22.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 91/2009

del 3 luglio 2009

che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 40/2009 del 17 marzo 2009 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (2).

(3)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2009,

DECIDE:

Articolo 1

L’articolo 4 del protocollo 31 dell’accordo è modificato come segue:

1)

a seguito del paragrafo 2l viene inserito il paragrafo seguente:

«2m.   Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1o gennaio 2009, alle azioni 1 e 3 del seguente programma:

32008 D 1298: decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell’istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83).»;

2)

il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 2l e 2m, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (3).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 130 del 28.5.2009, pag. 36.

(2)  GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.