28.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 130/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 21/2009

del 17 marzo 2009

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 111/2008 del 7 novembre 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 499/2004 della Commissione, del 17 marzo 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1082/2003 riguardo ai termini e al modello per la trasmissione delle informazioni nel settore bovino (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 644/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che autorizza un sistema di identificazione speciale relativo ai bovini tenuti per fini culturali e storici in stabilimenti riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2004/764/CE della Commissione, del 22 ottobre 2004, relativa a una proroga del termine massimo previsto per l’apposizione di marchi auricolari su alcuni bovini allevati in riserve naturali nei Paesi Bassi (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2006/28/CE della Commissione, del 18 gennaio 2006, relativa alla proroga del termine massimo fissato per l’apposizione di marchi auricolari ai bovini (8).

(9)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2006/132/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini (9).

(10)

I regolamenti del Consiglio (CE) n. 1791/2006 (10) e (CE) n 1792/2006 (11), già integrati nell’accordo, devono però essere aggiunti come atti modificativi, rispettivamente, al regolamento (CE) n. 1760/2000 e al regolamento (CE) n. 911/2004.

(11)

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (12), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso dallo stesso.

(12)

Il regolamento (CE) n. 1082/2003 abroga il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione (13), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso dallo stesso.

(13)

Il regolamento (CE) n. 911/2004 abroga il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione (14), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso dallo stesso.

(14)

La decisione 2006/28/CE abroga la decisione 98/589/CE della Commissione (15), che è integrata nell’accordo e dev’essere pertanto soppressa dallo stesso.

(15)

Il regolamento (CE) n. 2628/97 della Commissione (16), che è integrato nell’accordo, è scaduto e dev’essere pertanto soppresso dallo stesso.

(16)

La presente decisione si applica all’Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell’allegato I.

(17)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato I dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1760/2000, (CE) n. 1082/2003, (CE) n. 499/2004, (CE) n. 911/2004 e (CE) n. 644/2005 e delle decisioni 2004/764/CE, 2006/28/CE e 2006/132/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (17).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 339 del 18.12.2008, pag. 98.

(2)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.

(3)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.

(4)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 24.

(5)  GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65.

(6)  GU L 107 del 28.4.2005, pag. 18.

(7)  GU L 339 del 16.11.2004, pag. 9.

(8)  GU L 19 del 24.1.2006, pag. 32.

(9)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 33.

(10)  GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.

(11)  GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1.

(12)  GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

(13)  GU L 354 del 30.12.1997, pag. 23.

(14)  GU L 354 del 30.12.1997, pag. 19.

(15)  GU L 283 del 21.10.1998, pag. 19.

(16)  GU L 354 del 30.12.1997, pag. 17.

(17)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue.

1.

Il testo del punto 7a [regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio] della parte 1.1 è soppresso.

2.

Dopo il punto 7b [regolamento (CE) n. 21/2004 della Commissione] della parte 1.1 è aggiunto il punto seguente:

«7c.

32000 R 1760: regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1), modificato da:

32006 R 1791: regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).»

3.

I testi dei punti 70 [regolamento (CE) n. 2628/97 della Commissione], 71 [regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione] e 72 [regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione] della parte 1.2 sono soppressi.

4.

Dopo il punto 139 (decisione 2007/363/CE della Commissione) della parte 1.2 è aggiunto quanto segue:

«140.

32003 R 1082: regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9), modificato da:

32004 R 0499: regolamento (CE) n. 499/2004 della Commissione, del 17 marzo 2004 (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 24).

141.

32004 R 0911: regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, i passaporti e i registri delle aziende (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 65), modificato da:

32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

Nell’allegato I del regolamento viene aggiunto quanto segue:

“Islanda

IS

Norvegia

NO”

142.

32005 R 0644: regolamento (CE) n. 644/2005 della Commissione, del 27 aprile 2005, che autorizza un sistema di identificazione speciale relativo ai bovini tenuti per fini culturali e storici in stabilimenti riconosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 107 del 28.4.2005, pag. 18).

143.

32006 D 0028: decisione 2006/28/CE della Commissione, del 18 gennaio 2006, relativa alla proroga del termine massimo fissato per l’apposizione di marchi auricolari ai bovini (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 32).»

5.

Nella parte 1.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il punto 2 (decisione 98/589/CE della Commissione) è soppresso.

6.

Nella parte 1.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L’AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 23 (decisione 2006/615/CE della Commissione) vengono inseriti i punti seguenti:

«24.

32004 D 0764: decisione 2004/764/CE della Commissione, del 22 ottobre 2004, relativa a una proroga del termine massimo previsto per l’apposizione di marchi auricolari su alcuni bovini allevati in riserve naturali nei Paesi Bassi (GU L 339 del 16.11.2004, pag. 9).

25.

32006 D 0132: decisione 2006/132/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati italiana per i bovini (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 33).»