13.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 69/34


DECISIONE N. 1/2008 DEL COMITATO MISTO CE-SVIZZERA

del 22 febbraio 2008

che sostituisce le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2

(2008/219/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, di seguito «l’accordo», modificato dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera recante modifiche delle disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e il suo protocollo n. 2, in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Ai fini dell’attuazione del protocollo n. 2 dell’accordo, il Comitato misto fissa i prezzi di riferimento interni per le parti contraenti.

(2)

Sui mercati nazionali delle parti contraenti sono cambiati i prezzi effettivi delle materie prime alle quali si applicano i provvedimenti di compensazione dei prezzi.

(3)

È quindi necessario aggiornare di conseguenza i prezzi di riferimento e gli importi di cui alle tabelle III e IV b) del protocollo n. 2.

(4)

L’attuale situazione di mercato è cambiata notevolmente rispetto agli ultimi anni con la nuova introduzione di provvedimenti di compensazione dei prezzi al confine europeo, poiché in Svizzera i prezzi interni di determinati prodotti di base sono risultati inferiori ai prezzi interni praticati per tali prodotti nella Comunità europea.

(5)

In previsione del perdurare della volatilità del mercato, i partner avranno uno scambio d’informazioni ogni due mesi e nel caso emergano differenze sostanziali potrà essere adottata una modifica della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le tabelle III e IV b) del protocollo n. 2 sono sostituite dalle tabelle degli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore a decorrere dal 1o febbraio 2008.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2008.

Per il Comitato misto

Il presidente

Jacques DE WATTEVILLE


ALLEGATO I

«TABELLA III

Prezzi di riferimento interni della CE e della Svizzera

Materia prima agricola

Prezzo di riferimento interno della Svizzera

(CHF/100 kg netti)

Prezzo di riferimento interno della CE

(CHF/100 kg netti)

Articolo 4, paragrafo 1

Applicato in Svizzera

Differenza prezzo di riferimento Svizzera/CE

(CHF/100 kg netti)

Articolo 3, paragrafo 3

Applicato nella CE

Differenza prezzo di riferimento Svizzera/CE

(EUR/100 kg netti)

Frumento tenero

59,71

44,14

15,55

0,00

Frumento duro

71,05

68,55

2,50

0,00

Segale

59,15

40,61

18,54

0,00

Orzo

52,65

52,65

0,00

0,00

Granturco

37,94

37,94

0,00

0,00

Farina di frumento tenero

104,00

68,55

35,45

0,00

Latte intero in polvere

582,00

651,20

0,00

35,32

Latte scremato in polvere

447,10

610,44

0,00

83,20

Burro

922,00

690,12

231,90

0,00

Zucchero bianco

Uova (1)

255,00

205,50

49,50

0,00

Patate fresche

42,00

23,80

18,20

0,00

Grassi vegetali (2)

390,00

160,00

230,00

0,00


(1)  Derivato dai prezzi delle uova di volatili liquide, senza guscio, moltiplicati per il coefficiente 0,85.

(2)  Prezzi dei grassi vegetali (destinati all’industria alimentare e dei prodotti da forno) aventi un tenore di materie grasse pari al 100 %.»


ALLEGATO II

«TABELLA IV

b)

Importi di base per le materie prime di origine agricola presi in considerazione per il calcolo delle componenti agricole:


Materia prima agricola

In Svizzera – Articolo 3, paragrafo 2

Importo di base applicato

(CHF/100 kg netti)

Nella CE – Articolo 4, paragrafo 2

Importo di base applicato

(EUR/100 kg netti)

Frumento tenero

13,20

0,00

Frumento duro

2,00

0,00

Segala

15,60

0,00

Orzo

0,00

0,00

Granturco

0,00

0,00

Farina di frumento tenero

30,00

0,00

Latte intero in polvere

0,00

41,42 (1)

Latte scremato in polvere

0,00

97,78 (1)

Burro

197,00

0,00

Zucchero bianco

0,00

0,00

Uova

34,00

0,00

Patate fresche

15,00

0,00

Grasso vegetale

196,00

0,00


(1)  Il sostegno all’esportazione sotto forma di compensazione dei prezzi è soggetto all’articolo 11 dell’accordo dell’OMC.»