10.6.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/31


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 36/2010

del 12 marzo 2010

che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione n. 156/2009 del Comitato misto SEE del 4 dicembre 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1006/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 808/2004 relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 1738/2005, (CE) n. 698/2006 e (CE) n. 377/2008 per quanto riguarda la classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO) (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1023/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2009/824/CE, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (5),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:

1)

al punto 28 [regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32009 R 1006: regolamento (CE) n. 1006/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 31).»;

2)

al primo trattino del punto 18db [regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione], al punto 18f [regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione] e al punto 18an [regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione] viene aggiunto il seguente:

«, modificato da:

32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3).»;

3)

dopo il punto 28d [regolamento (CE) n. 960/2008 della Commissione] viene aggiunto il seguente punto:

«28e.

32009 R 1023: regolamento (CE) n. 1023/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 5).»;

4)

dopo il punto 18z [regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente:

«ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Le parti contraenti prendono atto del contenuto del seguente atto:

18za.

32009 H 0824: raccomandazione 2009/824/CE, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1006/2009, (CE) n. 1022/2009 e (CE) n. 1023/2009 e della raccomandazione 2009/824/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 62 dell’11.3.2010, pag. 61.

(2)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 31.

(3)  GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3.

(4)  GU L 283 del 30.10.2009, pag. 5.

(5)  GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31.

(6)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.