11.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/67


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 160/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 92/2009 del 3 luglio 2009 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell’accordo per includere il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2) come modificato dai regolamenti (CE) n. 1643/95 (3), (CE) n. 1654/2003 (4) e (CE) n. 1112/2005 (5) del Consiglio.

(3)

È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell’accordo al fine di consentire che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2010,

DECIDE:

Articolo 1

All’articolo 5 del protocollo 31 dell’accordo, è inserito il paragrafo seguente:

«11.

a)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo all’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, di seguito: “l’Agenzia”, istituita dal seguente atto comunitario:

31994 R 2062: Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1), come modificato da:

31995 R 1643: Regolamento (CE) n. 1643/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995 (GU L 156 del 7.7.1995, pag. 1),

32003 R 1654: Regolamento (CE) n. 1654/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38),

32005 R 1112: Regolamento (CE) n. 1112/2005 del Consiglio, del 24 giugno 2005 (GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5).

b)

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell’accordo.

c)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell’UE, ad eccezione del diritto di voto.

d)

Gli Stati EFTA, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 160/2009 del 4 dicembre 2009, informano l’Agenzia dei principali elementi che compongono le loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2062/94, come successivamente modificato.

e)

In particolare, nel periodo indicato alla lettera d), gli Stati EFTA designano le istituzioni incaricate di provvedere al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all’Agenzia.

f)

Gli Stati EFTA comunicano inoltre all’Agenzia il nome delle istituzioni stabilite nel territorio nazionale che possono cooperare con essa su alcuni temi di particolare interesse e quindi agire come centri tematici della rete.

g)

Nei tre mesi successivi al ricevimento delle informazioni di cui alle lettere d), e) e f), il consiglio di amministrazione riesamina i principali elementi della rete per tenere conto della partecipazione degli Stati EFTA.

h)

L’Agenzia ha personalità giuridica. Essa gode in tutti gli Stati delle parti contraenti della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.

i)

Gli Stati EFTA applicano all’Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

j)

In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, come istituito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (*1), i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell’Agenzia.

k)

Ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, dell’accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell’accordo si applica al presente paragrafo.

l)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*2) si applica anche, ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 2062/94, a qualsiasi documento dell’Agenzia riguardante gli Stati EFTA.

(*1)   GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1."

(*2)   GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.» "

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)   GU L 277 del 22.10.2009, pag. 47.

(2)   GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1.

(3)   GU L 156 del 7.7.1995, pag. 1.

(4)   GU L 245 del 29.9.2003, pag. 38.

(5)   GU L 184 del 15.7.2005, pag. 5.

(*3)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.