30.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 168/48


DECISIONE N. 1/2009 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 29 maggio 2009

di adottare le modifiche dell’allegato II dell’accordo di partenariato

(2009/497/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico («ACP»), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 («accordo di partenariato ACP-CE») (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, e l’articolo 100,

vista la raccomandazione del Comitato ACP-CE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo,

considerando quanto segue:

(1)

Per agevolare i prestiti di risorse proprie da essa concessi ai paesi ACP più poveri nell’ambito dell’iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) e di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale, la Banca europea per gli investimenti (BEI) propone di modificare l’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE.

(2)

La coerenza delle politiche tra i prestiti sulle risorse proprie della BEI e l’iniziativa HIPC rende necessaria una maggiore flessibilità per soddisfare le condizioni di sostenibilità del debito previste dall’iniziativa HIPC o condizioni analoghe concordate a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda gli abbuoni d’interesse.

(3)

Disposizioni di questo tipo sono già in vigore per le risorse gestite dalla BEI nell’ambito del Fondo investimenti, conformemente all’articolo 2 dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE.

(4)

Scopo dei nuovi paragrafi dell’articolo 1 dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE è applicare condizioni uniformi alle risorse proprie della BEI e al Fondo investimenti.

(5)

Obiettivo del nuovo testo degli articoli 1, 2 e 4 dell’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE è allineare le disposizioni sulle risorse proprie della BEI a quelle relative al Fondo investimenti nell’ambito dell’iniziativa HIPC.

(6)

È quindi opportuno modificare di conseguenza l’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE,

DECIDE:

Articolo unico

L’allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, il primo comma diventa paragrafo, numerato 1, e sono inseriti i seguenti paragrafi 2, 3 e 4:

«2.   I fondi per le sovvenzioni in conto interessi di cui al presente allegato sono imputati all’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi previsto all’allegato I ter, paragrafo 2, lettera c).

3.   Gli abbuoni d’interesse possono essere capitalizzati o utilizzati in forma di sovvenzioni. L’importo della sovvenzione in conto interessi, attualizzato al valore del momento dell’esborso del prestito, è imputato all’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi di cui all’allegato I ter, paragrafo 2, lettera c), ed è versato direttamente alla Banca. Si può utilizzare fino al 10 % dell’importo destinato alle sovvenzioni in conto interessi per finanziare l’assistenza tecnica necessaria ai progetti nei paesi ACP.

4.   Le presenti modalità e condizioni non pregiudicano quelle eventualmente imposte ai paesi ACP soggetti a condizioni restrittive per l’ottenimento di prestiti nell’ambito dell’iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale. Di conseguenza, laddove tali misure impongano una riduzione del tasso d’interesse di un prestito superiore al 3 %, come previsto dagli articoli 2 e 4 del presente capitolo, la Banca cercherà di ridurre il costo medio dei fondi attraverso opportuni cofinanziamenti con altri donatori. Qualora ciò non sia possibile, si può abbassare il tasso d’interesse del prestito della Banca nella misura necessaria per renderlo conforme al livello risultante dall’iniziativa HIPC o da altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale.»;

2)

all’articolo 2, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   I prestiti ordinari nei paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l’ottenimento di prestiti nell’ambito dell’iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale possono essere prorogati a condizioni privilegiate nei seguenti casi:

a)

per progetti d’infrastruttura nei paesi meno avanzati o in paesi che escono da un conflitto o che sono stati colpiti da calamità naturali, come presupposto per lo sviluppo del settore privato. In tali casi il tasso d’interesse del prestito viene ridotto di un massimo del 3 %;

b)

per progetti che comportano attività di ristrutturazione nel quadro della privatizzazione oppure per progetti che presentano vantaggi sociali o ambientali sostanziali e chiaramente dimostrabili. In tali casi i prestiti possono essere prorogati con un abbuono d’interesse, il cui importo e la cui forma vengono decisi in funzione delle caratteristiche specifiche del progetto. Il tasso di abbuono non deve tuttavia essere superiore al 3 %.

In ogni caso il tasso d’interesse definitivo per i prestiti di cui alle lettere a) o b) non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.»;

3)

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie vengono erogati secondo le modalità e alle condizioni seguenti:

a)

il tasso di riferimento è il tasso applicato dalla Banca per un prestito concesso alle stesse condizioni per quanto concerne la valuta e il periodo di rimborso alla data della firma del contratto oppure alla data dell’esborso;

b)

tuttavia, per i paesi non soggetti alle condizioni restrittive per l’ottenimento di prestiti nell’ambito dell’iniziativa HIPC o di altre misure connesse alla sostenibilità del debito concordate a livello internazionale:

i)

in linea di massima i progetti del settore pubblico possono fruire di un abbuono d’interesse di un massimo del 3 %;

ii)

i progetti del settore privato che rientrano nelle categorie specificate all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del presente allegato possono fruire di abbuoni d’interesse alle stesse condizioni specificate nella stessa disposizione.

In ogni caso il tasso d’interesse definitivo non è mai inferiore al 50 % del tasso di riferimento.

c)

Il periodo di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie è stabilito in base al profilo economico e finanziario del progetto. Di norma questi prestiti prevedono un periodo di tolleranza fissato in riferimento al periodo di costruzione del progetto.».

Fatto a Bruxelles, addì 29 maggio 2009.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il presidente

William HAOMAE


(1)  GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4.