3.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/69


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 115/2010

del 10 novembre 2010

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2010 dell’11 giugno 2010 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio per quanto riguarda l’autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all’influenza aviaria e misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 789/2009 della Commissione, del 28 agosto 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda la protezione contro gli attacchi dei vettori e i requisiti minimi per i programmi di controllo e vigilanza della febbre catarrale (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1156/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1266/2007 per quanto riguarda le condizioni per l’esenzione dal divieto di uscita, di cui alla direttiva 2000/75/CE del Consiglio, di determinati animali di specie ricettive (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/437/CE della Commissione, dell’8 giugno 2009, che modifica la decisione 2007/268/CE sull’attuazione di programmi di vigilanza sull’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici negli Stati membri (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/600/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcuni Stati membri e loro regioni sono ufficialmente indenni da brucellosi bovina (9).

(10)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/601/CE della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica l’allegato I della decisione 2004/233/CE con riguardo alle voci relative alla Germania nell’elenco dei laboratori autorizzati a controllare l’efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (10).

(11)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/621/CE della Commissione, del 20 agosto 2009, che modifica la decisione 2008/185/CE relativamente all’inclusione dell’Irlanda del Nord nell’elenco delle regioni che applicano un programma nazionale di controllo approvato della malattia di Aujeszky (11).

(12)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/761/CE della Commissione, del 15 ottobre 2009, recante modifica della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che la Scozia è ufficialmente indenne da tubercolosi bovina (12).

(13)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/779/CE della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modifica all’allegato I della decisione 2004/233/CE con riguardo alla voce relativa alla Danimarca nell’elenco dei laboratori autorizzati a controllare l’efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (13).

(14)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/869/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell’afta epizootica e le norme minime di sicurezza che tali laboratori sono tenuti a rispettare (14).

(15)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2009/976/UE della Commissione, del 15 dicembre 2009, che modifica l’allegato D della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda i test diagnostici per la leucosi bovina enzootica (15).

(16)

La direttiva 2008/119/CE abroga la direttiva 91/629/CEE del Consiglio (16), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(17)

La direttiva 2009/157/CE abroga la direttiva 77/504/CEE del Consiglio (17), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(18)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d’acquacoltura. La legislazione relativa a questi argomenti non si applica all’Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I dell’accordo.

(19)

La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 180/2008, (CE) n. 616/2009, (CE) n. 789/2009 e (CE) n. 1156/2009, delle direttive 2008/119/CE e 2007/157/CE e delle decisioni 2009/437/CE, 2009/600/CE, 2009/601/CE, 2009/621/CE, 2009/761/CE, 2009/779/CE, 2009/869/CE e 2009/976/UE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’11 novembre 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)   GU L 244 del 16.9.2010, pag. 3.

(2)   GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

(3)   GU L 181 del 14.7.2009, pag. 16.

(4)   GU L 227 del 29.8.2009, pag. 3.

(5)   GU L 313 del 28.11.2009, pag. 59.

(6)   GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7.

(7)   GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1.

(8)   GU L 145 del 10.6.2009, pag. 45.

(9)   GU L 204 del 6.8.2009, pag. 39.

(10)   GU L 204 del 6.8.2009, pag. 43.

(11)   GU L 217 del 21.8.2009, pag. 5.

(12)   GU L 271 del 16.10.2009, pag. 34.

(13)   GU L 278 del 23.10.2009, pag. 58.

(14)   GU L 315 del 2.12.2009, pag. 8.

(15)   GU L 336 del 18.12.2009, pag. 36.

(16)   GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 28.

(17)   GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 11 [regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 0180: Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008 (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).»;

2)

il testo del punto 1 (direttiva 77/504/CEE del Consiglio) della parte 2.1 è soppresso;

3)

dopo il punto 1 (direttiva 77/504/CEE del Consiglio, soppressa) della parte 2.1 è inserito il seguente punto:

«1a.

32009 L 0157: Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 1).

Questo atto non si applica all’Islanda.»;

4)

al punto 1a (direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 D 0869: Decisione 2009/869/CE della Commissione del 27 novembre 2009 (GU L 315 del 2.12.2009, pag. 8).»;

5)

al punto 38 (decisione 2007/268/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il quanto segue:

«, modificata da:

32009 D 0437: Decisione 2009/437/CE della Commissione dell’8 giugno 2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 45).»;

6)

al punto 40 [regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione] della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32009 R 0789: Regolamento (CE) n. 789/2009 della Commissione del 28 agosto 2009 (GU L 227 del 29.8.2009, pag. 3),

32009 R 1156: Regolamento (CE) n. 1156/2009 della Commissione del 27 novembre 2009 (GU L 313 del 28.11.2009, pag. 59).»;

7)

dopo il punto 42 (decisione 2008/896/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente punto:

«43.

32009 R 0616: Regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, per quanto riguarda l’autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all’influenza aviaria e misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti (GU L 181 del 14.7.2009, pag. 16).

Questo atto non si applica all’Islanda.»;

8)

al punto 1 (direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 D 0976: Decisione 2009/976/UE della Commissione del 15 dicembre 2009 (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 36).»;

9)

al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32009 D 0600: Decisione 2009/600/CE della Commissione del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 39),

32009 D 0761: Decisione 2009/761/CE della Commissione del 15 ottobre 2009 (GU L 271 del 16.10.2009, pag. 34).»;

10)

al punto 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione) della parte 4.2 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32009 D 0601: Decisione 2009/601/CE della Commissione del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 43),

32009 D 0779: Decisione 2009/779/CE della Commissione del 22 ottobre 2009 (GU L 278 del 23.10.2009, pag. 58).»;

11)

al punto 84 (decisione 2008/185/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 D 0621: Decisione 2009/621/CE della Commissione del 20 agosto 2009 (GU L 217 del 21.8.2009, pag. 5).»;

12)

dopo il punto 89 (decisione 2009/177/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente punto:

«90.

32008 R 0180: Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008, relativo ai laboratori comunitari di riferimento per le malattie degli equini ad eccezione della peste equina e che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).

Questo atto non si applica all’Islanda.»;

13)

il testo del punto 4 (direttiva 91/629/CEE del Consiglio) della parte 9.1 è soppresso;

14)

al punto 11 (direttiva 2008/120/CE del Consiglio) della parte 9.1 viene aggiunto il seguente punto:

«12.

32008 L 0119: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7).

Questo atto non si applica all’Islanda.»