25.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 257/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/2008

del 6 giugno 2008

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 46/2008 del 25 aprile 2008 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (2).

(3)

La direttiva 2006/141/CE abroga la direttiva 91/321/CEE della Commissione (3), che è integrata nell’accordo e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(4)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:

1)

il testo del punto 54a (direttiva 91/321/CEE della Commissione) è soppresso;

2)

al punto 54w (direttiva 1999/21/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0141: direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).»;

3)

dopo il punto 54zzzu [regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:

«54zzzv.

32006 L 0141: direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

Ai fini dell’accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a)

all’articolo 11 sono aggiunti i seguenti trattini:

in islandese: “Ungbarnablanda” e “Stoðblanda”,

in norvegese: “morsmelkerstatning” e “tilskuddsblanding”;

b)

all’articolo 12 sono aggiunti i seguenti trattini:

in islandese: “Ungbarnamjólk” e “Mjólkurstoðblanda”,

in norvegese: “morsmelkerstatning basert på kumelk” e “tilskuddsblanding basert på kumelk”.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/141/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 giugno 2008, a condizione che tutte le notificazioni previste nell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2008.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER


(1)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 40.

(2)  GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.