30.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 171/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 7/2011

del 1o aprile 2011

che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IV dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2011 dell’11 febbraio 2011 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (UE) n. 774/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, che istituisce gli orientamenti relativi alla compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un’impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 39 [regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione] dell’allegato IV dell’accordo è aggiunto il testo seguente:

«40.

32010 R 0774: Regolamento (UE) n. 774/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010, che istituisce gli orientamenti relativi alla compensazione tra gestori del sistema di trasmissione e ad un’impostazione di regolamentazione comune dei corrispettivi di trasmissione (GU L 233 del 3.9.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 3, dopo la lettera d), è aggiunto il testo seguente:

“Per gli Stati EFTA il regolamento scade quando il regolamento (UE) n. 838/2010 entra in vigore nell’accordo SEE.”;

b)

nella parte B dell’allegato, la prima frase del punto 3 è sostituita dal testo seguente:

“Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori deve restare all’interno di una forbice compresa tra 0 e 0,5 EUR/MWh, ad esclusione di quelli applicati in Danimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia, Romania, Irlanda, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.”;

c)

nella parte B dell’allegato, la seconda frase del punto 3 è sostituita dal testo seguente:

“Il valore dei corrispettivi medi annui di trasmissione versati dai produttori in Danimarca, Svezia, Finlandia e Norvegia deve restare all’interno di una forbice compresa tra 0 e 1,2 EUR/MWh.” »

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 774/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 2 aprile 2011, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2011.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente f.f.

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 93 del 7.4.2011, pag. 31.

(2)   GU L 233 del 3.9.2010, pag. 1.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.