18.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/111


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 120/2008

del 7 novembre 2008

che modifica l'allegato XV (Aiuti di Stato) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 55/2007, dell'8 giugno 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 800/2008 abroga il regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione (3), che è integrato nell’accordo e deve quindi essere soppresso dall'accordo.

(4)

I regolamenti (CE) n. 68/2001 (4), (CE) n. 70/2001 (5) e (CE) n. 2204/2002 (6) della Commissione, che sono incorporati nell'accordo, sono scaduti e devono quindi essere depennati dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato XV dell’accordo è modificato come segue:

1)

i testi dei punti 1d [Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione], 1f [Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione], 1g [Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione] e 1i [Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione], compresi i relativi titoli, sono cancellati con effetto dal 1o gennaio 2009;

2)

dopo il punto 1i [Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione] è inserito il testo seguente:

«Aiuti a favore di piccole e medie imprese, ricerca, sviluppo, innovazione, tutela dell'ambiente, investimenti regionali, imprenditoria femminile, occupazione e formazione

1j.

32008 R 0800: Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

anziché “articolo 87, paragrafo 1, del trattato” leggasi “articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE”;

b)

anziché “articoli 87 e 88 del trattato” leggasi “articoli 61 e 62 dell'accordo SEE”;

c)

anziché “articolo 87, paragrafo 3, del trattato” leggasi “articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE”;

d)

anziché “articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato” leggasi “articolo 61, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo SEE”;

e)

anziché “articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato” leggasi “articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE”;

f)

per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché “articolo 88, paragrafo 3, del trattato” leggasi “articolo 1, paragrafo 3, del protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte”;

g)

anziché “compatibili con il mercato comune” leggasi “compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE”;

h)

anziché “Commissione” leggasi “autorità di vigilanza competente di cui all'articolo 62 dell'accordo SEE”;

i)

anziché “registri comunitari” leggasi “registri nel territorio in cui si applica l'accordo SEE”;

j)

anziché “elencati nell'allegato I del trattato” leggasi “elencati nell'appendice del presente allegato e che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo SEE”;

k)

anziché “finanziamenti della Comunità” leggasi “finanziamenti della Comunità o del SEE”;

l)

i riferimenti alla legislazione comunitaria non implicano l’obbligo da parte degli Stati EFTA di rispettare norme comunitarie non integrate nell’accordo.»;

3)

nel titolo dell'appendice, «1f, lettera g)» è sostituito da «1j, lettera j)».

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 800/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 novembre 2008, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 266 dell'11.10.2007, pag. 15.

(2)  GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3.

(3)  GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29.

(4)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

(5)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33.

(6)  GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

(7)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.