.
(12) GU L 315 del 2.12.2009, pag. 11.
(13) GU L 68 del 18.3.2010, pag. 21.
(14) GU L 75 del 23.3.2010, pag. 28.
(15) GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7.
(16) GU L 121 del 18.5.2010, pag. 10.
(17) GU L 121 del 18.5.2010, pag. 16.
(18) GU L 124 del 20.5.2010, pag. 5.
(19) GU L 127 del 26.5.2010, pag. 19.
(20) GU L 128 del 27.5.2010, pag. 9.
(21) GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12.
(22) GU L 221 del 9.8.1991, pag. 30.
(23) GU L 326 dell’11.12.2001, pag. 44.
(24) GU L 159 del 17.6.2002, pag. 27.
(25) GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5.
(26) GU L 100 del 10.4.2008, pag. 27.
(*1) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è così modificato:
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1) |
al punto 7b [regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:
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2) |
al punto 12 [regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:
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3) |
nella parte 1.2, il testo dei punti 2 (decisione 91/398/CEE della Commissione) e 46 (decisione 2002/459/CE della Commissione) è soppresso; |
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4) |
il testo del punto 39 (decisione 2001/881/CE della Commissione) della parte 1.2 è sostituito da quanto segue: « 32009 D 0821: Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d’ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema Traces (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1), modificata da:
Questo atto si applica anche all’Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»; |
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5) |
al punto 112 (decisione 2001/672/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto quanto segue: «, modificata da:
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6) |
al punto 132 (decisione 2006/968/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:
Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue. L’indicazione “fino al 30 giugno 2010 ” di cui al punto 6 del capitolo II dell’allegato è sostituita, per gli Stati EFTA, da “fino alla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 61/2011”.»; |
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7) |
al punto 32 (decisione 2005/176/CE della Commissione) della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
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8) |
al punto 32 (decisione 2005/176/CE della Commissione) della parte 3.2, la frase «Questo atto non si applica all’Islanda» è soppressa; |
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9) |
dopo il punto 45 (decisione 2010/367/UE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il punto seguente:
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10) |
il testo del punto 79 (decisione 2004/453/CE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso; |
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11) |
al punto 86 [regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione] della parte 4.2 è aggiunto quanto segue: «, modificato da:
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12) |
al punto 89 (decisione 2009/177/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto quanto segue:
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13) |
dopo il punto 93 (decisione 2010/470/UE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il punto seguente:
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14) |
al punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1 è aggiunto il seguente trattino:
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15) |
al secondo trattino (decisione 2009/861/CE della Commissione) del punto 17 [regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 6.1, sotto la dicitura «Si applicano le disposizioni provvisorie contenute nei seguenti atti:», è aggiunto quanto segue: «, modificata da:
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16) |
al punto 9b [regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è aggiunto il seguente trattino:
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17) |
il testo del punto 25 [regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione] della parte 7.2 è soppresso; |
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18) |
al punto 42 (decisione 2004/407/CE della Commissione) della parte 7.2 è aggiunto il seguente trattino:
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19) |
dopo il punto 52 [regolamento (CE) n. 199/2009 della Commissione] della parte 7.2 è aggiunto il seguente punto:
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