22010A1109(03)

Protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda

Gazzetta ufficiale n. L 291 del 09/11/2010 pag. 14 - 17


Protocollo aggiuntivo

dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda

L’UNIONE EUROPEA,

e

L’ISLANDA,

VISTO l’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, firmato il 22 luglio 1972, e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra l’Islanda e la Comunità,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda a seguito dell’adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, in particolare l’articolo 2,

VISTO il protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, in particolare l’articolo 2,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell’Unione europea di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda figurano nel presente protocollo e nel relativo allegato.

Nell’allegato del presente protocollo figurano i contingenti tariffari annui in esenzione di dazio. Tali contingenti sono fissati per il periodo compreso tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2014. I livelli contingentali sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco.

Articolo 2

I volumi dei contingenti tariffari in esenzione di dazio per i primi 12 mesi compresi tra il 1o maggio 2009 e il 30 aprile 2010 saranno assegnati al periodo 1o maggio 2010- 30 aprile 2011.

Nel caso in cui i volumi dei contingenti tariffari in esenzione di dazio per il periodo compreso tra il 1o maggio 2010 e il 30 aprile 2011 non venissero esauriti totalmente, i volumi rimanenti verrebbero riportati al periodo contingentale 1o maggio 2011- 30 aprile 2012. A tal fine i prelievi dai contingenti tariffari applicabili tra il 1o maggio 2010 e il 30 aprile 2011 cessano il secondo giorno lavorativo della Commissione successivo al 1o settembre 2011. Il giorno lavorativo seguente, il saldo inutilizzato di questi contingenti tariffari è reso disponibile a titolo del contingente tariffario corrispondente applicabile dal 1o maggio 2011 al 30 aprile 2012. A decorrere da questa data, non possono più essere effettuati prelievi retroattivi o restituzioni sui contingenti tariffari specifici applicabili dal 1o maggio 2010 al 30 aprile 2011.

Articolo 3

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

L’accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.

In attesa del completamento delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2, il presente protocollo è applicato in via provvisoria a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell’ultima notifica.

Articolo 4

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, è depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuna delle parti dell’accordo.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми юли две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de julio de dos mil diez.

V Bruselu dne 28. července 2010.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juli 2010.

Geschehen zu Brüssel am 28. Juli 2010.

Brüsselis kahe tuhande kümnenda aasta juulikuu kahekümne kaheksandal päeval

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις 28 Iουλίου 2010.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of July in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit juillet deux mil dix.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto luglio duemiladieci.

Briselē, 2010. gada 28. jūlijā

Priimta Briuselyje 2010 m. liepos 28 d.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év július havának huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, it- 28 ta’ Lulju 2010.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2010.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 lipca 2010 r.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Julho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, 28 iulie 2010.

V Bruseli dvadsiateho ôsmeho júla dvetisícdesať.

V Bruslju, 28. julija 2010

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde juli tjugohundratio.

Gert i Brussel, 28. juli 2010.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

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Fyrir Ísland

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ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIALI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO

L’Unione apre i seguenti contingenti tariffari annui in esenzione di dazio per prodotti originari dell’Islanda, oltre ai contingenti esistenti:

Codice NC | Designazione delle merci | Volume contingentale annuale (1.5-30.4) in peso netto, tranne se altrimenti specificato |

03035100 | Aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi [1] | 950 tonnellate |

03061930 | Scampi (Nephrops norvegicus), congelati | 520 tonnellate |

03041935 | Filetti di scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.), freschi o refrigerati | 750 tonnellate |

[1] Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l’immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

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