22008A0315(06)

Protocollo modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Gazzetta ufficiale n. L 073 del 15/03/2008 pag. 0031 - 0031


Protocollo

modificativo dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL’URUGUAY,

dall’altra,

(in appresso denominate "le parti"),

VISTO l’accordo fra la Romania e la Repubblica orientale dell’Uruguay, firmato il 31 maggio 1996 a Bucarest,

VISTO l’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, firmato a Montevideo il 3 novembre 2006 (in appresso "l’accordo orizzontale"),

CONSIDERATA l’adesione della Romania all’Unione europea e quindi alla Comunità, il 1o gennaio 2007,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Dopo la voce relativa al Portogallo è inserito all’allegato I, lettera a), dell’accordo orizzontale il seguente trattino:

- "— Accordo fra il governo della Romania e il governo della Repubblica orientale dell’Uruguay relativo ai servizi aerei, fatto a Bucarest il 31 maggio 1996 (di seguito "accordo Uruguay-Romania");".

Articolo 2

Dopo le voci relative all’accordo "Uruguay-Portogallo" sono inseriti nell’allegato II dell’accordo orizzontale i seguenti trattini:

a) alla lettera a) "Designazione":

- "— Articolo 3 dell’accordo Uruguay-Romania;"

b) alla lettera b) "Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi":

- "— Articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo Uruguay-Romania;"

c) alla lettera d) "Tassazione del carburante per aerei":

- "— Articolo 9 dell’accordo Uruguay-Romania;"

d) alla lettera e) "Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea":

- "— Articolo 8 dell’accordo Uruguay-Romania;".

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore alla data in cui le parti contraenti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua spagnola prevale sulle altre versioni.

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