28.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 130/12 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 24/2009
del 17 marzo 2009
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo» , in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2009 del 5 febbraio 2009 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (2). |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 505/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi (3). |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 516/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, che modifica i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 184/2007, (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 165/2008 relativamente ai termini dell’autorizzazione di alcuni additivi destinati all’alimentazione animale (4). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 552/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 2380/2001 e (CE) n. 1289/2004 per quanto concerne le condizioni di autorizzazione di alcuni additivi destinati all’alimentazione degli animali (5). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi (6), rettifica nella GU L 173 del 3.7.2008, pag. 31. |
(7) |
La presente decisione non si applica al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato nel modo seguente:
1) |
al punto 1k [regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
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2) |
ai punti 1y [regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione] e 1zy [regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente: « , modificato da:
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3) |
al punto 1zzm [regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:
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4) |
ai punti 1zzzj [regolamento (CE) n. 184/2007 della Commissione], 1zzzn [regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione], 1zzzzd [regolamento (CE) n. 1142/2007 della Commissione], 1zzzze [regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione] e 1zzzzk [regolamento (CE) n. 165/2008 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente: « , modificato da:
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5) |
dopo il punto 1zzzzo [regolamento (CE) n. 393/2008 della Commissione] vengono aggiunti i punti seguenti:
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6) |
dopo il punto 3a [regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione] è inserito il punto seguente:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 429/2008, (CE) n. 505/2008, (CE) n. 516/2008, (CE) n. 552/2008 e (CE) n. 554/2008, rettificati nella GU L 173 del 3.7.2008, pag. 31, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (7).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER
(1) GU L 73 del 19.3.2009, pag. 32.
(2) GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1.
(3) GU L 149 del 7.6.2008, pag. 33.
(4) GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 3.
(5) GU L 158 del 18.6.2008, pag. 3.
(6) GU L 158 del 18.6.2008, pag. 14.
(7) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.