7.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 291/29


DECISIONE N. 1/2009 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA

del 22 ottobre 2009

che modifica la decisione n. 1/1999 relativa all’attuazione delle disposizioni riguardanti i prodotti agricoli trasformati di cui all’articolo 10 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra

(2009/819/CE)

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA,

visto l’accordo euromediterraneo, del 17 luglio 1995, che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall’altra (1) («l’accordo»), in particolare l’articolo 10 e l’articolo 80,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 1/1999 (2) stabilisce, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, dell’accordo, la separazione da parte della Repubblica tunisina dell’elemento agricolo nei dazi di base all’importazione dei prodotti, elencati all’allegato 2 dell’accordo, originari della Comunità.

(2)

L’articolo 10, paragrafo4, dell’accordo, prevede che la Repubblica tunisina elimini l’elemento industriale dei dazi, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo nel 1998.

(3)

A seguito delle difficoltà constatate in sede di applicazione dello smantellamento tariffario dell’elemento industriale dei dazi, di cui all’articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 dell’accordo, per i prodotti dell’allegato 2, un gruppo di esperti della Commissione e della Repubblica tunisina, su mandato del Consiglio di associazione, ha tenuto dieci riunioni tra il 2003 e il 2007.

(4)

Tale gruppo di esperti ha concluso che occorre modificare la separazione dell’elemento agricolo nei dazi di base e, di conseguenza, gli allegati della decisione n. 1/1999. Tale modifica dovrebbe lasciare inalterati sia i dazi di base, sia il calendario dello smantellamento fissati nell’accordo.

(5)

È pertanto opportuno che tale modifica sia oggetto di una decisione del Consiglio di associazione,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione n. 1/1999 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica tunisina, gli Stati membri e la Comunità devono adottare, ciascuno per quanto lo concerne, le misure necessarie all’esecuzione della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 ottobre 2009.

Per il Consiglio di associazione

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

(2)  GU L 298 del 19.11.1999, pag. 16.


ALLEGATO I

Codice NC (1)

Designazione delle merci

DD 1.1.1995

(in %)

Elemento agricolo

(in %)

0710

Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:

 

 

0710 40 00

– Granturco dolce

43

30

0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati:

 

 

0711 90 30

– – – Granturco dolce

43

42

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

 

 

1702 50 00

– Fruttosio chimicamente puro

29

10

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

29

10

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

1904 20

– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:

 

 

1904 20 10

– – Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

43

32

 

– – altri:

 

 

1904 20 91

– – – a base di granturco

43

32

1904 20 95

– – – a base di riso

43

32

1904 20 99

– – – altri

43

32

1904 30 00

– Bulgur di grano

43

15

2001

Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell’aceto o nell’acido acetico:

 

 

2001 90

– altri:

 

 

2001 90 30

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

43

27

2001 90 40

– – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

43

15

2004

Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

2004 10

– Patate:

 

 

 

– – altre

 

 

2004 10 91

– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

43

10

2004 90

– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:

 

 

2004 90 10

– – Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

43

19

2005

Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:

 

 

2005 20

– Patate:

 

 

2005 20 10

– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi

43

12

2005 80 00

– Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

43

21

2008

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:

 

 

2008 99

– – altri:

 

 

 

– – – senza aggiunta di alcole:

 

 

 

– – – – senza aggiunta di zuccheri:

 

 

2008 99 85

– – – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata)

43

10

2008 99 91

– – – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %

43

15

2101

Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

2101 12

– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:

 

 

2101 12 98

– – – diverse dalle preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè

43

10

2101 20

– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:

 

 

 

– – Estratti, essenze e concentrati

 

 

 

– – – Preparazioni:

 

 

2101 20 92

– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate

43

10

2101 20 98

– – – altri

43

10

2101 30

– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:

 

 

 

– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

2101 30 19

– – – altri (diversi dalla cicoria torrefatta)

43

0

 

– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:

 

 

2101 30 99

– – – altri (diversi dalla cicoria torrefatta)

43

0

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

 

– altri polialcoli:

 

 

2905 43 00

– – Mannitolo

20

0

2905 44

– – D-glucitolo (sorbitolo):

 

 

 

– – – in soluzione acquosa:

 

 

2905 44 11

– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

20

0

2905 44 19

– – – – altro

20

0

 

– – – altro:

 

 

2905 44 91

– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

20

0

2905 44 99

– – – – altro

20

0

ex 3501

Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine:

 

 

3501 10

– Caseine

20

0

3501 90

– altri:

 

 

3501 90 90

– – altri

20

0

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

 

 

3824 60

– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:

 

 

 

– – in soluzione acquosa:

 

 

3824 60 11

– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

23

0

3824 60 19

– – – altro

23

0

 

– – altro:

 

 

3824 60 91

– – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

23

0

3824 60 99

– – – altro

23

0


(1)  I codici NC corrispondono a quelli in vigore il 1o gennaio 2008.


ALLEGATO II

Codice NC (1)

Designazione delle merci

DD 1.1.1995

(in %)

Elemento agricolo

(in %)

ex 1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

 

 

1517 10

– Margarina, esclusa la margarina liquida:

 

 

1517 10 10

– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

43

32

1517 90

– altre:

 

 

1517 90 10

– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %

43

32

1520 00 00

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

20

10

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

 

 

1704 10

Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:

 

 

ex 1704 10 10

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) sotto forma di strisce

43

32

ex 1704 10 10

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) non sotto forma di strisce

43

43

1704 10 90

– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

43

43

1704 90

– altri:

 

 

1704 90 10

– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie

43

32

1704 90 30

– – Preparazione detta «cioccolato bianco»

43

43

 

– – altri

 

 

1704 90 51

– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg

43

43

1704 90 55

– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse

43

23

1704 90 61

– – – Confetti e prodotti simili confettati

43

43

 

– – – altri

 

 

1704 90 65

– – – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri

43

43

1704 90 71

– – – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene

43

43

1704 90 75

– – – – Caramelle

43

43

 

– – – – altri

 

 

1704 90 81

– – – – – ottenuti per compressione

43

43

1704 90 99

– – – – altri

43

43

1803

Pasta di cacao, anche sgrassata:

 

 

1803 10 00

– non sgrassata

33

18

1803 20 00

– completamente o parzialmente sgrassata

33

18

1805 00 00

Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

43

18

1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:

 

 

1806 10

– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

1806 10 15

– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio

43

32

1806 10 20

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %

43

32

1806 10 30

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %

43

32

1806 10 90

– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d’isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %

43

32

1806 20

– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:

 

 

1806 20 10

– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %

43

43

1806 20 30

– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % e inferiore a 31 %

43

32

 

– – altre:

 

 

1806 20 50

– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18 %

40

32

1806 20 70

– – – Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»

43

32

1806 20 80

– – – Glassatura al cacao

43

32

1806 20 95

– – – altre

43

43

 

– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:

 

 

1806 31 00

– – ripiene:

43

43

 

– – non ripiene:

 

 

1806 32 10

– – – con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti

43

43

1806 32 90

– – – altre

43

43

1806 90

– altre:

 

 

 

– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:

 

 

 

– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni:

 

 

1806 90 11

– – – – contenenti alcole

43

17

1806 90 19

– – – – altri

43

43

 

– – – altri:

 

 

1806 90 31

– – – – ripieni

43

43

1806 90 39

– – – – non ripieni

43

43

1806 90 50

– – Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao

43

43

1806 90 60

– – Pasta da spalmare contenente cacao

43

43

1806 90 70

– – Preparazioni per bevande, contenenti cacao

43

43

1806 90 90

– – altre

43

43

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

 

1901 10 00

– Preparazioni per l’alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:

 

 

ex 1901 10 00

Farina lattea contenente cacao

43

19

ex 1901 10 00

Farina lattea non contenente cacao

20

19

ex 1901 10 00

Latte per malati e lattanti

15

10

ex 1901 10 00

Altre preparazioni per l’alimentazione dei bambini

43

19

1901 20 00

Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905

43

43

1901 90

– altri:

 

 

 

– – Estratti di malto

 

 

1901 90 11

aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %

29

10

1901 90 19

– – – altri

29

10

 

– – altri:

 

 

1901 90 91

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404

29

10

1901 90 99

– – – altri

29

29

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:

 

 

1904 10

– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:

 

 

1904 10 10

– – a base di granturco

43

43

1904 10 30

– – a base di riso

43

43

1904 10 90

– – altri

43

43

1904 90

– altri:

 

 

1904 90 10

– – Riso

43

15

1904 90 80

– – altri

43

32

2105

Gelati, anche contenenti cacao:

 

 

2105 00 10

– non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte

43

43

 

– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:

 

 

2105 00 91

– – uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %

43

43

2105 00 99

– – uguale o superiore a 7 %

43

43

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

 

 

2106 10

– Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:

 

 

2106 10 20

– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

43

0

2106 10 80

– – altri

43

0

2106 90

– altre:

 

 

 

– altre

 

 

2106 90 92

– – – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5 % di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola

43

0

ex 2106 90 98

– – – altre, escluse le sottovoci 2106 90 98 200 e 2106 90 98 915

43

0

2106 90 98 200

– – – – Preparazioni dette «fondute»

43

10

2106 90 98 915

– – – – Polveri per la preparazione di creme

43

10

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

2202 90

– altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:

 

 

 

– – altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:

 

 

2202 90 91

– – – inferiore a 0,2 %

43

10

2202 90 95

– – – uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %

43

10

2202 90 99

– – – uguale o superiore a 2 %

43

10

2203 00

Birra di malto

43

43

2208

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

 

 

2208 20

– Acquaviti di vino o di vinacce

43

10

2208 30

– Whisky

43

10

2208 40

– Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

43

10

2208 50

– Gin e acquavite di ginepro (genièvre)

43

10

2208 60

– Vodka

 

 

 

– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:

 

 

2208 60 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

10

 

– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4 % vol, presentate in recipienti di capacità:

 

 

2208 60 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

10

2208 60 99

– – – superiore a 2 litri

43

10

2208 70

– Liquori:

 

 

2208 70 10

– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri

43

0

2208 70 90

– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri

43

0

2208 90

– altri:

 

 

 

– – Arak, presentato in recipienti di capacità:

 

 

2208 90 11

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

10

2208 90 19

– – – superiore a 2 litri

43

10

 

– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:

 

 

2208 90 33

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

10

2208 90 38

– – – superiore a 2 litri

43

10

 

– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:

 

 

 

– – – inferiore o uguale a 2 litri:

 

 

2208 90 41

– – – – Ouzo

43

10

 

– – – – altre:

 

 

 

– – – – – Acquaviti:

 

 

 

– – – – – – di frutta:

 

 

2208 90 45

– – – – – – – Calvados

43

10

2208 90 48

– – – – – – – altre

43

10

 

– – – – – – altre:

 

 

2208 90 52

– – – – – – – Korn

43

10

2208 90 54

– – – – – – – Tequila

43

0

2208 90 56

– – – – – – – altre

43

0

2208 90 69

– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione

43

0

 

– – – superiore a 2 litri

 

 

 

– – – – Acquaviti:

 

 

2208 90 71

– – – – – Distillati a base di frutta

43

0

2208 90 75

– – – – – Tequila

43

0

2208 90 77

– – – – – altre

43

0

2208 90 78

– – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione

43

0

 

– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol, presentato in recipienti di capacità:

 

 

2208 90 91

– – – inferiore o uguale a 2 litri

43

0

2208 90 99

– – – superiore a 2 litri

43

0

2402

Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

 

 

2402 10 00

– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

34

10

2402 20

– Sigarette contenenti tabacco:

 

 

2402 20 10

– – contenenti garofano

34

10

2402 20 90

– – altre

34

10

2402 90 00

– altri

34

10

2905 45 00

– – Glicerolo (glicerina)

20

10

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:

 

 

2915 90

– altri

20

0

3505

Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

 

 

3505 10

– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:

 

 

3505 10 10

– – Destrina

20

0

 

– – altri amidi e fecole modificati:

 

 

3505 10 90

– – – altri amidi e fecole modificati non esterificati o eterificati

20

0

3505 20

– Colle:

 

 

3505 20 10

– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %

20

0

3505 20 30

– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % e inferiore a 55 %

20

0

3505 20 50

– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %

20

0

3505 20 90

– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %

20

0

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

 

 

3809 10

– a base di sostanze amidacee:

 

 

3809 10 10

– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %

20

0

3809 10 30

– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %

20

0

3809 10 50

– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %

20

0

3809 10 90

– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %

20

0

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

 

 

 

– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

 

 

3823 11 00

– – Acido stearico

20

10

3823 12 00

– – Acido oleico

20

10

3823 13 00

– – Acidi grassi del tallolio

20

10

3823 19

– – altri:

 

 

3823 19 10

– – – Acidi grassi distillati

20

10

3823 19 30

– – – Distillato d’acidi grassi

20

10

3823 19 90

– – – altri

20

10

3823 70 00

– Alcoli grassi industriali

20

10


(1)  I codici NC corrispondono a quelli in vigore il 1o gennaio 2008.