10.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 100/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 135/2007

del 26 ottobre 2007

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 99/2007, del 28 settembre 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 446/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che abroga una serie di decisioni relative ai sottoprodotti di origine animale (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica taluni allegati del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione da paesi terzi di sottoprodotti di origine animale (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasformazione dei sottoprodotti di origine ittica e i documenti commerciali per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale (12).

(13)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2067/2005 della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale (13).

(14)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 209/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 quanto alla proroga delle misure transitorie concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

(15)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1192/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri (15).

(16)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1678/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 92/2005 per quanto riguarda modalità alternative di eliminazione e di utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale (16).

(17)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1877/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 878/2004 che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (17).

(18)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio (18).

(19)

Il regolamento (CE) n. 1774/2002 abroga la direttiva 90/667/CE del Consiglio (19), la decisione 95/348/CE del Consiglio (20) e la decisione 1999/534/CE del Consiglio (21), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(20)

Il regolamento (CE) n. 446/2004 abroga le decisioni 92/562/CEE (22), 97/735/CE (23) e 2001/25/CE (24), che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.

(21)

La presente decisione non si applica al Liechtenstein.

(22)

La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1774/1999, (CE) n. 808/2000, (CE) n. 809/2003, (CE) n. 810/2003, (CE) n. 811/2003, (CE) n. 446/2004, (CE) n. 668/2004, (CE) n. 878/2004, (CE) n. 92/2005, (CE) n. 93/2005, (CE) n. 2067/2005, (CE) n. 209/2006, (CE) n. 1192/2006, (CE) n. 1678/2006, (CE) n. 1877/2006 e (CE) n. 2007/2006 e della direttiva 2002/33/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 ottobre 2007, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche (25) previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 47 del 21.2.2008, pag. 10.

(2)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(3)  GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

(4)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

(5)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10.

(6)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12.

(7)  GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14.

(8)  GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 62.

(9)  GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1.

(10)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62.

(11)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27.

(12)  GU L 19 del 21.1.2005, pag. 34.

(13)  GU L 331 del 17.12.2005, pag. 12.

(14)  GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 32.

(15)  GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10.

(16)  GU L 314 del 15.11.2006, pag. 4.

(17)  GU L 360 del 19.12.2006, pag. 133.

(18)  GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98.

(19)  GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.

(20)  GU L 202 del 26.8.1995, pag. 8.

(21)  GU L 204 del 4.8.1999, pag. 37.

(22)  GU L 359 del 9.12.1992, pag. 23.

(23)  GU L 294 del 28.10.1997, pag. 7.

(24)  GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 16.

(25)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell’allegato I dell’accordo è modificato come segue.

1)

dopo il punto 9a (decisione 1999/534/CE del Consiglio) della parte 7.1 è aggiunto il seguente punto:

«9b.

32002 R 1774: regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1), modificato da:

32003 R 0808: regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003 (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1),

32004 R 0668: regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1), modificato dalla GU L 109 del 22.4.2006, pag. 12,

32005 R 0092: regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27),

32005 R 0093: regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione del 19 gennaio 2005 (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 34).»;

2)

il titolo «Rifiuti di origine animale, agenti patogeni» della parte 7.1 è sostituito dal titolo «Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»;.

3)

nei punti 2 (direttiva 90/425/CEE del Consiglio) della parte 1.1, 7 (direttiva 92/118/CE del Consiglio) della parte 5.1 e 16 (direttiva 92/118/CE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32002 L 0033: direttiva 2002/33/CE del Parlamento e del Consiglio, del 21 ottobre 2002 (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).»;

4)

dopo il punto 33 (decisione 2006/478/CE del Consiglio) della parte 7.2 sono inseriti i seguenti punti:

«34.

32003 R 0809: regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 10), modificato da:

32006 R 0209: regolamento (CE) n. 209/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 32).

35.

32003 R 0810: regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 12), modificato da:

32006 R 0209: regolamento (CE) n. 209/2006 della Commissione, del 7 febbraio 2006 (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 32).

36.

32003 R 0811: regolamento (CE) n. 811/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il divieto di riciclaggio all'interno della specie relativamente ai pesci, nonché il sotterramento e la combustione di sottoprodotti di origine animale ed alcuni provvedimenti transitori (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14).

37.

32004 R 0446: regolamento (CE) n. 446/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che abroga una serie di decisioni relative ai sottoprodotti di origine animale (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 62).

38.

32004 R 0878: regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62), modificato da:

32006 R 1877: regolamento (CE) n. 1877/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 133).

39.

32005 R 0092: regolamento (CE) n. 92/2005 della Commissione, del 19 gennaio 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di eliminazione e l'utilizzazione dei sottoprodotti di origine animale e recante modifica dell’allegato VI dello stesso regolamento per quanto riguarda la trasformazione in impianti di produzione di biogas e il trattamento dei grassi fusi (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27), modificato da:

32005 R 2067: regolamento (CE) n. 2067/2005 della Commissione, del 16 dicembre 2005 (GU L 331 del 17.12.2005, pag. 12),

32006 R 1678: regolamento (CE) n. 1678/2006 della Commissione, del 14 novembre 2006 (GU L 314 del 15.11.2006, pag. 4).

40.

32006 R 1192: regolamento (CE) n. 1192/2006 della Commissione, del 4 agosto 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di impianti approvati negli Stati membri (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10).

41.

32006 R 2007: regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’importazione e il transito di taluni prodotti intermedi derivati da materiali di categoria 3 destinati ad usi tecnici per la fabbricazione di dispositivi medici, prodotti per la diagnosi in vitro e reagenti di laboratorio (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).»;

5)

il testo dei punti 9 (direttiva 90/667/CEE del Consiglio) e 9a (decisione 1999/534/CE del Consiglio) della parte 7.1 e dei punti 7 (decisione 92/562/CEE della Commissione) e 11 (decisione 95/348/CE del Consiglio) della parte 7.2 è soppresso.