Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 08/02/2008 pag. 0005 - 0018
ALLEGATO 1 Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, RICONOSCENDO il diritto di tutti gli Stati allo sviluppo e all’utilizzazione a fini pacifici dell’energia nucleare, nonché il loro interesse legittimo nei confronti dei potenziali vantaggi conseguibili, PERSUASI della necessità di facilitare la cooperazione internazionale e il trasferimento delle tecnologie nucleari ai fini delle applicazioni pacifiche dell’energia nucleare, CONSAPEVOLI del fatto che la protezione fisica riveste un’importanza vitale per la tutela della salute pubblica, dell’incolumità, dell’ambiente e della sicurezza nazionale ed internazionale, TENENDO IN CONSIDERAZIONE le finalità e i principi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e alla promozione di rapporti di buon vicinato, amicizia e cooperazione tra gli Stati, CONSIDERANDO che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite, "I membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite", RICORDANDO la dichiarazione sulle misure volte ad eliminare il terrorismo internazionale, allegata alla risoluzione 49/60 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1994, DESIDEROSI di prevenire i possibili rischi posti da traffico, acquisizione e uso illeciti di materie nucleari e dal sabotaggio in relazione a materie o impianti nucleari, e preso atto che la protezione fisica contro tali atti è divenuta una questione di crescente preoccupazione nazionale ed internazionale, PROFONDAMENTE PREOCCUPATI dal crescente aumento, a livello mondiale, di atti di terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni, e dalle minacce poste dal terrorismo internazionale e dalla criminalità organizzata, PERSUASI del fatto che la protezione fisica rivesta un ruolo importante nel sostenere la non-proliferazione nucleare e la lotta al terrorismo, DESIDEROSI di contribuire, con la presente convenzione, al rafforzamento, a livello mondiale, della protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari utilizzati a fini pacifici, CONVINTI che i reati concernenti materie nucleari e impianti nucleari siano motivo di grave preoccupazione, e che quindi sia urgente adottare misure appropriate ed efficaci, o potenziare quelle esistenti, per assicurarne la prevenzione, la scoperta e la repressione, DESIDERANDO rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale con lo scopo di definire misure efficaci, conformi alla legislazione nazionale di ciascuna parte e alla presente convenzione, per la protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari, PERSUASI che la presente convenzione ottimizzerà la sicurezza in fase di uso, stoccaggio e trasporto delle materie nucleari e di gestione degli impianti nucleari, PRENDENDO ATTO delle raccomandazioni elaborate a livello internazionale in materia di protezione fisica, regolarmente aggiornate e in grado di fornire indicazioni relative ai mezzi attualmente a disposizione per raggiungere una protezione fisica efficace, RICONOSCENDO inoltre che un’efficace protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari utilizzati per scopi militari è di competenza dello Stato che possiede tali materie e impianti, e nella certezza che tali materie e impianti sono, e continueranno ad essere, oggetto di una protezione fisica rigorosa, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 Ai fini della presente convenzione: a) con "materie nucleari" si intende il plutonio, ad eccezione del plutonio la cui concentrazione isotopica di plutonio 238 supera l’80 %, l’uranio 233, l’uranio arricchito in uranio 235 o 233, l’uranio contenente la miscela d’isotopi che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o residui di minerale, nonché ogni materia contenente una o più delle sostanze summenzionate; b) con "uranio arricchito in uranio 235 o 233" si intende l’uranio contenente uranio 235, o uranio 233, o entrambi gli isotopi, in una quantità tale che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l’isotopo 238 risulti superiore al rapporto tra l’isotopo 235 e l’isotopo 238 nell’uranio naturale; c) con "trasporto nucleare internazionale" si intende il trasporto di una partita di materiale nucleare mediante qualsiasi mezzo di trasporto e destinata ad oltrepassare il territorio dello Stato ove ha origine la spedizione, ad iniziare dal momento della partenza dall’impianto del mittente nello Stato medesimo, fino al suo arrivo nell’impianto del destinatario, sul territorio dello Stato di destinazione finale; d) con "impianto nucleare" si intende un impianto (inclusi i pertinenti edifici e le attrezzature) nel quale vengono fabbricate, elaborate, utilizzate, manipolate, immagazzinate o smaltite materie nucleari, e in cui danni o disfunzionamenti possono causare l’emissione di notevoli quantità di radiazioni o materiali radioattivi; e) con "sabotaggio" si intende qualsiasi atto intenzionale rivolto contro un impianto nucleare o materie nucleari in fase di utilizzazione, stoccaggio o trasporto che, direttamente o indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale, della collettività o dell’ambiente a causa di un’esposizione a radiazioni o di un’emissione di materiali radioattivi. Articolo 1 bis La presente convenzione mira a instaurare e mantenere a livello mondiale una protezione fisica efficace delle materie nucleari e degli impianti nucleari utilizzati a fini pacifici, così come a prevenire e contrastare i reati commessi ovunque nel mondo in relazione a tali materie e impianti nonché a facilitare la cooperazione tra le parti a tale scopo. Articolo 2 1. La presente convenzione si applica a materie nucleari utilizzate a fini pacifici durante il loro utilizzo, stoccaggio e trasporto, nonché a impianti nucleari, destinati a fini pacifici. Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, e al paragrafo 4, dell’articolo 5, della presente convenzione sono applicabili a dette materie nucleari soltanto durante il trasporto internazionale. 2. Ogni Stato parte è interamente responsabile della costituzione, dell’applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio. 3. Prescindendo dagli impegni espressamente assunti dalle parti in virtù della presente convenzione, nulla nella presente convenzione può essere interpretato come limitativo dei diritti sovrani di uno Stato. 4 a) Nulla nella presente convenzione modifica diritti, obblighi e responsabilità delle parti previsti dal diritto internazionale, in particolare dalle finalità e dai principi della Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale umanitario. b) Le attività delle forze armate durante un conflitto armato, secondo le definizioni date a questi termini dal diritto internazionale umanitario, non sono disciplinate dalla presente convenzione in quanto rientrano nel campo di applicazione dello stesso diritto internazionale umanitario; inoltre, le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali non sono disciplinate dalla presente convenzione, nella misura in cui esistono altre norme del diritto internazionale che le disciplinano. c) Nulla nella presente convenzione va considerato come un’autorizzazione a ricorrere o a minacciare di ricorrere legittimamente alla forza contro materiale nucleare o impianti nucleari utilizzati a fini pacifici. d) Nulla nella presente convenzione giustifica o legittima atti altrimenti considerati illeciti, né preclude la possibilità di intraprendere azioni penali in virtù di altre legislazioni. 5. La presente convenzione non si applica a materie nucleari utilizzate o conservate a fini militari o a impianti nucleari contenenti dette materie. Articolo 2 bis 1. Ogni parte stabilisce, applica e mantiene sotto la propria giurisdizione un sistema adeguato di protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari al fine di: a) proteggere contro il furto o l’acquisizione illecita le materie nucleari in fase di utilizzazione, stoccaggio e trasporto; b) assicurare l’applicazione di misure rapide e globali al fine di individuare e, se del caso, recuperare materie nucleari mancanti o rubate; se dette materie si trovano al di fuori del suo territorio, lo Stato parte agisce in conformità all’articolo 5; c) proteggere le materie nucleari e gli impianti nucleari contro gli atti di sabotaggio; e d) attenuare o ridurre al minimo le conseguenze radiologiche causate da un atto di sabotaggio. 2. Al fine di applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1, ogni Stato parte: a) stabilisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolamentare per disciplinare la protezione fisica; b) istituisce o designa una o più autorità competenti incaricate di dare attuazione al quadro legislativo e regolamentare per la protezione fisica; e c) adotta altre misure adeguate necessarie ad assicurare la protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari. 3. Per adempiere agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2, ogni parte applica per quanto ragionevole e possibile i seguenti principi fondamentali di protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari, fatte salve altre disposizioni della presente convenzione. PRINCIPIO FONDAMENTALE A: Responsabilità dello Stato Ogni parte è interamente responsabile della costituzione, dell’applicazione e della manutenzione di un sistema di protezione fisica sul proprio territorio. PRINCIPIO FONDAMENTALE B: Responsabilità durante il trasporto internazionale La responsabilità dello Stato di garantire un’adeguata protezione delle materie nucleari si estende al trasporto internazionale delle stesse fino all’effettivo trasferimento, secondo le modalità più opportune, di detta responsabilità ad un altro Stato. PRINCIPIO FONDAMENTALE C: Quadro legislativo e regolamentare Lo Stato è incaricato di istituire e mantenere un quadro legislativo e regolamentare per disciplinare la protezione fisica che stabilisce i requisiti di protezione fisica applicabili e comprende la realizzazione di un sistema di valutazione e rilascio di licenze ovvero prevede altre procedure per la concessione di autorizzazioni. Tale quadro legislativo comprende un sistema di ispezione degli impianti e dei trasporti nucleari atto a garantire la conformità alle disposizioni e alle condizioni applicabili, o ai documenti di autorizzazione, stabilendo inoltre i mezzi necessari alla loro attuazione, incluse delle sanzioni efficaci. PRINCIPIO FONDAMENTALE D: Autorità competente Ogni Stato istituisce o designa un’autorità competente incaricata di dare attuazione al quadro legislativo e regolamentare, dotata di poteri, competenze e risorse umane e finanziarie adeguate per adempiere alle proprie funzioni. Lo Stato adotta inoltre i provvedimenti necessari per garantire che le funzioni svolte da tale autorità siano indipendenti da quelle di qualsiasi altro organismo che promuove o utilizza energia nucleare. PRINCIPIO FONDAMENTALE E: Responsabilità dei titolari di licenze Occorre definire chiaramente le responsabilità in materia di attuazione delle varie componenti del sistema di protezione fisica sul territorio di uno Stato. Lo Stato assicura che la responsabilità dell’attuazione della protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari competa in primo luogo ai titolari delle corrispondenti licenze o degli altri documenti di autorizzazione (ad esempio operatori o spedizionieri). PRINCIPIO FONDAMENTALE F: Cultura della sicurezza Tutte le organizzazioni impegnate nell’attuazione del sistema di protezione fisica attribuiscono la dovuta priorità allo sviluppo e al mantenimento di una cultura della sicurezza, necessaria ad assicurare l’effettiva realizzazione del sistema a tutti i livelli dell’organizzazione stessa. PRINCIPIO FONDAMENTALE G: Minaccia La protezione fisica in uno Stato si fonda sulla valutazione da parte di quest’ultimo della minaccia esistente. PRINCIPIO FONDAMENTALE H: Approccio graduale È opportuno stabilire i requisiti in materia di protezione fisica sulla base di un approccio graduale, valutando la minaccia esistente, il relativo grado interesse, la natura delle materie e le conseguenze che potrebbero risultare dalla rimozione non autorizzata di tali materie o da un atto di sabotaggio contro materie o impianti nucleari. PRINCIPIO FONDAMENTALE I: Difesa in profondità È opportuno che i requisiti degli Stati in materia di protezione fisica riflettano una struttura stratificata su più livelli e modalità di protezione (in termini strutturali, tecnici, di personale e di organizzazione) che un eventuale aggressore sarebbe costretto a eludere o superare per raggiungere i suoi obiettivi. PRINCIPIO FONDAMENTALE J: Garanzia della qualità È opportuno istituire e attuare una politica e dei programmi di garanzia della qualità al fine di dare garanzie circa il rispetto dei requisiti applicabili a tutte le attività rilevanti ai fini della protezione fisica. PRINCIPIO FONDAMENTALE K: Piani di emergenza I titolari di licenze e le autorità competenti preparano e testano in modo appropriato dei piani di emergenza intesi a far fronte a rimozioni non autorizzate di materie nucleari o ad atti di sabotaggio contro impianti o materie nucleari ovvero a tentativi di compiere tali atti. PRINCIPIO FONDAMENTALE L: Riservatezza Ogni Stato definisce le disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati la cui divulgazione non autorizzata potrebbe compromettere la protezione fisica di materie e impianti nucleari. 4. a) Il presente articolo non si applica alle materie nucleari che lo Stato ritiene ragionevolmente di non includere nel sistema di protezione fisica di cui al paragrafo 1, considerando la loro natura, la quantità, il relativo grado di interesse, le potenziali conseguenze radiologiche o di altro tipo causate da atti non autorizzati rivolti contro di esse e la valutazione della minaccia effettiva esistente. b) Le materie nucleari non soggette alle disposizioni del presente articolo, lettera a), vanno protette conformemente ad una prassi di gestione prudente. Articolo 3 Ogni parte adotta i provvedimenti necessari, nell’ambito del proprio diritto nazionale e in conformità del diritto internazionale, affinché, durante il trasporto nucleare internazionale, le materie nucleari che si trovano sul suo territorio (o a bordo di una nave o di un aeromobile sotto la sua giurisdizione che effettuano il trasporto verso o da quel territorio), vengano, per quanto possibile, protette secondo i livelli definiti nell’allegato I. Articolo 4 1. Ogni parte non esporta materie nucleari né ne autorizza l’esportazione, a meno che non abbia ricevuto la garanzia che tali materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli definiti nell’allegato I. 2. Ogni parte non importa materie nucleari né ne autorizza l’importazione da uno Stato che non sia parte della presente convenzione, a meno che non abbia ricevuto la garanzia che tali materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli definiti nell’allegato I. 3. Ogni parte non autorizza il transito sul proprio territorio, per via terrestre o navigabile, nei propri aeroporti o porti marittimi, di materie nucleari trasportate tra Stati che non siano parte della presente convenzione, a meno che non abbia ricevuto, per quanto possibile, la garanzia che dette materie verranno protette, durante il trasporto nucleare internazionale, secondo i livelli definiti nell’allegato I. 4. Ogni Stato parte, nel rispetto del proprio diritto nazionale, applica i livelli di protezione fisica di cui all’allegato I alle materie nucleari trasportate, attraverso le acque o gli spazi aerei internazionali, da una parte all’altra di tale Stato. 5. Lo Stato parte che, in conformità ai precedenti paragrafi da 1 a 3, sia tenuto ad ottenere la garanzia che le materie nucleari saranno protette secondo i livelli di cui all’allegato I, stabilisce ed avvisa previamente gli Stati attraverso cui è previsto il transito per via terrestre o navigabile del materiale nucleare, nonché quelli nei cui porti o aeroporti sono previsti scali. 6. La responsabilità di ottenere le garanzie di cui al paragrafo 1 può essere assegnata, di comune accordo, allo Stato parte coinvolto nel trasporto in qualità di Stato importatore. 7. Nulla nel presente articolo può venir interpretato come limitativo, in qualunque modo, della sovranità e della giurisdizione territoriali di uno Stato, comprese quelle relative allo spazio aereo o al mare territoriale. Articolo 5 1. Le parti designano e si comunicano reciprocamente, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, gli enti di riferimento per questioni concernenti la presente convenzione. 2. In caso di furto, rapina o di qualsiasi altra forma di acquisizione illecita di materie nucleari, o di minaccia fondata di tali atti, le parti, per quanto possibile e conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, forniscono collaborazione ed aiuto per il recupero e la protezione di tali materie a qualunque Stato ne faccia richiesta. In particolare: a) lo Stato parte adotta le misure necessarie per informare immediatamente gli altri Stati, presumibilmente interessati, riguardo sia il furto, la rapina o altra acquisizione illecita di materie nucleari, sia ogni minaccia fondata di tali atti, nonché per informare, se necessario, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti; b) in tal senso, se necessario, gli Stati parti interessati procedono ad uno scambio di informazioni tra loro o con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di proteggere le materie nucleari minacciate, verificare l’integrità dei contenitori per la spedizione o recuperare le materie nucleari illecitamente prelevate; essi: i) coordinano gli sforzi per via diplomatica o altra via convenuta; ii) si prestano assistenza, qualora venisse richiesta; iii) assicurano la restituzione delle materie nucleari rubate ovvero mancanti in seguito a uno degli atti summenzionati. Le modalità di attuazione di questa cooperazione sono definite dalle parti interessate. 3. In caso di sabotaggio di materie o impianti nucleari, o di minaccia fondata di tali atti, le parti cooperano in ogni modo possibile, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi imposti dal diritto internazionale, secondo le seguenti modalità: a) se uno Stato parte è a conoscenza di una minaccia fondata relativa a un atto di sabotaggio di materie o impianti nucleari in un altro Stato, stabilisce quali misure adeguate sarà necessario adottare per informare immediatamente quest’ultimo e, se necessario, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di impedire il sabotaggio; b) se si verificano atti di sabotaggio di materie o impianti nucleari all’interno di uno Stato parte e qualora questo ritenga che altri Stati possano essere esposti a un rischio di natura radiologica, lo Stato parte, fatti salvi gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale, adotta le misure necessarie per informare immediatamente gli Stati a rischio e, se necessario, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ridurre o limitare il più possibile le conseguenze radiologiche causate dall’atto di sabotaggio stesso; c) se, in virtù delle lettere a), e b), uno Stato parte fa richiesta di assistenza, ogni Stato parte a cui è rivolta tale richiesta stabilisce rapidamente e comunica allo Stato richiedente, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, se è in grado di fornire l’assistenza richiesta, in che misura e a che condizioni; d) le attività di cooperazione di cui alle lettere a), b), e c), sono coordinate per via diplomatica o altra via convenuta. Le modalità di attuazione relative a questa cooperazione sono definite bilateralmente o multilateralmente dagli Stati interessati. 4. Le parti si coadiuvano e si consultano, se necessario, direttamente o tramite l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ottenere indicazioni relative alla progettazione, alla manutenzione e al miglioramento dei sistemi di protezione fisica delle materie nucleari nella fase di trasporto internazionale. 5. Le parti possono, se necessario, consultarsi e coadiuvarsi direttamente o tramite l’Agenzia internazionale per l’energia atomica e le altre organizzazioni internazionali competenti, al fine di ottenere indicazioni relative alla progettazione, alla manutenzione e al miglioramento del proprio sistema di protezione fisica degli impianti nucleari e delle materie nucleari in fase di utilizzazione, stoccaggio e trasporto sul territorio nazionale. Articolo 6 1. Le parti adottano misure adeguate, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, per proteggere la riservatezza di ogni informazione ricevuta a titolo riservato da un altro Stato parte in virtù delle disposizioni della presente convenzione, oppure in occasione della loro partecipazione a qualsiasi attività svolta nell’ambito della presente convenzione. Allorché le parti forniscano informazioni riservate a organizzazioni internazionali o a Stati che non sono parti della presente convenzione, occorre adottare adeguati provvedimenti per proteggere la riservatezza di tali informazioni. Ogni Stato parte fornisce a terzi informazioni riservate fornitegli da un altro Stato parte soltanto previo consenso di quest’ultimo. 2. In virtù della presente convenzione, le parti non sono tenute a fornire informazioni che le rispettive legislazioni nazionali non consentono di comunicare o che possano pregiudicare la sicurezza nazionale o la protezione fisica di materie o impianti nucleari. Articolo 7 1. Il commettere intenzionalmente uno dei seguenti atti: a) la ricettazione, la detenzione, l’uso, la cessione, l’alterazione, l’alienazione o la dispersione di materie nucleari, senza la necessaria autorizzazione e che cagionino, o possano cagionare, morte o lesioni gravi alle persone oppure ingenti danni materiali o all’ambiente; b) il furto o la rapina di materie nucleari; c) la sottrazione o l’appropriazione indebita, di materie nucleari; d) un atto consistente nel trasportare, inviare o trasferire materie nucleari da o verso uno Stato senza l’autorizzazione necessaria; e) un atto rivolto contro un impianto nucleare, o volto ad alterarne il funzionamento, allorché l’autore provochi intenzionalmente, o sia consapevole di poter provocare, la morte o lesioni gravi alle persone o ingenti danni materiali o all’ambiente a seguito dell’esposizione a radiazioni o dell’emissione di materiali radioattivi, a meno che un tale atto non venga compiuto conformemente alla legislazione nazionale dello Stato parte sul cui territorio è situato l’impianto nucleare; f) la richiesta di materie nucleari mediante minacce, ricorso alla forza o altra forma d’intimidazione; g) la minaccia: i) d’impiegare materie nucleari per causare la morte o lesioni gravi alle persone ovvero ingenti danni materiali o all’ambiente, o di commettere un reato di cui alla lettera e); o ii) di commettere un reato di cui alle lettere b), ed e), al fine di costringere una persona fisica o giuridica, un’organizzazione internazionale o uno Stato a compiere, o ad astenersi dal compiere, un qualunque atto; h) il tentativo di commettere un reato di cui alle lettere da a) ad e); i) il concorso in uno dei reati di cui alle lettere da a) ad h); j) l’organizzazione o l’istigazione di uno dei reati di cui alle lettere da a) ad h); e k) un atto che concorre alla commissione di uno dei reati di cui alle lettere da a) ad h) da parte di un gruppo di persone che agiscono con un intento comune. Tale atto è compiuto intenzionalmente: i) al fine di facilitare l’attività criminale o sostenere gli scopi criminali del gruppo, laddove l’attività e gli scopi implichino la commissione di un reato di cui alle lettere da a) a g); o ii) essendo a conoscenza della volontà del suddetto gruppo di compiere un reato di cui alle lettere da a) a g), è considerato da ogni Stato parte un reato passibile di sanzione penale ai sensi del proprio diritto nazionale. 2. Ogni Stato parte applica, ai reati previsti nel presente articolo, pene adeguate, proporzionate alla gravità dei medesimi. Articolo 8 1. Ogni parte adotta le misure eventualmente necessarie all’esercizio della propria giurisdizione relativamente ai reati di cui all’articolo 7 nei seguenti casi: a) allorché il reato venga commesso sul territorio dello Stato o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati nello Stato; b) allorché l’autore presunto sia cittadino dello Stato. 2. Inoltre, ogni parte adotta le misure eventualmente necessarie all’esercizio della propria giurisdizione relativamente ai suddetti reati allorché il loro presunto autore si trovi sul suo territorio e non venga estradato dallo Stato parte stesso, in conformità all’articolo 11, in uno qualunque degli Stati di cui al paragrafo 1. 3. La presente convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata a norma delle leggi nazionali. 4. Oltre agli Stati parti citati nei precedenti paragrafi 1 e 2, qualunque Stato parte, che sia coinvolto in un trasporto nucleare internazionale come Stato esportatore o importatore di materie nucleari, può esercitare, in conformità al diritto internazionale, la sua giurisdizione sui reati di cui all’articolo 7. Articolo 9 Qualora le circostanze lo richiedano, ogni Stato parte sul cui territorio si trova l’autore presunto del reato adotta, conformemente alla propria legislazione nazionale, misure idonee, ivi compresa la detenzione, a garantire la presenza del suddetto presunto autore ai fini del procedimento giudiziario o dell’estradizione. Le misure adottate in virtù del presente articolo sono immediatamente notificate agli Stati tenuti ad esercitare la loro giurisdizione in conformità all’articolo 8 e, se necessario, anche a tutti gli altri Stati interessati. Articolo 10 Lo Stato parte sul cui territorio si trova l’autore presunto del reato, qualora non intenda procedere all’estradizione del medesimo, sottopone il caso alle proprie autorità competenti ai fini del procedimento giudiziario, secondo le procedure previste dalla propria legislazione, senza alcuna eccezione o ritardo ingiustificato. Articolo 11 1. I reati di cui all’articolo 7 sono considerati inclusi come reati passibili di estradizione in qualsiasi trattato di estradizione in vigore tra le parti. Le parti si impegnano ad includere detti reati in qualsiasi futuro trattato di estradizione che dovessero stipulare tra loro. 2. Qualora uno Stato parte, che subordini l’estradizione all’esistenza di un trattato, riceva una richiesta di estradizione da parte di un altro Stato parte con il quale non abbia stipulato alcun trattato in materia, suddetto Stato può considerare la presente convenzione quale base giuridica per la concessione dell’estradizione, relativamente ai reati ivi contemplati. L’estradizione è soggetta alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato che ha ricevuto la richiesta. 3. Gli Stati parti, che non subordinano l’estradizione all’esistenza di uno specifico trattato in materia, riconoscono tra loro i predetti reati come passibili di estradizione, nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato che ha ricevuto la richiesta. 4. Ai fini dell’estradizione tra gli Stati parti, ciascun reato è considerato come perpetrato non soltanto nel luogo in cui si è verificato ma anche nel territorio degli Stati parti tenuti ad esercitare la loro giurisdizione in conformità all’articolo 8, paragrafo 1. Articolo 11 bis Ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria tra le parti, nessuno dei reati di cui all’articolo 7 è considerato un reato politico ovvero associato a un reato politico o ispirato da motivi politici. La richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria presentata per un simile reato non può pertanto essere rifiutata adducendo come unica giustificazione il fatto che si tratti di reato politico ovvero di reato associato a un reato politico o di reato ispirato da motivi politici. Articolo 11 ter Nulla nella presente convenzione obbliga uno Stato parte a dare seguito a una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria se lo Stato ha valido motivo di credere che tale richiesta, per i reati di cui all’articolo 7, sia stata presentata per perseguire o punire una persona in ragione della razza, religione, nazionalità, origine etnica o delle opinioni politiche, oppure se ritiene che dare seguito alla richiesta possa pregiudicare la situazione della persona per una di queste ragioni. Articolo 12 Qualsiasi persona, nei cui confronti venga avviato un procedimento a causa di uno dei reati di cui all’articolo 7, beneficia di trattamento imparziale in tutti i gradi del procedimento. Articolo 13 1. Le parti si accordano la più completa assistenza giudiziaria possibile in tutti i casi di procedimento penale avente per oggetto i reati di cui all’articolo 7, compresa la possibilità di fornire gli elementi di prova a loro disposizione necessari al procedimento. In ogni caso la legge applicabile è quella dello Stato che ha ricevuto la richiesta. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, non interferiscono con gli obblighi derivanti da qualunque altro trattato, bilaterale o multilaterale, che disciplina o disciplinerà, totalmente o parzialmente, l’assistenza giudiziaria in materia penale. Articolo 13 bis Nulla nella presente convenzione pregiudica il trasferimento di tecnologie nucleari a fini pacifici, effettuato al fine di potenziare il sistema di protezione fisica di materie e impianti nucleari. Articolo 14 1. Ogni parte informa il depositario circa le leggi ed i regolamenti emanati in attuazione della presente convenzione. Il depositario comunica periodicamente tali informazioni a tutte le parti. 2. Lo Stato parte, sul cui territorio viene perseguito il presunto autore di un reato, comunica, per quanto possibile, in primo luogo agli Stati direttamente interessati il risultato finale del procedimento. Inoltre comunica il risultato finale anche al depositario che provvede a comunicarlo a tutti gli Stati. 3. Allorché il reato riguardi materie nucleari in fase di utilizzazione, stoccaggio o trasporto sul territorio nazionale e sia il presunto autore del reato che le materie nucleari restino all’interno del territorio dello Stato parte in cui il reato è stato commesso, ovvero allorché un reato riguardi un impianto nucleare e il presunto autore del reato resti all’interno del territorio nazionale dello Stato parte in cui il reato è stato commesso, nulla nella presente convenzione può essere interpretato come facente obbligo a detto Stato parte di fornire informazioni sul relativo procedimento penale. Articolo 15 Gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante della convenzione stessa. Articolo 16 1. Cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’emendamento adottato l’ 8 luglio 2005, il depositario convoca una conferenza degli Stati parti per esaminare l’applicazione della presente convenzione e valutare l’adeguatezza del preambolo, dei dispositivi e degli allegati alla luce della situazione esistente in quel momento. 2. Successivamente, ad intervalli di almeno cinque anni, la maggioranza degli Stati parti può ottenere la convocazione di ulteriori conferenze con lo stesso obiettivo, presentando al depositario una richiesta in tal senso. Articolo 17 1. In caso di controversia tra due o più Stati parti circa l’interpretazione o l’applicazione della convenzione, tali Stati si consultano al fine di risolvere la controversia stessa mediante negoziato o altro mezzo pacifico accettabile da tutte le parti della controversia. 2. Ogni controversia di tale tipo, che non possa essere risolta come previsto al paragrafo 1, è sottoposta, su richiesta di una delle parti, ad arbitrato o è rinviata per decisione alla Corte internazionale di giustizia. Qualora, entro i sei mesi successivi alla richiesta di arbitrato, le parti della controversia non riescano ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato stesso, una delle parti può richiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia o al segretario generale delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto fra le richieste delle parti della controversia, prevale la richiesta fatta al segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Ogni parte può, all’atto della firma, ratifica, accettazione o approvazione della presente convenzione o al momento della sua adesione, dichiarare di non considerarsi vincolata dall’una o dall’altra o da entrambe le procedure di risoluzione delle controversie di cui al paragrafo 2. Gli altri Stati parti non sono vincolati dalla procedura di risoluzione di cui al paragrafo 2, nei confronti dello Stato parte che, su di essa, ha formulato la riserva. 4. Ogni parte, che abbia emesso una riserva in conformità al paragrafo 3, può, in qualsiasi momento, revocare detta riserva mediante notifica al depositario. Articolo 18 1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica a Vienna, nonché presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, dal 3 marzo 1980 fino alla data della sua entrata in vigore. 2. La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari. 3. Dopo la sua entrata in vigore, la presente convenzione resterà aperta all’adesione di tutti gli Stati. 4. a) La presente convenzione è aperta alla firma o all’adesione di organizzazioni internazionali e di organizzazioni regionali aventi carattere di integrazione o di altra natura, purché ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da Stati sovrani e possieda la competenza necessaria per la negoziazione, la conclusione e l’applicazione di accordi internazionali nelle materie disciplinate dalla presente convenzione. b) Per le questioni di loro competenza, tali organizzazioni, a nome proprio, esercitano i diritti e adempiono agli obblighi attribuiti dalla presente convenzione agli Stati parti. c) Nel momento in cui tale organizzazione diventa parte della presente convenzione, fornisce al depositario una dichiarazione indicante quali siano i propri Stati membri, nonché gli articoli della presente convenzione non applicabili nei suoi confronti. d) Tale organizzazione non dispone di alcun voto proprio oltre a quelli dei suoi Stati membri. 5. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario. Articolo 19 1. La presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, del ventunesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione. 2. Per ogni Stato che ratifichi la convenzione, l’accetti, l’approvi o vi aderisca successivamente al deposito del ventunesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, la convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito, da parte di tale Stato, del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Articolo 20 1. Fatto salvo l’articolo 16, uno Stato parte può proporre emendamenti alla presente convenzione. L’emendamento proposto è presentato al depositario, il quale lo comunica immediatamente a tutte le parti. Se la maggioranza degli Stati parti richiede al depositario di convocare una conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario stesso invita tutti gli Stati parti a prendere parte a tale conferenza che può avere inizio non prima di trenta giorni dall’invio delle convocazioni. Il depositario dà immediata comunicazione a tutti gli Stati parti di ogni emendamento adottato durante la conferenza da una maggioranza dei due terzi degli Stati stessi. 2. L’emendamento entra in vigore per ciascuno Stato parte che deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento il trentesimo giorno successivo alla data nella quale i due terzi degli Stati parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario. Successivamente, l’emendamento entra in vigore, per qualunque altro Stato parte, il giorno in cui detto Stato deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione dell’emendamento. Articolo 21 1. Ogni parte può denunciare la presente convenzione mediante notifica scritta inviata al depositario. 2. La denuncia ha effetto 180 giorni dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Articolo 22 Il depositario notifica immediatamente a tutti gli Stati: a) ogni firma della presente convenzione; b) ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; c) ogni riserva o revoca di riserva in conformità all’articolo 17; d) ogni comunicazione da parte di un’organizzazione in conformità all’articolo 18, paragrafo 4, lettera c); e) l’entrata in vigore della presente convenzione; f) l’entrata in vigore di ogni emendamento alla presente convenzione; e g) ogni denuncia effettuata in virtù dell’articolo 21. Articolo 23 L’originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che provvederà a trasmetterne copie autenticate a tutti gli Stati. ALLEGATO I Livelli di protezione fisica da applicare ai trasporti internazionali delle materie nucleari definite nell’allegato II 1. In fase di stoccaggio ai fini del trasporto nucleare internazionale, vanno applicati i livelli di protezione fisica qui sotto indicati: a) per le materie della categoria III, lo stoccaggio va effettuato in zona d’accesso controllato; b) per le materie della categoria II, lo stoccaggio va effettuato in una zona sottoposta a sorveglianza continua mediante guardie o dispositivi elettronici, circondata da una barriera fisica con un numero limitato di punti d’accesso adeguatamente controllati, o in qualsiasi zona con un equivalente livello di protezione fisica; c) per le materie della categoria I, lo stoccaggio va effettuato in zona protetta come per la categoria II, ma in cui inoltre l’accesso è consentito soltanto alle persone di cui è stata accertata l’affidabilità; inoltre, tale area è sottoposta alla sorveglianza di guardie che sono in stretta comunicazione con le forze d’intervento. Le misure specifiche prese in questo contesto devono avere come obiettivo il rilevamento e la prevenzione di qualsiasi attacco, accesso non autorizzato o rimozione non autorizzata delle materie nucleari. 2. In fase di trasporto nucleare internazionale, vanno applicati i livelli di protezione fisica seguenti: a) per le materie delle categorie II e III, il trasporto va effettuato adottando speciali precauzioni, tra cui accordi preliminari tra mittente, destinatario e vettore e accordo preliminare tra le persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione e alla regolamentazione degli Stati esportatore e importatore, in cui siano precisati la data, il luogo e le procedure per il trasferimento della responsabilità del trasporto; b) per le materie della categoria I, il trasporto va effettuato adottando le speciali precauzioni prescritte per le categorie II e III e, inoltre, sotto la sorveglianza continua di personale di scorta e in condizioni tali da assicurare una stretta comunicazione con le forze d’intervento; c) per l’uranio che si trova in natura in forme diverse da quelle di minerale o residui di minerale, la protezione per il trasporto di quantità superiori a 500 kg d’uranio comporta la previa comunicazione della spedizione, la quale dovrà indicare il modo di trasporto, l’ora d’arrivo prevista e la conferma dell’avvenuta ricezione della spedizione. ALLEGATO II Tabella classificazione di materie nucleari Materie | Forma | Categoria | I | II | III [3] | 1.Plutonio [1] | Non irradiato [2] | 2 kg o più | Meno di 2 kg ma più di 500 g | 500 g o meno ma più di 15 g | 2.Uranio 235 | Non irradiato [2] | | | | —Uranio arricchito al 20 % o più in 235U | 5 kg o più | Meno di 5 kg ma più di 1 kg | 1 kg o meno ma più di 15 g | —Uranio arricchito al 10 % o più, ma a meno del 20 %, in 235U | | 10 kg o più | Meno di 10 kg ma più di 1 kg | —Uranio arricchito rispetto allo stato naturale ma a meno del 10 % in 235U | | | 10 kg o più | 3.Uranio 233 | Non irradiato [2] | 2 kg o più | Meno di 2 kg ma più di 500 g | 500 g o meno ma più di 15 g | 4.Combustibile irraggiato | | | Uranio impoverito o naturale, torio o combustibile debolmente arricchito (meno del 10 % di contenuto fissile) [4] [5] | | [1] Tutto il plutonio escluso il plutonio con una concentrazione isotopica di plutonio-238 superiore all’80 %. [2] Materie non irradiate in un reattore o materie irradiate in un reattore ma con un livello di radiazione pari o inferiore a 1 Gy/h (1 rads/h) a un metro di distanza e senza schermo. [3] Per le quantità non facenti parte della categoria III e per l’uranio naturale occorre provvedere a una protezione fisica secondo una prassi di gestione prudente. [4] Nonostante questo sia il livello di protezione fisica raccomandato, gli Stati sono liberi di assegnare una categoria diversa dopo aver valutato le specifiche circostanze. [5] Gli altri combustibili che, dato il loro tenore originario in materie fissili, sono classificati come appartenenti alla categoria I o II prima dell’irradiazione possono passare alla categoria immediatamente inferiore qualora il livello di radiazione del combustibile superi 1 Gy/h (100 rads/h) a 1 metro di distanza e senza schermo. -------------------------------------------------- ALLEGATO 2 Dichiarazione della Comunità europea dell’energia atomica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4 e dell’articolo 17, paragrafo 3, della convenzione I seguenti Stati sono attualmente membri della Comunità europea dell’energia atomica: Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica federale di Germania, Repubblica di Estonia, Irlanda, Repubblica ellenica, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Granducato di Lussemburgo, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica d’Austria, Repubblica di Polonia, Repubblica del Portogallo, Romania, Repubblica di Slovenia, Repubblica slovacca, Repubblica di Finlandia, Regno di Svezia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. La Comunità dichiara che gli articoli da 8 a 13 e l’articolo 14, paragrafi 2 e 3, della convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari non sono ad essa applicabili. Inoltre, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, della convenzione, la Comunità dichiara altresì che, poiché solo gli Stati possono comparire in giudizio dinanzi alla Corte internazionale di giustizia, la Comunità è vincolata unicamente dalla procedura di arbitrato di cui all’articolo 17, paragrafo 2. -------------------------------------------------- ALLEGATO 3 PIENI POTERI Il sottoscritto, …, membro della Commissione europea responsabile per le relazioni esterne e la politica europea di vicinato, conferma con il presente atto che: sig./sig.ra. … capo della delegazione della Commissione europea presso le organizzazioni internazionali a Vienna è incaricato di depositare lo strumento di adesione alla convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti nucleari presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica a nome della Comunità europea dell’energia atomica. Bruxelles, --------------------------------------------------