3.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/74


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 117/2010

del 10 novembre 2010

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2009 del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2007/231/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, recante modifica della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2008/322/CE della Commissione, del 18 aprile 2008, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/298/CE della Commissione, del 26 marzo 2009, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2010/157/UE della Commissione, del 12 marzo 2010, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (5),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 3k (decisione 2006/502/CE della Commissione) del capitolo XIX dell’allegato II dell’accordo è aggiunto il quanto segue:

«, modificata da:

32007 D 0231: Decisione 2007/231/CE della Commissione del 12 aprile 2007 (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16),

32008 D 0322: Decisione 2008/322/CE della Commissione del 18 aprile 2008 (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40),

32009 D 0298: Decisione 2009/298/CE della Commissione del 26 marzo 2009 (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23),

32010 D 0157: Decisione 2010/157/UE della Commissione del 12 marzo 2010 (GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2007/231/CE, 2008/322/CE, 2009/298/CE e 2010/157/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 31.

(2)  GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16.

(3)  GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40.

(4)  GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23.

(5)  GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.