21.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 47/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 103/2007

del 28 settembre 2007

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua tale accordo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 79/2007 del 6 luglio 2007 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la raccomandazione 2006/583/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla prevenzione e sulla riduzione delle Fusarium-tossine in cereali e prodotti derivati (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che modifica l'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'elenco degli ingredienti che devono essere citati in ogni caso sull'etichettatura dei prodotti alimentari (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di atrazina, lambda-cialotrina, femmedifam, metomil, linuron, penconazolo, pimetrozina, bifentrin e abamectina (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/12/CE della Commissione, del 26 febbraio 2007, che modifica alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007, che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007, che modifica taluni allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di acetamiprid, thiacloprid, imazosulfuron, metossifenozide, S-metolachlor, milbemectin e tribenuron (9),

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo è così modificato:

1)

al punto 13 (direttiva 76/895/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0008: direttiva 2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 9).»;

2)

al punto 18 (direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32006 L 0142: direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006 (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110).»;

3)

al punto 38 (direttiva 86/362/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32007 L 0007: direttiva 2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007 (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 19),

32007 L 0008: direttiva 2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 9),

32007 L 0011: Direttiva 2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 26).»;

4)

al punto 39 (direttiva 86/363/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«—

32007 L 0011: direttiva 2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 26).»;

5)

al punto 54 (direttiva 90/642/CEE del Consiglio) sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32007 L 0007: direttiva 2007/7/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007 (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 19),

32007 L 0012: direttiva 2007/12/CE della Commissione, del 26 febbraio 2007 (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 75),

32007 L 0008: direttiva 2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 9),

32007 L 0009: direttiva 2007/9/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 17),

32007 L 0011: direttiva 2007/11/CE della Commissione, del 21 febbraio 2007 (GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 26).»;

6)

dopo il punto 54zzza (direttiva 2006/125/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«54zzzb.

32006 R 2023: regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75).»;

7)

alla rubrica «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO», dopo il punto 60 (raccomandazione 2005/108/CE della Commissione) è aggiunto il seguente punto:

«61.

32006 H 0583: raccomandazione 2006/583/CE della Commissione, del 17 agosto 2006, sulla prevenzione e sulla riduzione delle Fusarium-tossine in cereali e prodotti derivati (GU L 234 del 29.8.2006, pag. 35).»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 2023/2006, delle direttive 2006/142/CE, 2007/7/CE, 2007/12/CE, 2007/8/CE, 2007/9/CE e 2007/11/CE e della raccomandazione 2006/583/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 settembre 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (10) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  GU L 328 del 13.12.2007, pag. 18.

(2)  GU L 234 del 29.8.2006, pag. 35.

(3)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 110.

(4)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 75.

(5)  GU L 43 del 15.2.2007, pag. 19.

(6)  GU L 59 del 27.2.2007, pag. 75.

(7)  GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 9.

(8)  GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 17.

(9)  GU L 63 dell'1.3.2007, pag. 26.

(10)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.