20.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/24


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 101/2008

del 26 settembre 2008

che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2008 del 14 marzo 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 26 (direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato IV dell'accordo viene aggiunto il punto seguente:

«27.

32005 R 1775: regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

l'articolo 16 del regolamento prevede una deroga per i sistemi di trasporto di gas naturale situati negli Stati membri per la durata delle deroghe concesse a norma dell'articolo 28 della direttiva 2003/55/CE. La Norvegia ha ottenuto lo status di mercato emergente ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE. Di conseguenza, il regolamento non si applicherà alla Norvegia fintanto che non sarà scaduto il periodo di deroga;

b)

gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare osservatori alle riunioni del comitato istituito dall’articolo 14. I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori, ma non hanno diritto di voto.»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 1775/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 settembre 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (3).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 182 del 10.7.2008, pag. 19.

(2)  GU L 289 del 3.11.2005, pag. 1.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla decisione n. 101/2008 in merito all'applicazione, nell'ambito dell'accordo SEE, del regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

In conformità della struttura a due pilastri dell'accordo SEE (articolo 93, paragrafo 2), la nuova legislazione comunitaria deve essere adottata mediante una decisione del Comitato misto. Le linee guida allegate al regolamento relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale sono giuridicamente vincolanti per tutti gli Stati membri. Le nuove linee guida o le modifiche delle linee guida esistenti vanno pertanto considerate una nuova legislazione comunitaria, che deve essere adottata dal Comitato misto SEE a norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE.