22008A0222(04)

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2013

Gazzetta ufficiale n. L 048 del 22/02/2008 pag. 0046 - 0063


Protocollo

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1o luglio 2007 al 30 giugno 2013

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1. A decorrere dal 1o luglio 2007 e per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca di cui all’articolo 5 dell’accordo sono fissate come segue:

Specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni unite del 1982):

- tonniere congelatrici con reti a circuizione: 25 unità,

- pescherecci con palangari di superficie: 15 unità.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente protocollo.

3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell’allegato al presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1. La contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo per il periodo di cui all’articolo 1 comprende da un lato un importo annuo di 455000 EUR corrispondente a un quantitativo di riferimento di 7000 tonnellate annue, e dall’altro, un importo specifico di 140000 EUR all’anno destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca della Costa d’Avorio. Tale importo specifico fa parte integrante della contropartita finanziaria unica definita all’articolo 7 dell’accordo.

2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente protocollo.

3. La somma degli importi di cui al paragrafo 1, pari a 595000 EUR, è pagata annualmente dalla Comunità durante il periodo di applicazione del presente protocollo.

4. Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi della Comunità nelle zone di pesca della Costa d’Avorio supera il quantitativo di riferimento, l’importo della contropartita finanziaria annuale è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia, l’importo annuo complessivo versato dalla Comunità non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 3 (1190000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

5. Il pagamento della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 marzo 2008 per il primo anno ed entro il 1o luglio per gli anni successivi.

6. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la destinazione della contropartita finanziaria è di esclusiva competenza delle autorità ivoriane.

7. La contropartita finanziaria è versata su un conto bancario unico del Tesoro pubblico della Costa d’Avorio.

Articolo 3

Cooperazione per una pesca responsabile — Cooperazione scientifica

1. Le due parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque della Costa d’Avorio, sulla base dei principi di non discriminazione tra le diverse flotte presenti in tali acque.

2. Nel periodo di applicazione del presente protocollo la Comunità e le autorità ivoriane si adoperano per monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

3. Le due parti s’impegnano a promuovere la cooperazione a livello locale in materia di pesca responsabile, in particolare nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e di ogni altra organizzazione subregionale o internazionale competente.

4. In conformità all’articolo 4 dell’accordo, le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo per adottare di comune accordo, se del caso a seguito di una riunione scientifica eventualmente a livello subregionale, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche che interessano le attività delle navi comunitarie.

Articolo 4

Revisione di comune accordo delle possibilità di pesca

1. Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Costa d’Avorio. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, è maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea per il quantitativo di riferimento non può tuttavia superare il doppio dell’importo della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 1. Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi comunitarie superino il doppio di 7000 t (vale a dire 14000 t), l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

2. Invece, nel caso in cui le parti decidano di adottare misure che comportino una riduzione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis.

3. Le parti possono altresì decidere, previa consultazione e di comune accordo, di rivedere la ripartizione delle possibilità di pesca tra diverse categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate dalla riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4, in relazione alla gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

Articolo 5

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1. Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, la Comunità consulterà la Costa d’Avorio per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Ove del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2. Le parti possono condurre congiuntamente campagne di pesca sperimentale nelle zone di pesca della Costa d’Avorio, previo parere della riunione scientifica di cui all’articolo 3, paragrafo 4. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.

3. Entrambe le parti esercitano le attività di pesca sperimentale secondo i parametri scientifici e amministrativi adottati di comune accordo. Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova, per non più di due campagne della durata di sei mesi, a decorrere dalla data decisa di comune accordo dalle parti.

4. Se le parti giungono alla conclusione che le campagne sperimentali hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, alle navi comunitarie possono essere concesse ulteriori possibilità di pesca per il restante periodo d’applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 4 e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. In tal caso la contropartita finanziaria è maggiorata di conseguenza.

Articolo 6

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale

1. In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Costa d’Avorio, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tale decisione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle due parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

2. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza al pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 7

Promozione di una pesca responsabile nelle acque della Costa d’Avorio

1. Il 100 % dell’importo totale della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 è destinato ogni anno al sostegno e all’attuazione delle iniziative adottate nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo della Costa d’Avorio.

La gestione da parte della Costa d’Avorio dell’importo corrispondente è basata sull’individuazione, da parte di entrambe le parti di comune accordo e conformemente alle attuali priorità della politica della pesca della Costa d’Avorio, finalizzata ad assicurare una gestione sostenibile e responsabile del settore, degli obiettivi da realizzare e della relativa programmazione annuale e pluriennale, in conformità al paragrafo 2 di seguito, in particolare per quanto riguarda il controllo e la sorveglianza, la gestione delle risorse e il miglioramento delle condizioni sanitarie di produzione dei prodotti della pesca e il rafforzamento della capacità di controllo delle autorità competenti.

2. Su proposta della Costa d’Avorio e ai fini dell’attuazione delle disposizioni del paragrafo precedente, dall’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, la Comunità e la Costa d’Avorio concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione, compresi in particolare:

a) gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali saranno utilizzati la quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 e gli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente;

b) gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini della promozione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse dalla Costa d’Avorio nell’ambito della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questa correlate;

c) i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

3. Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale o dell’utilizzo degli importi specifici per le iniziative da condurre annualmente deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.

4. La Costa d’Avorio decide ogni anno in merito all’assegnazione della quota della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Per il primo anno di validità del protocollo tale assegnazione deve essere comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione del programma settoriale pluriennale in sede di commissione mista. Per ogni anno successivo la Costa d’Avorio notifica alla Comunità l’assegnazione prevista entro il 1o maggio dell’anno precedente.

5. Se la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo giustifica, la Comunità europea potrà chiedere una correzione dell’importo destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale di pesca della Costa d’Avorio, che rientra nella contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, al fine di adeguare a tali risultati l’ammontare effettivo dei fondi destinati all’attuazione del programma.

Articolo 8

Controversie — sospensione dell’applicazione del protocollo

1. Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo, se del caso convocata in riunione straordinaria.

2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, l’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista in conformità del paragrafo 1 non hanno permesso di giungere a una composizione amichevole.

3. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la sua intenzione per iscritto almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione stessa.

4. In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:

a) Le autorità ivoriane competenti notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 60 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b) in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto all’articolo 2, paragrafo 5, del presente protocollo, le autorità ivoriane competenti possono sospendere l’applicazione del protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea;

c) l’applicazione del protocollo riprende non appena effettuato il pagamento.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Costa d’Avorio sono disciplinate dalla normativa applicabile in Costa d’Avorio, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 11

Clausola di riesame

Dopo la terza ricorrenza anniversaria del presente protocollo e del relativo allegato, le parti esaminano l’applicazione del protocollo e dell’allegato e, se del caso, si consultano in sede di commissione mista per modificarne le disposizioni. Le modifiche possono riguardare il quantitativo di riferimento e gli importi forfettari da versare per le licenze.

Articolo 12

Abrogazione

L’allegato dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio è abrogato e sostituito dall’allegato del presente protocollo.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

2. Essi si applicano a decorrere dal 1o luglio 2007.

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ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DELLA COSTA D’AVORIO DA PARTE DEI PESCHERECCI DELLA COMUNITÀ

CAPO I

Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

SEZIONE 1

Rilascio delle licenze

1. Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Costa d’Avorio soltanto le navi che ne hanno diritto.

2. L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca in Costa d’Avorio. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione della Costa d’Avorio, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Costa d’Avorio nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3. Le autorità competenti della Comunità presentano (per via informatica) al ministero della pesca della Costa d’Avorio una domanda per ogni nave che intende esercitare o sostenere l’attività di pesca in virtù dell’accordo, almeno 30 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta.

4. Le domande sono presentate al ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice I. Le autorità ivoriane prendono tutte le misure necessarie perché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di licenza siano oggetto di trattamento riservato. Tali dati vengono utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di pesca.

5. Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

- la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda,

- qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

6. Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità ivoriane in conformità all’articolo 2, paragrafo 7 del protocollo.

7. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

8. Le licenze per tutte le navi sono rilasciate dal ministero della pesca della Costa d’Avorio, agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la Delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.

9. La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

10. Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di dimostrata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire secondo quanto previsto dall’articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

11. L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al ministero della pesca della Costa d’Avorio tramite la delegazione della Commissione europea.

12. La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al ministero della pesca della Costa d’Avorio. Il trasferimento della licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea in Costa d’Avorio.

13. La licenza deve essere sempre tenuta a bordo della nave. La Comunità europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità ivoriane subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall’autorità ivoriana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso è inviata all’armatore una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima.

14. Le due parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di licenze basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della licenza di carta attraverso un equivalente elettronico quale l’elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Costa d’Avorio.

SEZIONE 2

Condizioni di licenza — canoni e anticipi

1. Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

2. Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca della Costa d’Avorio per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

3. Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti importi forfettari:

- 3850 EUR per tonniera con rete a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 110 tonnellate all’anno;

- 1400 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 40 tonnellate all’anno;

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione europea, entro il 15 giugno di ogni anno, i quantitativi delle catture effettuate nell’anno precedente, confermati dagli istituti scientifici di cui al seguente punto 5.

5. Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno n è adottato dalla Commissione europea entro il 31 luglio dell’anno n + 1 sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima) nonché il Centre de Recherche Oceanologiques (CRO) della Costa d’Avorio, per il tramite della delegazione della Commissione europea.

6. Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della pesca della Costa d’Avorio e agli armatori.

7. Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture eccedenti 110 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione e 40 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie) saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità ivoriane entro il 31 agosto dell’anno n + 1, sul conto previsto alla sezione 1, punto 6 del presente capo, sulla base di 35 EUR la tonnellata.

8. Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

CAPO II

Zone di pesca

1. Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie della Comunità potranno esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base.

CAPO III

Regime di dichiarazione delle catture

1. Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria nella zona di pesca della Costa d’Avorio è definita come segue:

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Costa d’Avorio e l’uscita dalla stessa, oppure

- il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Costa d’Avorio e un trasbordo e/o uno sbarco in Costa d’Avorio.

2. Tutte le navi autorizzate ad esercitare attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo devono notificare le loro catture al ministero della pesca della Costa d’Avorio ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui capo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

2.1. Per ciascun periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capo I, sezione 2, del presente allegato, le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Gli originali delle dichiarazioni sono trasmessi su supporto fisico al ministero della pesca della Costa d’Avorio entro 45 giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Inoltre, tali comunicazioni devono essere effettuate tramite fax (225 21 35 04 09 o 225 21 35 63 15) o tramite posta elettronica.

2.2. Le navi dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nella zona di pesca della Costa d’Avorio, le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura "Fuori dalla zona di pesca della Costa d’Avorio".

2.3. I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.

2.4. Le dichiarazioni relative alle catture devono essere affidabili per contribuire al monitoraggio dell’evoluzione degli stock.

3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo il governo della Costa d’Avorio si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino ad espletamento delle necessarie formalità e di applicare la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Costa d’Avorio. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono informati.

4. Le parti si accordano per promuovere la creazione di un sistema di dichiarazione di catture basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le due parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della dichiarazione scritta (logbook) con uno schedario elettronico equivalente.

CAPO IV

Imbarco di marittimi

1. Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

- per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP,

- per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da paesi ACP.

2. Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi di paesi ACP.

3. La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi della Comunità. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. I contratti di lavoro dei marittimi ACP, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiranno ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

5. Il salario dei marittimi ACP è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi ACP non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

6. I marittimi ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

CAPO V

Misure tecniche

Le navi sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

CAPO VI

Osservatori

1. Le navi autorizzate a praticare attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo imbarcano a bordo gli osservatori designati dalla competente organizzazione regionale per la pesca (ORP) alle condizioni di seguito precisate.

1.1. Su richiesta delle autorità competenti, le navi comunitarie prendono a bordo un osservatore designato da tali autorità per controllare le catture effettuate nelle acque della Costa d’Avorio.

1.2. L’autorità competente elabora l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Essa provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3. L’autorità competente comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio della licenza o almeno quindici giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

2. La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità ivoriane competenti, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una nave determinata. Tale richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3. Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente.

4. L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore all’inizio della prima bordata effettuata nelle zone di pesca della Costa d’Avorio successivamente alla notifica dell’elenco delle navi designate.

5. Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della subregione previsti per l’imbarco degli osservatori.

6. In caso di imbarco in un paese situato al di fuori della subregione le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore regionale lascia la zona di pesca regionale, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7. Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

8. All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Costa d’Avorio, egli svolge le seguenti funzioni:

8.1. osserva le attività di pesca delle navi;

8.2. verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3. procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

8.4. prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5. verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Costa d’Avorio riportati nel giornale di bordo;

8.6. verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

8.7. comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9. Il comandante prende tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10. L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

11. Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1. adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2. rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12. Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore scientifico.

13. Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

14. La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico dell’autorità competente.

15. Le due parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca. In attesa dell’attuazione di un sistema di osservatori regionali, le navi autorizzate a pescare nelle acque della Costa d’Avorio nell’ambito dell’accordo imbarcano, al posto degli osservatori regionali, osservatori designati dalle autorità ivoriane competenti secondo le modalità di cui sopra.

CAPO VII

Controllo

1. Conformemente al punto 13 della sezione 1 capo 1 del presente allegato, la Comunità europea tiene un elenco provvisorio aggiornato delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità alle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità ivoriane preposte al controllo della pesca al momento dell’elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo di cui al capo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato, inviata dalla Commissione europea alle autorità del paese costiero, la nave è iscritta dall’autorità ivoriana competente in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca. In questo caso l’armatore può ottenere una copia conforme di tale elenco, che sarà conservata a bordo al posto della licenza fino al rilascio di quest’ultima.

3. Entrata e uscita dalla zona

3.1. Le navi comunitarie notificano alle autorità ivoriane competenti preposte al controllo della pesca, con un anticipo minimo di tre ore, la loro intenzione di entrare o di uscire dalla zona di pesca della Costa d’Avorio, comunicando inoltre i quantitativi globali e le specie presenti a bordo.

3.2. Al momento della notifica dell’uscita, ogni nave comunica anche la propria posizione. Dette comunicazioni saranno effettuate prioritariamente per fax (225 21 35 04 09 o 225 21 35 63 15) o per e-mail () o e, in difetto, via radio (codice di chiamata).

3.3. Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza aver avvertito le competenti autorità ivoriane è considerata in infrazione.

3.4. Il numero di fax e di telefono, come pure l’indirizzo e-mail, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

4. Procedure di controllo

4.1. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque della Costa d’Avorio permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario della Costa d’Avorio incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

4.2. La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

4.3. Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

5. Controllo via satellite

5.1. Tutte le navi comunitarie che praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo saranno soggette a controllo satellitare secondo le disposizioni riportate nell’appendice 3. Tali disposizioni entrano in vigore il decimo giorno successivo alla notifica, effettuata dal governo della Costa d’Avorio alla delegazione della CE in Costa d’Avorio, dell’entrata in funzione del Centro di sorveglianza della pesca (CSP) della Costa d’Avorio.

6. Fermo

6.1. Entro un termine massimo di 36 ore le autorità ivoriane competenti informano la Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria nelle zone di pesca della Costa d’Avorio.

6.2. Alla Commissione europea e allo Stato di bandiera è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

7. Verbale di fermo

7.1. Dopo che l’autorità ivoriana competente avrà proceduto alla compilazione di un verbale di accertamento, il comandante della nave deve firmare il verbale suddetto.

7.2. Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata. Nel caso in cui si rifiuti di firmare il documento, il comandante deve precisarne le ragioni per iscritto e l’ispettore appone la dicitura "rifiuto di firma".

7.3. Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità ivoriane. In caso di infrazione lieve l’autorità ivoriana competente può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca.

8. Riunione di concertazione in caso di fermo

8.1. Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità ivoriane, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

8.2. Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

9. Risoluzione del fermo

9.1. Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nell’ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

9.2. In caso di conciliazione l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità alla normativa vigente in Costa d’Avorio.

9.3. Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità ivoriane una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

9.4. La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità ivoriane.

9.5. Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

- dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

- una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 è stata depositata e accettata dalle competenti autorità ivoriane, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.

10. Trasbordi

10.1. Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque della Costa d’Avorio effettuano tale operazione nei porti o nella rada dei porti della Costa d’Avorio.

10.2. Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità ivoriane, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

- il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo,

- il nome, il numero OMI e la bandiera del cargo vettore,

- il quantitativo di ogni specie da trasbordare,

- la data del trasbordo.

10.3. Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca della Costa d’Avorio. I comandanti delle navi devono trasmettere alle competenti autorità ivoriane le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca della Costa d’Avorio.

10.4. Nella zona di pesca della Costa d’Avorio è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa vigente in Costa d’Avorio.

11. I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto della Costa d’Avorio consentono agli ispettori di tale paese di procedere al controllo di tali operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

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Appendici

1. Formulario per la domanda di licenza

2. Giornale di bordo ICCAT

3. Disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e coordinate della zona di pesca della Costa d’Avorio.

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Appendice 1

MINISTERO DELLA PRODUZIONE ANIMALE

BP V 84, Abidjan

(Repubblica della Costa d’Avorio)

REPUBBLICA DELLA COSTA D’AVORIO

UNION-DISCIPLINE-TRAVAIL

DOMANDA DI LICENZA DI PESCA MARITTIMA

PARTE A

1. Nome del proprietario/armatore:

2. Nazionalità del proprietario/armatore:

3. Indirizzo commerciale del proprietario/armatore:

PARTE B

(Da compilare per ciascuna nave)

1. Periodo di validità:

2. Nome della nave:

3. Anno di costruzione:

4. Bandiera originaria:

5. Bandiera attuale:

6. Data di acquisizione della bandiera attuale:

7. Anno di acquisizione:

8. Porto e numero di immatricolazione:

9. Zone di attività:

10. Tipo di pesca:

11. Stazza lorda (tsl):

12. Stazza netta (tsn):

13. Indicativo di chiamata:

14. Lunghezza fuori tutto (m):

+++++ TIFF +++++

15. Prua (m):

16. Altezza (m):

17. Materiale di costruzione dello scafo:

18. Potenza motrice:

19. Velocità (nodi):

20. Cabine:

21. Capacità dei serbatoi (m3):

22. Capacità delle stive per il pesce (m3):

23. Capacità di congelazione (t/24 ore) e sistema utilizzato:

24. Colore dello scafo:

25. Colore della sovrastruttura:

26. Membri d’equipaggio:

27. Strumenti di comunicazione a bordo:

Tipo | Marca | Modello | Potenza (watt) | Anno di costruzione | Frequenze |

Ricezione | Trasmissione |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

28. Strumenti di navigazione e di individuazione:

Tipo | Marca | Modello |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

| | |

+++++ TIFF +++++

29. Imbarcazioni ausiliarie utilizzate (per ciascuna nave):

29.1. Stazza lorda:

29.2. Lunghezza fuori tutto (m):

29.3. Prua (m):

29.4. Altezza (m):

29.5. Materiale di costruzione dello scafo:

29.6. Potenza motrice:

29.7. Velocità (nodi):

30. Strumenti aerei ausiliari per l’individuazione del pesce (anche se non installati a bordo):

31. Porto di immatricolazione:

32. Nome del comandante:

33. Indirizzo:

34. Nazionalità del comandante:

Allegare:

tre fotocopie a colori del peschereccio (visto di lato), delle imbarcazioni ausiliarie e degli strumenti aerei ausiliari per l’individuazione del pesce,

illustrazione e descrizione particolareggiata degli attrezzi da pesca utilizzati,

documento comprovante che il rappresentante del proprietario/armatore è abilitato a firmare la presente domanda:

(Data della domanda)

(Firma del rappresentante del proprietario/armatore)

+++++ TIFF +++++

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Appendice 2

GIORNALE DI BORDO DELL’ICCAT PER LA PESCA DEL TONNO

Nome della nave: …

Stazza lorda:…

PARTENZA della nave:

RITORNO della nave:

Mese

Giorno

Anno

Porto

Stato di bandiera: …

Capacità - (TM): …

Numero di immatricolazione:…

Comandante: …

Armatore …

Numero dei membri dell’equipaggio: …

Indirizzo…

Data del rapporto: …

(Autore del rapporto) …

Numero di giorni in mare:

Numero di giorni di pesca:

Numero di cale:

Numero della bordata:

Mese

Giorno

T° superficiale dell’acqua

(°C)

Sforzo di pesca

Numero di ami utilizzati

Catture

Esca utilizzata

Esca utilizzata

Mese

Giorno

Latitudine N/S

Longitudine E/O

Tonno rosso

Thunnus thynnus o maccoyi

Tonno albacora

Thunnus albacares

(Tonno obeso)

Thunnus obesus

(Tonno bianco)

Thunnus alalunga

(Pesce spada)

Xiphias gladius

(Marlin striato)

(Marlin bianco)

Tetraptunus audax o albidus

(Marlin nero)

Makaira indica

(Pesce vela)

Istiophorus albicane o platypterus

Tonnetto striato

Katsuwonus pelamis

(Catture miste)

Totale giornaliero

(solo in kg)

Costardelle

Totani

Esche vive

Altro)

N.

Peso kg

N.

kg

N.

kg

N.

kg

N.

kg

N.

kg

N.

kg

N.

kg

N.

kg

N.

kg

N.

kg

Quantitativi sbarcati (in kg)

Osservazioni

1 — Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno.

2 — Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all’ICCAT, Calle Corazón de Maria, 8, E- 28002 Madrid.

3 — Per «giorno» si intende il giorno di cala del palangaro.

4 — Il settore di pesca è riferito alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O.

5 — L’ultima riga (Quantitativi sbarcati) deve essere compilata solo al termine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco.

6 — Tutte le informazioni qui riportate rimarranno strettamente riservate.

Palangari

Esche vive

Ciancioli

Reti da traino

Altro

+++++ TIFF +++++

TONNIERE - PESCHERECCI CON RETI A CIRCUIZIONE - PESCHERECCI CON LENZE E CANNE

NOME DELLA NAVE

PROPRIETARIO

PORTO DI PARTENZA …

PORTO DI IMMATRICOLAZIONE:

Foglio n.

DATA … ORA …

DATA … ORA …

SOLCOMETRO …

SOLCOMETRO …

Data

Posizione alla cala oppure a mezzo-giorno

Numero della cala

Catture stimate

No di vasca

Note esplicative

Relitti

Condizioni fisiche

Elicottero

Albacora

Tonnetto striato

Tonno obeso

Altre specie

Rotta o ricerca - rigetti di uccelli Tipo di banco, miscugli di specie Problemi vari - tempo trascorso per la cala

Superficie

Correnti vel.

Visibilità

(miglia) cielo

Stato mare vento

Dimensioni

kg

Stazza

t

Dimensioni

kg

Stazza

t

Dimensioni

kg

Stazza

t

Dimensioni

kg

Stazza

t

Totale

+++++ TIFF +++++

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Appendice 3

Le parti si consulteranno successivamente in sede di commissione mista per definire le disposizioni applicabili al sistema di controllo delle navi via satellite (VMS) e le coordinate della zona di pesca della Costa d’Avorio.

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