17.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/15


DECISIONE N. 1/2009 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ-SVIZZERA

del 16 giugno 2009

che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada

(2009/763/CE)

IL COMITATO,

visto l’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada, in particolare l’articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 52, paragrafo 4, primo trattino, dell’accordo incarica il comitato misto di adottare le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1.

(2)

L’allegato 1 è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 2/2007 del comitato misto, del 22 giugno 2007.

(3)

Dopo l’ultima modifica dell’allegato 1 dell’accordo sono stati adottati nuovi atti giuridici comunitari nei settori da esso contemplati. Il testo dell’allegato 1 deve essere modificato per tener conto dell’evoluzione della normativa comunitaria in materia,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato 1 dell’accordo è abrogato e sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o settembre 2009.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2009.

Per la Confederazione svizzera

Il capo della delegazione svizzera

Max FRIEDLI

Per la Comunità europea

Il presidente

Enrico GRILLO PASQUARELLI


ALLEGATO

«ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Conformemente all’articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito:

Disposizioni pertinenti del diritto comunitario

SEZIONE 1 —   ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di passeggeri, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio effettivo della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio del 1o ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).

SEZIONE 2 —   NORME SOCIALI

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 (GU L 207 del 5.8.2002, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di talune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1) o regole equivalenti stabilite dall’accordo AETR, ivi compresi i suoi emendamenti.

Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2002, che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1).

Ai fini del presente accordo:

a)

è applicabile solo l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 484/2002;

b)

la Comunità europea e la Confederazione svizzera esentano dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente i cittadini della Confederazione svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo;

c)

la Confederazione svizzera potrà esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera b), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell’11.4.2006, pag. 35).

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

SEZIONE 3 —   NORME TECNICHE

Veicoli a motore

Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).

Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1o ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1).

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 23.2.1992, pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).

Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154).

Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1).

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).

Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/27/CE della Commissione del 3 aprile 2003 (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 41).

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1).

Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63).

Direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 37).

Trasporto su strada di merci pericolose

Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006 (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 4).

Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11).

Trasporto per ferrovia di merci pericolose

Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/90/CE della Commissione del 3 novembre 2006 (GU L 305 del 4.11.2006, pag. 6).

Consulenti in materia di sicurezza

Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10).

Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (GU L 118 del 19.5.2000, pag. 41).

SEZIONE 4 —   DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).

Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).

SEZIONE 5 —   ALTRI SETTORI

Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).»