28.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 24/2009

del 17 marzo 2009

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo» , in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 2/2009 del 5 febbraio 2009 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 505/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego del 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 516/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, che modifica i regolamenti (CE) n. 1200/2005, (CE) n. 184/2007, (CE) n. 243/2007, (CE) n. 1142/2007, (CE) n. 1380/2007 e (CE) n. 165/2008 relativamente ai termini dell’autorizzazione di alcuni additivi destinati all’alimentazione animale (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 552/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 2430/1999, (CE) n. 2380/2001 e (CE) n. 1289/2004 per quanto concerne le condizioni di autorizzazione di alcuni additivi destinati all’alimentazione degli animali (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi (6), rettifica nella GU L 173 del 3.7.2008, pag. 31.

(7)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato nel modo seguente:

1)

al punto 1k [regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 0552: regolamento (CE) n. 552/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008 (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 3).»;

2)

ai punti 1y [regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione] e 1zy [regolamento (CE) n. 1289/2004 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

« , modificato da:

32008 R 0552: regolamento (CE) n. 552/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008 (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 3).»;

3)

al punto 1zzm [regolamento (CE) n. 1200/2005 della Commissione] viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32008 R 0516: regolamento (CE) n. 516/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008 (GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 3).»;

4)

ai punti 1zzzj [regolamento (CE) n. 184/2007 della Commissione], 1zzzn [regolamento (CE) n. 243/2007 della Commissione], 1zzzzd [regolamento (CE) n. 1142/2007 della Commissione], 1zzzze [regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione] e 1zzzzk [regolamento (CE) n. 165/2008 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

« , modificato da:

32008 R 0516: regolamento (CE) n. 516/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008 (GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 3).»;

5)

dopo il punto 1zzzzo [regolamento (CE) n. 393/2008 della Commissione] vengono aggiunti i punti seguenti:

«1zzzzp.

32008 R 0505: regolamento (CE) n. 505/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, riguardante l’autorizzazione di un nuovo impiego della 3-fitasi (Natuphos) come additivo per mangimi (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 33).

1zzzzq.

32008 R 0554: regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione, del 17 giugno 2008, relativo all’autorizzazione della 6-fitasi (Quantum Phytase) come additivo per mangimi (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 14) rettifica nella GU L 173 del 3.7.2008, pag. 31.»;

6)

dopo il punto 3a [regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione] è inserito il punto seguente:

«3b.

32008 R 0429: regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l’autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 429/2008, (CE) n. 505/2008, (CE) n. 516/2008, (CE) n. 552/2008 e (CE) n. 554/2008, rettificati nella GU L 173 del 3.7.2008, pag. 31, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 73 del 19.3.2009, pag. 32.

(2)  GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1.

(3)  GU L 149 del 7.6.2008, pag. 33.

(4)  GU L 151 dell’11.6.2008, pag. 3.

(5)  GU L 158 del 18.6.2008, pag. 3.

(6)  GU L 158 del 18.6.2008, pag. 14.

(7)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.