Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio - Yhteisesti hyväksytty pöytäkirjamerkintä - Dichiarazioni - Protocollo
Gazzetta ufficiale n. L 300 del 17/11/2007 pag. 0052 - 0070
20071026 Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio LA COMUNITÀ EUROPEA, da una parte, e LA FEDERAZIONE RUSSA, dall’altra, parti del presente accordo, CONSIDERANDO che l’accordo di partenariato e di cooperazione (di seguito "APC") che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra [1], è entrato in vigore il 1o dicembre 1997; CONSIDERANDO che le parti desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità europea (di seguito "la Comunità") e la Federazione russa (di seguito "la Russia"); CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 21 dell’APC, gli scambi dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, di seguito "CECA", sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III, fatta eccezione per l’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo; CONSIDERANDO che il presente accordo è quello di cui all’articolo 21 dell’APC; TENENDO PRESENTI il processo di adesione della Russia all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il sostegno della Comunità all’integrazione della Russia nel sistema commerciale internazionale; CONSIDERANDO che nel periodo dal 1995 al 2006 gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi, è opportuno stipulare un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti; CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto sul carbone e sull’acciaio in conformità del protocollo 1 dell’APC, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio dell’ex CECA. 2. Il commercio dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I può essere assoggettato a limiti quantitativi. 3. Il commercio dei prodotti di acciaio non riportati nell’allegato I non è soggetto a limiti quantitativi. 4. Le disposizioni pertinenti dell’APC si applicano ai prodotti di acciaio e alle questioni non contemplati dal presente accordo. Articolo 2 1. Nel periodo di validità del presente accordo, le parti accettano di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario i limiti quantitativi indicati nell’allegato II per le esportazioni russe nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A accluso al presente accordo. 2. Le parti decidono che, dal 1o gennaio 2007 all’entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella Comunità dei prodotti russi di cui all’allegato I saranno detratte dai limiti quantitativi di cui all’allegato II. 3. È autorizzata l’importazione di quantitativi superiori a quelli indicati nell’allegato II quando l’impossibilità per l’industria siderurgica comunitaria di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all’allegato I. Su richiesta dell’una o dell’altra parte contraente, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l’entità della penuria in base a elementi di prova obiettivi. In funzione dell’esito delle consultazioni, la Comunità avvia le proprie procedure interne onde aumentare i limiti quantitativi di cui all’allegato II. 4. Qualora i paesi candidati aderiscano all’Unione europea prima che sia concluso il presente accordo, le parti valutano l’opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all’allegato II. Articolo 3 1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di cui all’allegato I sono soggette alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione, rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro previa presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Russia, e di una prova dell’origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A accluso al presente accordo. 2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di cui all’allegato I non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all’allegato II purché si dichiari che tali prodotti sono destinati a essere riesportati, tali e quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità. 3. I limiti quantitativi non utilizzati nel corso del primo anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l’anno di calendario successivo fino al 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell’allegato II per il gruppo di prodotti in questione per l’anno in cui non sono stati utilizzati. La Russia notifica alla Comunità, entro il 31 marzo dell’anno successivo, se intende avvalersi della presente disposizione. 4. È possibile trasferire fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti a uno o più gruppi della stessa categoria (SA o SB). Sono inoltre consentiti i trasferimenti tra le categorie SA e SB entro un limite di 25000 tonnellate. Inoltre, in seguito all’accordo tra le parti, è possibile trasferire tra le categorie SA e SB fino a un massimo di altre 25000 tonnellate. In seguito alla richiesta della Russia di trasferire queste ulteriori 25000 tonnellate, la Comunità comunica la propria decisione alla Russia entro un termine ragionevole, possibilmente entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Questi trasferimenti possono aver luogo una volta in un anno di calendario. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l’anno di calendario in corso. Se intende avvalersi della presente disposizione, la Russia ne informa la Comunità entro e non oltre il 1o maggio. Articolo 4 1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso e di elusione: - le autorità della Comunità notificano alla Russia entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni d’importazione rilasciate nel corso del mese precedente, - le autorità russe notificano alla Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente. In caso di notevoli divergenze ciascuna parte contraente può chiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni che sono avviate senza indugio. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo la Comunità e la Russia convengono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l’indagine e l’adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d’origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci oppure con altri mezzi. La Comunità e la Russia convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti. 3. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, la Comunità può chiedere consultazioni con la Russia che saranno avviate senza indugio. 4. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, la Russia provvede, in via cautelare e previa presentazione di prove sufficienti dell’elusione, a far applicare gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi concordati durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 per l’anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l’anno successivo se il limite per l’anno in corso è esaurito. 5. Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto: a) se esistono prove sufficienti che i prodotti contemplati dal presente accordo originari della Russia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi ivi fissati; b) se viene sufficientemente dimostrata l’esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla loro descrizione o classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione. 6. Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all’elusione del presente accordo. Articolo 5 1. I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I non vengono suddivisi dalla Comunità in quote regionali. 2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e la perdita dei clienti tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio. 3. La Russia si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l’anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio. 4. Oltre all’obbligo di cui al paragrafo 3, qualora le licenze rilasciate dalle autorità russe abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l’anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni riguardo ai limiti quantitativi per quell’anno. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità russe possono continuare a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti di cui all’allegato I purché non superino i quantitativi indicati nell’allegato II. Articolo 6 1. Se un prodotto indicato nell’allegato I viene importato dalla Russia nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce alla Russia tutte le informazioni utili onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio. 2. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest’ultima può avvalersi del diritto di prendere misure di salvaguardia a norma dell’APC. 3. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l’articolo 18 dell’APC. Articolo 7 1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (di seguito "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti di cui all’allegato I e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi per i prodotti di cui all’allegato II. 2. L’origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata alla Russia e non riduce i limiti quantitativi di cui al presente accordo. Nel protocollo A accluso al presente accordo figurano le procedure per il controllo dell’origine dei suddetti prodotti. Articolo 8 1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni d’importazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati i dati statistici disponibili sul commercio dei prodotti di cui all’allegato I, tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze di esportazione e le autorizzazioni d’importazione rilasciate a norma dell’articolo 3, nonché le statistiche sulle importazioni e le esportazioni dei prodotti in questione. 2. Ciascuna parte contraente può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati. Articolo 9 1. Fatte salve le disposizioni relative alle consultazioni previste dagli articoli precedenti in caso di circostanze specifiche, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall’applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti. 2. Quando il presente accordo prevede l’avvio immediato di consultazioni, le parti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo. 3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni: - ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all’altra parte contraente, - se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni, - le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta, - le consultazioni mirano a trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall’avvio, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti. Articolo 10 1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2008, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e purché non sia denunciato o risolto in conformità dei paragrafi 3 o 4. Dopo il 31 dicembre 2008 il presente accordo viene rinnovato automaticamente ogni anno a meno che una parte non notifichi all’altra parte per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza, l’intenzione di denunciare l’accordo. A ogni rinnovo annuale, i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti vengono aumentati del 2,5 %. 2. Ciascuna parte contraente può proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente accordo che devono essere approvate dall’altra parte ed entrano in vigore secondo le modalità concordate. 3. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l’accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti stabiliti sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo. 4. Qualora la Russia dovesse aderire all’OMC prima che scada il presente accordo, quest’ultimo sarà risolto a decorrere dalla data di adesione. 5. Gli allegati, il verbale concordato, le dichiarazioni e il protocollo A acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede. Изготвено в Мафра на двадесет и шести октомври, две хиляди и седма година. Hecho en Mafra, el veintiseis de octubre de dos mil siete. V Mafře dne dvacátého šestého října dva tisíce sedm. Udfærdiget i Mafra, den seksogtyvende oktober to tusind og syv. Geschehen zu Mafra am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendsieben. Sõlmitud Mafras kahekümne kuuendal oktoobril kahe tuhande seitsmendal aastal. Έγινε στη Μάφρα, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά. Done at Mafra on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and seven. Fait à Mafra, le vingt-six octobre deux mille sept. Fatto a Mafra, addì ventisei ottobre duemilasette. Mafrā, divi tūkstoši septītā gada divdesmit sestajā oktobrī. Priimta Mafroje, du tūkstančiai septintųjų metų spalio dvidešimt šeštą dieną. Kelt Mafrában, a kétezer-hetedik év október havának huszonhatodik napján. Magħmul f'Mafra, fis- sitta u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sebgħa. Gedaan te Mafra, de zesentwintigste oktober tweeduizendzeven. Sporządzono w Mafrze dnia dwudziestego szóstego października dwa tysiące siódmego roku. Feito em Mafra, em vinte e seis de Outubro de dois mil e sete. Întocmit la Mafra la douăzeci și șase octombrie două mii șapte. V Mafre dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícsedem. V Mafri, šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedem. Tehty Mafrassa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän. Som skedde i Mafra den tjugosjätte oktober år tjugohundrasju. Совершено в г. Мафра двадцать шестого октября 2007 г. За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunitá Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar За Европейскoe coобщнeстbo +++++ TIFF +++++ +++++ TIFF +++++ За Руската Федерация Por la Federación de Rusia Za Ruskou federaci For Den Russiske Føderation Für die Russische Föderation Venemaa Föderatsiooni nimel Για τη Ρωσική Ομοσπονδία For the Russian Federation Pour la Fédération de Russie Per la Federazione russa Krievijas Federācijas vārdā Rusijos Federacijos vardu Az Orosz Föderáció részéről Għall-Federazzjoni Russa Voor de Russische Federatie W imieniu Federacji Rosyjskiej Pela Federação da Rússia Pentru Federația Rusă Za Ruskú federáciu Za Rusko federacijo Venäjän federaation puolesta På ryska federationen vägnar За Pоссийскую Федерацико +++++ TIFF +++++ [1] GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3. -------------------------------------------------- 20071026 ALLEGATO I SA. prodotti laminati piatti SA1. Arrotolati 7208100000 7208250000 7208260000 7208270000 7208360000 7208370010 7208370090 7208380010 7208380090 7208390010 7208390090 7211140010 7211190010 7219110000 7219121000 7219129000 7219131000 7219139000 7219141000 7219149000 7225303010 7225401510 7225502010 7225301000 7225309000 SA2. Lamiera pesante 7208400010 7208512010 7208512091 7208512093 7208512097 7208512098 7208519100 7208519810 7208519891 7208519899 7208529100 7208521000 7208529900 7208531000 7211130000 SA3. Altri prodotti laminati piatti 7208400090 7208539000 7208540000 7208908010 7209150000 7209161000 7209169000 7209171000 7209179000 7209181000 7209189100 7209189900 7209250000 7209261000 7209269000 7209271000 7209279000 7209281000 7209289000 7209908010 7210110010 7210122010 7210128010 7210200010 7210300010 7210410010 7210490010 7210500010 7210610010 7210690010 7210701010 7210708010 7210903010 7210904010 7210908091 7211140090 7211190090 7211233091 7211238091 7211290010 7211908010 7212101000 7212109011 7212200011 7212300011 7212402010 7212402091 7212408011 7212502011 7212503011 7212504011 7212506111 7212506911 7212509013 7212600011 7212600091 7219211000 7219219000 7219221000 7219229000 7219230000 7219240000 7219310000 7219321000 7219329000 7219331000 7219339000 7219341000 7219349000 7219351000 7219359000 7225401290 7225409000 SA4. Prodotti legati 7226200010 7226912000 7226919100 7226919900 7226997010 SA5. Lamiere quarto legate 7225401230 7225404000 7225406000 7225990010 SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati 7225508000 7225910010 7225920010 7226920010 SB. Prodotti lunghi SB1. Barre 7207198010 7207208010 7216311000 7216319000 7216321100 7216321900 7216329100 7216329900 7216331000 7216339000 SB2. Vergella 7213100000 7213200000 7213911000 7213912000 7213914100 7213914900 7213917000 7213919000 7213991000 7213999000 7221001000 7221009000 7227100000 7227200000 7227901000 7227905000 7227909500 SB3. Altri prodotti lunghi 7207191210 7207191291 7207191299 7207205200 7214200000 7214300000 7214911000 7214919000 7214991000 7214993100 7214993900 7214995000 7214997100 7214997900 7214999500 7215900010 7216100000 7216210000 7216220000 7216401000 7216409000 7216501000 7216509100 7216509900 7216990010 7218992000 7222111100 7222111900 7222118100 7222118900 7222191000 7222199000 7222309710 7222401000 7222409010 7224900289 7224903100 7224903800 7228102000 7228201010 7228201091 7228209110 7228209190 7228302000 7228304100 7228304900 7228306100 7228306900 7228307000 7228308900 7228602010 7228608010 7228701000 7228709010 7228800010 7228800090 7301100000 -------------------------------------------------- 20071026 ALLEGATO II LIMITI QUANTITATIVI Nota: SA e SB sono categorie di prodotti. Da SA1 a SA6 e da SB1 e SB3 sono gruppi di prodotti. (in tonnellate) | Prodotti | 2007 | 2008 | SA. Prodotti laminati piatti SA1. Arrotolati | 1042090 | 1035000 | SA2. Lamiera pesante | 270820 | 275000 | SA3. Altri prodotti laminati piatti | 565770 | 595000 | SA4. Prodotti legati | 94860 | 105000 | SA5. Lamiere quarto legate | 20460 | 25000 | SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati | 105000 | 110000 | SB. Prodotti lunghi SB1. Barre | 55800 | 55000 | SB2. Vergella | 275000 | 324000 | SB3. Altri prodotti lunghi | 474200 | 507000 | --------------------------------------------------