11.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 207/12 |
DECISIONE N. 1/2009 DEL COMITATO MISTO CE-EFTA TRANSITO COMUNE
del 31 luglio 2009
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
(2009/606/CE)
IL COMITATO MISTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (1) («la convenzione»), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione stabilisce misure specifiche, in particolare in merito alle garanzie da fornire, riguardo alle merci che presentano ingenti rischi di frode nel corso di un’operazione di transito. L’allegato I dell’appendice I della convenzione contiene un elenco di tali merci. |
(2) |
Il riesame regolare dell’elenco di cui all’allegato I dell’appendice I della convenzione, condotto ai sensi dell’articolo 1 di tale appendice sulla base delle informazioni fornite dalle parti contraenti, ha dimostrato che, per quanto riguarda talune merci che compaiono in tale elenco, non si ritiene più che presentino ingenti rischi di frode. Altri prodotti, per contro, dovrebbero essere aggiunti all'elenco. È opportuno pertanto adeguare di conseguenza l'elenco, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato I dell'appendice della convenzione è sostituito dal testo che figura nell’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Fatto a Oslo, il 31 luglio 2009.
Per il comitato misto
Il presidente
Bjørn RØSE
(1) GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.
ALLEGATO
«ALLEGATO I
MERCI CHE PRESENTANO INGENTI RISCHI DI FRODE
(di cui all'articolo 1, paragrafo 3, dell’appendice I)
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Codice SA |
Designazione de lle merci |
Quantità minima |
Codice merci sensibili (1) |
Importo minimo della garanzia isolata |
0207 12 0207 14 |
Carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce 0105, di galli e di galline |
3 000 kg |
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— |
1701 11 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
7 000 kg |
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— |
1701 12 |
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— |
1701 91 |
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— |
1701 99 |
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— |
2208 20 |
Acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione |
5 hl |
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2 500 EUR/hl alcole puro |
2208 30 |
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2208 40 |
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2208 50 |
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2208 60 |
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2208 70 |
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ex ex 2208 90 |
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1 |
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240220 |
Sigarette contenenti tabacco |
35 000 pezzi |
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120 EUR/1 000 pezzi |
2403 10 |
Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione |
35 kg |
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— |
(1) Ove i dati riguardanti il transito vengano trasmessi facendo ricorso a tecniche informatiche di elaborazione dati e il codice SA non sia sufficiente a identificare senza possibilità di dubbio le merci elencate nella colonna 2, devono essere utilizzati sia il codice merci sensibili della colonna 4 che il codice SA della colonna 1.»