3.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 232/25


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2009

del 29 maggio 2009

che modifica l’allegato XIII (Trasporti) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 50/2009 del Comitato misto SEE, del 24 aprile 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (2).

(3)

Considerate la situazione geografica specifica e la bassa densità di popolazione dell’Islanda e tenuto conto della composizione della flotta aerea che assicura i collegamenti interni in Islanda, è opportuno che il regolamento (CE) n. 300/2008 non si applichi ai servizi aerei interni sul territorio dell’Islanda. Le misure nazionali di sicurezza che si applicano in Islanda ai servizi aerei interni forniscono un livello di protezione adeguato.

(4)

Considerata la situazione specifica del Liechtenstein, caratterizzata dalla presenza combinata di un territorio molto piccolo e di una struttura geografica specifica e dal fatto che il volume complessivo del traffico aereo in Liechtenstein è molto ridotto, che non è disponibile alcun servizio aereo internazionale regolare da e per il Liechtenstein e che le infrastrutture dell’aviazione civile del Liechtenstein consistono in un solo eliporto, è opportuno che il regolamento in oggetto non si applichi alle infrastrutture dell’aviazione civile esistenti sul territorio del Liechtenstein.

(5)

Il regolamento (CE) n. 300/2008 abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che è integrato nell’accordo e deve quindi essere abrogato nel quadro dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XIII dell’accordo è modificato come segue:

1)

Al punto 66h [regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] il testo è sostituito dal seguente:

«32008 R 0300: regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:

a)

L'articolo 7 non si applica agli Stati EFTA;

b)

ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo, in base all'articolo 20, al fine di concludere un accordo per promuovere l'obiettivo del sistema di sicurezza unico per tutti i voli, essa si adopera perché agli Stati EFTA sia proposto un accordo analogo con il paese terzo interessato. A loro volta, gli Stati EFTA si adoperano per concludere con i paesi terzi accordi analoghi a quelli della Comunità;

c)

le misure di cui al presente regolamento non si applicano agli aeroporti islandesi nel quadro dei servizi aerei interni;

d)

le misure di cui al presente regolamento non si applicano alle infrastrutture dell’aviazione civile esistenti sul territorio del Liechtenstein.»;

2)

il testo dell'appendice 8 è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 300/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 maggio 2009, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2009.

Per il comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 162 del 25.6.2009, pag. 31.

(2)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(3)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

(4)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.