11.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 207/12


DECISIONE N. 1/2009 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA TRANSITO COMUNE

del 31 luglio 2009

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

(2009/606/CE)

IL COMITATO MISTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) («la convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione stabilisce misure specifiche, in particolare in merito alle garanzie da fornire, riguardo alle merci che presentano ingenti rischi di frode nel corso di un’operazione di transito. L’allegato I dell’appendice I della convenzione contiene un elenco di tali merci.

(2)

Il riesame regolare dell’elenco di cui all’allegato I dell’appendice I della convenzione, condotto ai sensi dell’articolo 1 di tale appendice sulla base delle informazioni fornite dalle parti contraenti, ha dimostrato che, per quanto riguarda talune merci che compaiono in tale elenco, non si ritiene più che presentino ingenti rischi di frode. Altri prodotti, per contro, dovrebbero essere aggiunti all'elenco. È opportuno pertanto adeguare di conseguenza l'elenco,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato I dell'appendice della convenzione è sostituito dal testo che figura nell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Fatto a Oslo, il 31 luglio 2009.

Per il comitato misto

Il presidente

Bjørn RØSE


(1)  GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.


ALLEGATO

«ALLEGATO I

MERCI CHE PRESENTANO INGENTI RISCHI DI FRODE

(di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell’appendice I)

1

2

3

4

5

Codice SA

Designazione de lle merci

Quantità minima

Codice merci sensibili (1)

Importo minimo della garanzia isolata

0207 12

0207 14

Carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce 0105, di galli e di galline

3 000 kg

 

1701 11

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

7 000 kg

 

1701 12

 

 

 

1701 91

 

 

 

1701 99

 

 

 

2208 20

Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione

5 hl

 

2 500 EUR/hl alcole puro

2208 30

 

 

 

2208 40

 

 

 

2208 50

 

 

 

2208 60

 

 

 

2208 70

 

 

 

ex ex 2208 90

 

 

1

240220

Sigarette contenenti tabacco

35 000 pezzi

 

120 EUR/1 000 pezzi

2403 10

Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

35 kg

 


(1)  Ove i dati riguardanti il transito vengano trasmessi facendo ricorso a tecniche informatiche di elaborazione dati e il codice SA non sia sufficiente a identificare senza possibilità di dubbio le merci elencate nella colonna 2, devono essere utilizzati sia il codice merci sensibili della colonna 4 che il codice SA della colonna 1.»