8.5.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 124/11


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 152/2007

del 7 dicembre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 138/2007 del 26 ottobre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, concernente l’autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione n. 623/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, recante modifica della direttiva 2002/2/CE, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione degli alimenti composti per animali (4).

(5)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue:

1)

Dopo il punto 1zzzr [Regolamento (CE) n. 537/2007 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«1zzzs.

32007 R 0538: Regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all’autorizzazione di un nuovo impiego dell’Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 16).

1zzzt.

32007 R 0634: Regolamento (CE) n. 634/2007 della Commissione, del 7 giugno 2007, concernente l’autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 come additivo per mangimi (GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 14).»;

2)

al sedicesimo trattino (Direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del punto 5 (Direttiva 79/373/CEE del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32007 D 0623: Decisione n. 623/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 23).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 538/2007 e (CE) n. 634/2007 e della decisione n. 623/2007/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l'8 dicembre 2007, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 100 del 10.4.2008, pag. 62.

(2)  GU L 128 del 16.5.2007, pag. 16.

(3)  GU L 146 dell’8.6.2007, pag. 14.

(4)  GU L 154 del 14.6.2007, pag. 23.

(5)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.