18.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/111 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 120/2008
del 7 novembre 2008
che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 55/2007, dell'8 giugno 2007 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (2). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 800/2008 abroga il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo e deve quindi essere soppresso dall'accordo. |
(4) |
I regolamenti (CE) n. 68/2001 (4), (CE) n. 70/2001 (5) e (CE) n. 2204/2002 (6) della Commissione, che sono incorporati nell'accordo, sono scaduti e devono quindi essere depennati dall'accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XV dell’accordo è modificato come segue:
1) |
i testi dei punti 1d [Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione], 1f [Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione], 1g [Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione] e 1i [Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione], compresi i relativi titoli, sono cancellati con effetto dal 1o gennaio 2009; |
2) |
dopo il punto 1i [Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione] è inserito il testo seguente: «Aiuti a favore di piccole e medie imprese, ricerca, sviluppo, innovazione, tutela dell'ambiente, investimenti regionali, imprenditoria femminile, occupazione e formazione
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3) |
nel titolo dell'appendice, «1f, lettera g)» è sostituito da «1j, lettera j)». |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 800/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (7).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 266 dell'11.10.2007, pag. 15.
(2) GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.
(3) GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.
(4) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.
(5) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.
(6) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.
(7) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.