23.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 279/15


DECISIONE N. 1/2007 DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO

del 14 giugno 2007

riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

(2007/676/CE)

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico del 23 marzo 2000 (1) (di seguito «la decisione n. 2/2000»), in particolare l'allegato III relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III della decisione n. 2/2000 stabilisce le norme d'origine per i prodotti originari del territorio delle parti all'accordo.

(2)

Ai sensi della dichiarazione comune V acclusa alla decisione n. 2/2000, il Comitato misto valuta la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle regole stabilite nelle note 2 e 3 dell'appendice II bis, sempreché sussistano le condizioni economiche che hanno giustificato l'istituzione di dette regole. Il 22 marzo 2004 il Comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2004 del Comitato misto UE-Messico (2) che proroga fino al 30 giugno 2006 l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000.

(3)

Si considera opportuno prorogare nuovamente, a titolo provvisorio, l'applicazione delle regole d'origine di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000, assicurando in tal modo la continuità dell'applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell'ambito di tale decisione.

(4)

Ai sensi della dichiarazione comune VI acclusa alla decisione n. 2/2000 il Comitato misto proroga oltre il 31 dicembre 2002 le regole d'origine istituite nella nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000, finché non sarà concluso l'attuale ciclo di negoziati multilaterali nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(5)

Con la decisione n. 1/2002 del Comitato misto UE-Messico del 20 dicembre 2002 (3) l'applicazione delle regole d'origine stabilite nella nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2004. I negoziati dell'Organizzazione mondiale del commercio non sono ancora terminati ed è quindi necessario prorogare nuovamente l'applicazione di queste norme d'origine, assicurando in tal modo la continuità dell'applicazione dei vantaggi reciproci previsti nell'ambito della decisione n. 2/2000.

(6)

Il metodo di gestione correntemente utilizzato per attribuire i contingenti annuali fissati nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alle voci SA (sistema armonizzato) da 5208 a 5212, 5407 e 5408, 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 esportati dalla Comunità in Messico deve essere modificato, sostituendo l'attuale sistema di aggiudicazione con un metodo basato sul principio «primo arrivato, primo servito» per semplificare l'accesso a tali contingenti e permettere un tasso di utilizzo più elevato.

(7)

Il metodo di gestione correntemente utilizzato per attribuire i contingenti annuali fissati nella nota 9 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alle voci SA da 6402 a 6404 esportati dalla Comunità in Messico deve essere modificato, sostituendo l'attuale sistema di aggiudicazione con un metodo basato sul principio «primo arrivato, primo servito» per semplificare l'accesso a tali contingenti e permettere un tasso di utilizzo più elevato.

(8)

La regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 1904 deve essere modificata per permettere l'uso di granturco non originario del tipo Zea indurata nella fabbricazione di prodotti di questa voce.

(9)

La regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III alla decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 7601 deve essere modificata per permettere l'acquisizione del carattere originario con diversi processi di fabbricazione,

DECIDE:

Articolo 1

Le regole d'origine di cui alle note 2 e 3 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 si applicano fino al 30 giugno 2009 in sostituzione delle norme d'origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III di tale decisione.

Articolo 2

Le regole d'origine di cui alla nota 4 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 si applicano fino alla conclusione dell'attuale ciclo di negoziati dell'OMC in sostituzione delle regole d'origine stabilite nell'appendice II dell'allegato III di tale decisione.

Articolo 3

1.   Il testo delle note a piè di pagina nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 relative ai prodotti classificati alle voci SA da 5208 a 5212, 5407 e 5408, 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato I della presente decisione.

2.   Nell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000, è aggiunta una nuova nota 13 il cui testo è contenuto nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 4

Il testo della nota 9 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 5

Il testo della regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 1904 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato III della presente decisione.

Articolo 6

Il testo della regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 7601 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato IV della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore alla data dello scambio tra le parti delle notifiche scritte attestanti il completamento delle rispettive procedure legali.

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2007.

Per il Comitato misto

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10, e GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1 (allegati). Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 3/2004 del Comitato misto UE-Messico (GU L 293 del 16.9.2004, pag. 15).

(2)  GU L 113 del 20.4.2004, pag. 60.

(3)  GU L 44 del 18.2.2003, pag. 97.


ALLEGATO I

(di cui all'articolo 3)

Testo delle note a piè di pagina all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 relative ai prodotti classificati alle voci SA da 5208 a 5212, 5407 e 5408 da 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811

Nota a piè di pagina delle voci SA da 5208 a 5212

La regola della stampa s'applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo pari a 2 000 000 m2. Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio «primo arrivato, primo servito». Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

Nota a piè di pagina delle voci SA 5407 e 5408

La regola della stampa s'applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo pari a 3 500 000 m2. Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio «primo arrivato, primo servito». Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

Nota a piè di pagina delle voci SA da 5512 a 5516

La regola della stampa s'applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo pari a 2 000 000 m2. Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio «primo arrivato, primo servito». Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

Nota a piè di pagina delle voci SA 5801, 5806 e 5811

Per le voci SA 5801, 5806 e 5811, la regola della stampa si applica unicamente alle esportazioni della Comunità verso il Messico fino ad esaurimento del contingente totale annuo di 500 000 m2. Detto contingente sarà attribuito dalle autorità messicane sulla base del principio «primo arrivato, primo servito». Cfr. nota 13 dell'appendice II bis.

Testo della nota 13 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000

Nota 13

Il Messico attribuisce il beneficio dei contingenti annuali indicati all'appendice II per i prodotti classificati alle voci SA da 5208 a 5212, 5407 e 5408, da 5512 a 5516, 5801, 5806 e 5811 sulla base del principio «primo arrivato, primo servito».

Nel 2009 il Comitato misto riesamina i contingenti annuali per adeguarli sulla base dell'esperienza di gestione e dei flussi commerciali bilaterali.


ALLEGATO II

(di cui all'articolo 4)

Testo della nota 9 dell'appendice II bis dell'allegato III della decisione n. 2/2000

Nota 9

Voci SA 6402, 6403 e 6404

Voce SA

Designazione dei prodotti

Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) oppure (4)

da 6402 a 6404

Calzature di materie plastiche, di cuoio naturale e di materiali tessili

Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

 

Questa regola conferisce il carattere originario esclusivamente alle merci esportate dalla CE in Messico nell'ambito dei contingenti annuali previsti per ciascuna voce:

6402

120 000 paia

6403, esclusivamente per paia aventi un valore doganale superiore a 20 USD

250 000 (paia da donna)

250 000 (paia da uomo)

125 000 (paia per bambini)

6404

120 000 paia

Tali contingenti saranno attribuiti dal Messico secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

Nel 2009 il Comitato misto riesamina le condizioni di cui alla presente nota per adeguarle, in funzione dell'esperienza nella gestione dei contingenti, al fine di sfruttare al meglio le possibilità commerciali offerte.


ALLEGATO III

(di cui all'articolo 5)

Regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 1904

Voce SA

Designazione dei prodotti

Lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotto originario

(1)

(2)

(3) oppure (4)

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini); precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Produzione:

a partire da materiali non classificati alla voce 1806,

in cui tutti i cereali e la farina utilizzati (eccetto il frumento duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti,

in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

 


ALLEGATO IV

(di cui all'articolo 6)

Regola d'origine di cui all'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 per i prodotti classificati alla voce SA 7601

Voce SA

Designazione dei prodotti

Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3) oppure (4)

7601

Alluminio greggio

Produzione:

a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quella del prodotto, e

in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

oppure

Produzione mediante trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o da cascami e rottami di alluminio