Accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione della Federazione russa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA)
Gazzetta ufficiale n. L 307 del 18/11/2008 pag. 0016 - 0020
TRADUZIONE Accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sulla partecipazione della Federazione russa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA) L’UNIONE EUROPEA (UE) da una parte, e LA FEDERAZIONE RUSSA dall’altra, in seguito denominate "le parti", TENUTO CONTO: della risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, del 25 settembre 2007, che autorizza l’UE a spiegare forze nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana, dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (EUFOR Tchad/RCA), della decisione CHAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, relativa all’accettazione del contributo di Stati terzi all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana e della decisione CHAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza, relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana, come modificate dalla decisione CHAD/3/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 14 maggio 2008, CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: (1) Il Segretario generale del Consiglio dell’UE/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune ha invitato la Federazione russa, con lettera del 7 dicembre 2007, a prendere in considerazione l’eventuale partecipazione nell’operazione dell’UE in Ciad e nella Repubblica centrafricana. (2) La Federazione russa ha manifestato la volontà di prendere in considerazione un’eventuale partecipazione con lettera in data 23 aprile 2008. (3) Il 29 aprile 2008 il Segretario generale del Consiglio dell’UE/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e il ministro degli Affari esteri della Federazione russa hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sulla reciproca cooperazione nelle operazioni di gestione delle crisi, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Partecipazione all’operazione 1. La parte russa partecipa all’operazione condotta dall’Unione europea a norma della risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e conformemente all’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA) di seguito "l’operazione dell’UE") e al piano operativo del 18 gennaio 2008 fornendo il contingente militare delle forze militari della Federazione russa (di seguito "il contingente militare russo") al fine di sostenere l’operazione dell’UE fornendo servizi di trasporto aereo, fatte salve eventuali condizioni di attuazione stabilite nelle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 6 del presente accordo. Il trasporto aereo è effettuato utilizzando aeromobili del contingente militare russo al fine di proteggere la vita e di garantire la sicurezza del personale delle Forze dirette dall’Unione europea (EUFOR) e della missione delle Nazioni Unite in Ciad e nella Repubblica centrafricana (MINURCAT) attraverso il trasporto del personale dell’EUFOR e della MINURCAT, il trasporto di merci e le operazioni di ricerca e di salvataggio del personale dell’EUFOR e della MINURCAT. 2. Il contributo della parte russa all’operazione dell’UE lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea. 3. La parte russa assicura che il contingente militare russo effettui la propria missione conformemente: - all’azione comune 2007/677/PESC di cui al paragrafo 1 del presente articolo, - alle disposizioni di attuazione che saranno convenute dalle due parti. 4. Il personale del contingente militare russo applica le regole di ingaggio stabilite per l’operazione dell’UE nella misura in cui non siano in contrasto con la legislazione russa. Le eventuali restrizioni alle regole di ingaggio fissate dalla parte russa saranno ufficialmente comunicate al comandante dell’operazione dell’UE. 5. Il contingente militare russo conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta agli obiettivi e al mandato dell’operazione dell’UE, quali definiti dalla risoluzione 1778 (2007) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 6. La parte russa può ritirare il suo contributo in qualsiasi momento, su richiesta del comandante dell’operazione dell’UE o con decisione della parte russa, in seguito a consultazioni tra le parti. La parte russa informa a tempo debito il comandante dell’operazione dell’UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all’operazione dell’UE. Articolo 2 Status delle forze 1. Lo status del contingente militare russo è disciplinato, al momento dell’arrivo sul teatro delle operazioni, dagli accordi sullo status delle forze in vigore tra l’Unione europea e la Repubblica del Ciad, la Repubblica centrafricana e la Repubblica del Camerun. 2. Fatti salvi gli accordi sullo status delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la parte russa esercita la giurisdizione sul contingente militare russo. 3. Un rappresentante della parte russa partecipa alle procedure per la liquidazione di eventuali richieste di indennizzo che coinvolgono il contingente militare russo previste dagli accordi sullo status delle forze di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 4. La parte russa è competente a liquidare eventuali richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’operazione dell’UE del contingente militare russo, formulate da o concernenti il personale militare del contingente militare russo. La parte russa è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del personale militare del contingente militare russo, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti. 5. L’Unione europea si impegna ad assicurare che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia alle richieste di indennizzo nei confronti della Federazione russa per la partecipazione della Federazione russa all’operazione dell’UE e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Tale dichiarazione è allegata al presente accordo. 6. La parte russa si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’operazione dell’UE e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Tale dichiarazione è allegata al presente accordo. 7. Lo status del personale messo a disposizione del comando dell’operazione dell’UE a Parigi (Francia) è disciplinato da disposizioni stabilite fra le autorità competenti della Repubblica francese e della Federazione russa. Articolo 3 Informazioni classificate 1. La parte russa protegge eventuali informazioni classificate UE fornitele nel quadro dell’operazione dell’UE conformemente ai requisiti di protezione delle informazioni classificate stabiliti nella legislazione della Federazione russa. A tal fine le classificazioni di sicurezza delle parti presentano la corrispondenza seguente: UE | Federazione russa | SECRET UE | СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО | CONFIDENTIEL UE | СЕКРЕТНО | Il contrassegno di limitazione della Federazione russa "ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ" corrisponde alla classificazione di sicurezza dell’UE "RESTREINT UE." 2. La parte russa adotta tutte le misure adeguate per assicurare che le informazioni classificate dell’UE fornitele nel quadro dell’operazione dell’UE siano protette a un livello equivalente a quello previsto dai principi di base e dagli standard minimi stabiliti per la protezione delle informazioni classificate UE che sono applicati nell’UE, in particolare la parte russa: - non utilizza le informazioni classificate rilasciatele a fini diversi da quelli per i quali sono state rilasciate dall’UE, - non divulga a terzi tali informazioni senza il previo consenso scritto dell’UE, - assicura che l’accesso alle informazioni classificate rilasciatele sarà autorizzato solo alle persone per le quali la conoscenza di tali informazioni è necessaria allo svolgimento delle loro funzioni ufficiali e, se il livello di classificazione delle informazioni è CONFIDENTIEL UE o superiore, le quali sono in possesso del nulla osta di sicurezza, - assicura che, prima di ottenere l’accesso a informazioni classificate, tutti coloro che chiedono l’accesso a tali informazioni siano informati in merito ai requisiti delle norme protettive di sicurezza pertinenti alla classificazione delle informazioni cui accedono e vi si conformino, - assicura che tutti i locali, le aree, gli edifici, gli uffici, le stanze, i sistemi di comunicazione e informazione in cui le informazioni e i documenti classificati sono conservati e/o manipolati siano protetti da adeguate misure materiali di sicurezza, - assicura che i documenti classificati che le sono rilasciati siano registrati, al momento del ricevimento, in un apposito registro, - notifica all’UE di eventuali casi di violazione o compromissione effettivi o sospetti delle informazioni classificate che le sono rilasciate. In tal caso, la parte russa avvia indagini e adotta misure appropriate per evitare il ripetersi dell’evento. 3. Tenuto conto del livello di classificazione, le informazioni classificate sono trasmesse per i canali diplomatici, a mezzo corriere o consegna personale. 4. Qualora l’UE e la Federazione russa abbiano concluso un accordo sulla protezione delle informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell’ambito dell’operazione dell’UE. Articolo 4 Catena di comando 1. Il contingente militare russo resta pienamente subordinato alla parte russa. 2. Le autorità competenti russe delegano al comandante dell’operazione la facoltà di assegnare compiti al contingente militare russo per l’adempimento della missione di cui all’articolo 1, paragrafo 1 del presente accordo, al momento dell’arrivo del contingente militare russo sul teatro delle operazioni. Nel pianificare un ordine di missione aerea o qualsiasi altra decisione che abbia implicazioni per il contingente militare russo, è assicurato il pieno coordinamento con gli alti rappresentanti militari del contingente militare russo. La Federazione russa ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’UE partecipanti. 3. Gli Alti rappresentanti militari sono nominati dalla parte russa per rappresentare il contingente militare russo in seno all’EUFOR, sia presso il comando dell’operazione a Parigi (Francia) che presso il comando della forza UE di Abéché (Ciad). Ogni Alto rappresentante militare può avere assistenza. L’Alto rappresentante militare si consulta con la catena di comando dell’UE su tutte le questioni inerenti all’EUFOR. L’ufficiale in comando del contingente militare russo è responsabile della disciplina giornaliera del contingente. Articolo 5 Aspetti finanziari 1. La parte russa sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione dell’UE, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune come stabilito nelle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 6 del presente accordo. 2. L’EUFOR TChad/RCA fornisce supporto logistico al contingente militare russo dietro rimborso dei costi alle condizioni previste nelle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 6 del presente accordo. 3. L’UE esenta la parte russa da qualsiasi contributo finanziario ai costi comuni. 4. Gli indennizzi in caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato o degli Stati in cui è condotta l’operazione dell’UE sono fissati conformemente alle disposizioni degli accordi sullo status delle forze di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo. 5. La gestione amministrativa delle spese prevista nelle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 6 del presente accordo è affidata al meccanismo dell’UE che gestisce i costi comuni e i costi sostenuti dagli Stati che partecipano all’operazione. Articolo 6 Disposizioni di attuazione dell’accordo La partecipazione della parte russa all’operazione dell’UE è attuata in conformità delle modalità tecniche e amministrative contenute nelle disposizioni di attuazione del presente accordo che saranno definite dal ministro della Difesa della Federazione russa e dal comandante dell’operazione dell’UE. Articolo 7 Inadempienza Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli da 1 a 6 del presente accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese. Articolo 8 Composizione delle controversie 1. Le controversie tra le parti connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e delle relative disposizioni di attuazione sono composte dalle competenti autorità delle parti al livello appropriato o per via diplomatica. 2. Qualsiasi richiesta di indennizzo che non è stata soddisfatta o qualsiasi controversia che non è stata risolta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo può essere sottoposta a un conciliatore o Mediatore designato di comune accordo. Le richieste di indennizzo o le controversie, in caso di insuccesso della procedura di conciliazione o di mediazione, possono essere sottoposte dalle parti a un’istanza di arbitrato. Ogni parte nomina un arbitro presso l’istanza di arbitrato. I due arbitri così nominati nominano il terzo arbitro che eserciterà le funzioni di presidente. Qualora una delle parti non abbia nominato un arbitro entro due mesi dal ricevimento dalle altre parti della notifica di sottomissione della controversia all’istanza di arbitrato o qualora non sia stato possibile raggiungere, entro due mesi dalla loro nomina, un accordo tra i due arbitri sulla nomina del terzo arbitro, ciascuna parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alla nomina. Qualora il presidente della Corte internazionale di giustizia sia un cittadino di una delle parti o non possa procedere a tale nomina per qualsiasi altro motivo, procederà alla nomina necessaria il membro della Corte internazionale di giustizia di grado superiore che non sia cittadino di una delle due parti. L’istanza di arbitrato decide ex aequo et bono. Gli arbitri non sono abilitati a accordare il risarcimento danni di carattere punitivo. Gli arbitri decidono di comune accordo la procedura arbitrale. La sede dell’istanza di arbitrato è a Bruxelles e la lingua utilizzata è l’inglese. La sentenza arbitrale contiene la motivazione sulla quale si basa ed è accettata dalle parti come risoluzione definitiva della controversia. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e tutti i costi comuni sono ripartiti in parti uguali tra le parti. Articolo 9 Entrata in vigore 1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine. 2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma. 3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della parte russa all’operazione dell’UE. La denuncia del presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dall’esecuzione del presente accordo prima della denuncia. Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2008, in due copie, ciascuna in lingua inglese e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per l’Unione europea Per la Federazione russa -------------------------------------------------- ALLEGATO DICHIARAZIONI di cui all’articolo 2, paragrafi 5 e 6 dell’accordo Dichiarazione degli Stati membri dell’UE: "Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA) cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare, nella misura del possibile, a presentare richieste di indennizzo nei confronti della Federazione russa, e a darvi seguito essi stessi per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’operazione dell’UE, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita: - siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Federazione russa nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o - risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Federazione russa, purché l’uso sia connesso all’operazione dell’UE e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE proveniente dalla Federazione russa nell’utilizzare detti mezzi." Dichiarazione della Federazione russa: "La Federazione russa che contribuisce all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (Operazione EUFOR Tchad/RCA) condotta conformemente all’azione comune 2007/677/PESC, del 15 ottobre 2007, cercherà, per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare, nella misura del possibile, a richieste di indennizzo nei confronti di qualsiasi altro Stato partecipante all’operazione dell’UE per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni o la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’operazione dell’UE, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita: - siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’operazione dell’UE, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o - risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’operazione dell’UE, purché l’uso sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’operazione dell’UE nell’utilizzare detti mezzi." --------------------------------------------------