10.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 143/11 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 21/2010
del 12 marzo 2010
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010 del 1o marzo 2010 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, concernente l’autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 102/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, relativo all’autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo destinato all’alimentazione animale (5). |
(6) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 1zzzzzc [regolamento (CE) n. 1253/2008 della Commissione] del capitolo II dell’allegato I dell’accordo vengono aggiunti i seguenti punti:
«1zzzzzd. |
32008 R 1290: regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20). |
1zzzzze. |
32008 R 1292: regolamento (CE) n. 1292/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all’autorizzazione del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol e Ecobiol plus) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 36). |
1zzzzzf. |
32008 R 1293: regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, concernente l’autorizzazione di un nuovo impiego del Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (GU L 340, del 19.12.2008, pag. 38). |
1zzzzzg. |
32009 R 0102: regolamento (CE) n. 102/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, relativo all’autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo destinato all’alimentazione animale (GU L 34 del 4.2.2009, pag. 8).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1290/2008, (CE) n. 1292/2008, (CE) n. 1293/2008 e (CE) n. 102/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 13o marzo 2010, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (6).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2010.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) Cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20.
(3) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 36.
(4) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 38.
(5) GU L 34 del 4.2.2009, pag. 8.
(6) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.