22007A1117(01)

Accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio - Yhteisesti hyväksytty pöytäkirjamerkintä - Dichiarazioni - Protocollo

Gazzetta ufficiale n. L 300 del 17/11/2007 pag. 0052 - 0070


20071026

Accordo

tra la Comunità europea e la Federazione russa sul commercio di determinati prodotti di acciaio

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA FEDERAZIONE RUSSA,

dall’altra,

parti del presente accordo,

CONSIDERANDO che l’accordo di partenariato e di cooperazione (di seguito "APC") che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall’altra [1], è entrato in vigore il 1o dicembre 1997;

CONSIDERANDO che le parti desiderano promuovere un equo e ordinato sviluppo del commercio dei prodotti di acciaio tra la Comunità europea (di seguito "la Comunità") e la Federazione russa (di seguito "la Russia");

CONSIDERANDO che, a norma dell’articolo 21 dell’APC, gli scambi dei prodotti di acciaio contemplati dal trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, di seguito "CECA", sono disciplinati dalle disposizioni del titolo III, fatta eccezione per l’articolo 15, e dalle disposizioni di un accordo;

CONSIDERANDO che il presente accordo è quello di cui all’articolo 21 dell’APC;

TENENDO PRESENTI il processo di adesione della Russia all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il sostegno della Comunità all’integrazione della Russia nel sistema commerciale internazionale;

CONSIDERANDO che nel periodo dal 1995 al 2006 gli scambi di determinati prodotti di acciaio sono stati disciplinati da accordi, è opportuno stipulare un nuovo accordo per tener conto delle mutate relazioni tra le parti;

CONSIDERANDO che il presente accordo dovrebbe essere accompagnato dalla cooperazione tra le parti nel settore delle industrie siderurgiche, prevedendo adeguati scambi di informazioni in seno al gruppo di contatto sul carbone e sull’acciaio in conformità del protocollo 1 dell’APC,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio dell’ex CECA.

2. Il commercio dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I può essere assoggettato a limiti quantitativi.

3. Il commercio dei prodotti di acciaio non riportati nell’allegato I non è soggetto a limiti quantitativi.

4. Le disposizioni pertinenti dell’APC si applicano ai prodotti di acciaio e alle questioni non contemplati dal presente accordo.

Articolo 2

1. Nel periodo di validità del presente accordo, le parti accettano di instaurare e di mantenere per ciascun anno di calendario i limiti quantitativi indicati nell’allegato II per le esportazioni russe nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A accluso al presente accordo.

2. Le parti decidono che, dal 1o gennaio 2007 all’entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella Comunità dei prodotti russi di cui all’allegato I saranno detratte dai limiti quantitativi di cui all’allegato II.

3. È autorizzata l’importazione di quantitativi superiori a quelli indicati nell’allegato II quando l’impossibilità per l’industria siderurgica comunitaria di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all’allegato I. Su richiesta dell’una o dell’altra parte contraente, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l’entità della penuria in base a elementi di prova obiettivi. In funzione dell’esito delle consultazioni, la Comunità avvia le proprie procedure interne onde aumentare i limiti quantitativi di cui all’allegato II.

4. Qualora i paesi candidati aderiscano all’Unione europea prima che sia concluso il presente accordo, le parti valutano l’opportunità di aumentare i limiti quantitativi di cui all’allegato II.

Articolo 3

1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di cui all’allegato I sono soggette alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione, rilasciata dall’autorità competente di uno Stato membro previa presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità della Russia, e di una prova dell’origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A accluso al presente accordo.

2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di cui all’allegato I non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all’allegato II purché si dichiari che tali prodotti sono destinati a essere riesportati, tali e quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

3. I limiti quantitativi non utilizzati nel corso del primo anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l’anno di calendario successivo fino al 7 % del limite quantitativo corrispondente indicato nell’allegato II per il gruppo di prodotti in questione per l’anno in cui non sono stati utilizzati. La Russia notifica alla Comunità, entro il 31 marzo dell’anno successivo, se intende avvalersi della presente disposizione.

4. È possibile trasferire fino al 7 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti a uno o più gruppi della stessa categoria (SA o SB). Sono inoltre consentiti i trasferimenti tra le categorie SA e SB entro un limite di 25000 tonnellate. Inoltre, in seguito all’accordo tra le parti, è possibile trasferire tra le categorie SA e SB fino a un massimo di altre 25000 tonnellate. In seguito alla richiesta della Russia di trasferire queste ulteriori 25000 tonnellate, la Comunità comunica la propria decisione alla Russia entro un termine ragionevole, possibilmente entro 60 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Questi trasferimenti possono aver luogo una volta in un anno di calendario. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l’anno di calendario in corso. Se intende avvalersi della presente disposizione, la Russia ne informa la Comunità entro e non oltre il 1o maggio.

Articolo 4

1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso e di elusione:

- le autorità della Comunità notificano alla Russia entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni d’importazione rilasciate nel corso del mese precedente,

- le autorità russe notificano alla Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente.

In caso di notevoli divergenze ciascuna parte contraente può chiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni che sono avviate senza indugio.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo la Comunità e la Russia convengono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l’indagine e l’adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo d’origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci oppure con altri mezzi. La Comunità e la Russia convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

3. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, la Comunità può chiedere consultazioni con la Russia che saranno avviate senza indugio.

4. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, la Russia provvede, in via cautelare e previa presentazione di prove sufficienti dell’elusione, a far applicare gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi concordati durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 per l’anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l’anno successivo se il limite per l’anno in corso è esaurito.

5. Qualora, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Comunità ha il diritto:

a) se esistono prove sufficienti che i prodotti contemplati dal presente accordo originari della Russia sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti quantitativi ivi fissati;

b) se viene sufficientemente dimostrata l’esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla loro descrizione o classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.

6. Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere efficacemente tutti i problemi connessi all’elusione del presente accordo.

Articolo 5

1. I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I non vengono suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli dei flussi commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole dei flussi commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e la perdita dei clienti tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

3. La Russia si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l’anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

4. Oltre all’obbligo di cui al paragrafo 3, qualora le licenze rilasciate dalle autorità russe abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l’anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni riguardo ai limiti quantitativi per quell’anno. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità russe possono continuare a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti di cui all’allegato I purché non superino i quantitativi indicati nell’allegato II.

Articolo 6

1. Se un prodotto indicato nell’allegato I viene importato dalla Russia nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce alla Russia tutte le informazioni utili onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.

2. Se, nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1, non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest’ultima può avvalersi del diritto di prendere misure di salvaguardia a norma dell’APC.

3. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l’articolo 18 dell’APC.

Articolo 7

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (di seguito "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). Le modifiche della nomenclatura combinata (NC) introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti di cui all’allegato I e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi per i prodotti di cui all’allegato II.

2. L’origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata alla Russia e non riduce i limiti quantitativi di cui al presente accordo. Nel protocollo A accluso al presente accordo figurano le procedure per il controllo dell’origine dei suddetti prodotti.

Articolo 8

1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni d’importazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati i dati statistici disponibili sul commercio dei prodotti di cui all’allegato I, tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze di esportazione e le autorizzazioni d’importazione rilasciate a norma dell’articolo 3, nonché le statistiche sulle importazioni e le esportazioni dei prodotti in questione.

2. Ciascuna parte contraente può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.

Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni relative alle consultazioni previste dagli articoli precedenti in caso di circostanze specifiche, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall’applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.

2. Quando il presente accordo prevede l’avvio immediato di consultazioni, le parti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.

3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:

- ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all’altra parte contraente,

- se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni,

- le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta,

- le consultazioni mirano a trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall’avvio, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti.

Articolo 10

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2008, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e purché non sia denunciato o risolto in conformità dei paragrafi 3 o 4. Dopo il 31 dicembre 2008 il presente accordo viene rinnovato automaticamente ogni anno a meno che una parte non notifichi all’altra parte per iscritto, almeno sei mesi prima della scadenza, l’intenzione di denunciare l’accordo. A ogni rinnovo annuale, i quantitativi relativi a ciascun gruppo di prodotti vengono aumentati del 2,5 %.

2. Ciascuna parte contraente può proporre, in qualsiasi momento, modifiche al presente accordo che devono essere approvate dall’altra parte ed entrano in vigore secondo le modalità concordate.

3. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, l’accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti stabiliti sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.

4. Qualora la Russia dovesse aderire all’OMC prima che scada il presente accordo, quest’ultimo sarà risolto a decorrere dalla data di adesione.

5. Gli allegati, il verbale concordato, le dichiarazioni e il protocollo A acclusi al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

Изготвено в Мафра на двадесет и шести октомври, две хиляди и седма година.

Hecho en Mafra, el veintiseis de octubre de dos mil siete.

V Mafře dne dvacátého šestého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Mafra, den seksogtyvende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Mafra am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendsieben.

Sõlmitud Mafras kahekümne kuuendal oktoobril kahe tuhande seitsmendal aastal.

Έγινε στη Μάφρα, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Mafra on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Mafra, le vingt-six octobre deux mille sept.

Fatto a Mafra, addì ventisei ottobre duemilasette.

Mafrā, divi tūkstoši septītā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta Mafroje, du tūkstančiai septintųjų metų spalio dvidešimt šeštą dieną.

Kelt Mafrában, a kétezer-hetedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul f'Mafra, fis- sitta u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Mafra, de zesentwintigste oktober tweeduizendzeven.

Sporządzono w Mafrze dnia dwudziestego szóstego października dwa tysiące siódmego roku.

Feito em Mafra, em vinte e seis de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Mafra la douăzeci și șase octombrie două mii șapte.

V Mafre dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícsedem.

V Mafri, šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Mafrassa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Mafra den tjugosjätte oktober år tjugohundrasju.

Совершено в г. Мафра двадцать шестого октября 2007 г.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Европейскoe coобщнeстbo

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Руската Федерация

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Pentru Federația Rusă

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

За Pоссийскую Федерацико

+++++ TIFF +++++

[1] GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

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20071026

ALLEGATO I

SA. prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati

7208100000

7208250000

7208260000

7208270000

7208360000

7208370010

7208370090

7208380010

7208380090

7208390010

7208390090

7211140010

7211190010

7219110000

7219121000

7219129000

7219131000

7219139000

7219141000

7219149000

7225303010

7225401510

7225502010

7225301000

7225309000

SA2. Lamiera pesante

7208400010

7208512010

7208512091

7208512093

7208512097

7208512098

7208519100

7208519810

7208519891

7208519899

7208529100

7208521000

7208529900

7208531000

7211130000

SA3. Altri prodotti laminati piatti

7208400090

7208539000

7208540000

7208908010

7209150000

7209161000

7209169000

7209171000

7209179000

7209181000

7209189100

7209189900

7209250000

7209261000

7209269000

7209271000

7209279000

7209281000

7209289000

7209908010

7210110010

7210122010

7210128010

7210200010

7210300010

7210410010

7210490010

7210500010

7210610010

7210690010

7210701010

7210708010

7210903010

7210904010

7210908091

7211140090

7211190090

7211233091

7211238091

7211290010

7211908010

7212101000

7212109011

7212200011

7212300011

7212402010

7212402091

7212408011

7212502011

7212503011

7212504011

7212506111

7212506911

7212509013

7212600011

7212600091

7219211000

7219219000

7219221000

7219229000

7219230000

7219240000

7219310000

7219321000

7219329000

7219331000

7219339000

7219341000

7219349000

7219351000

7219359000

7225401290

7225409000

SA4. Prodotti legati

7226200010

7226912000

7226919100

7226919900

7226997010

SA5. Lamiere quarto legate

7225401230

7225404000

7225406000

7225990010

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati

7225508000

7225910010

7225920010

7226920010

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre

7207198010

7207208010

7216311000

7216319000

7216321100

7216321900

7216329100

7216329900

7216331000

7216339000

SB2. Vergella

7213100000

7213200000

7213911000

7213912000

7213914100

7213914900

7213917000

7213919000

7213991000

7213999000

7221001000

7221009000

7227100000

7227200000

7227901000

7227905000

7227909500

SB3. Altri prodotti lunghi

7207191210

7207191291

7207191299

7207205200

7214200000

7214300000

7214911000

7214919000

7214991000

7214993100

7214993900

7214995000

7214997100

7214997900

7214999500

7215900010

7216100000

7216210000

7216220000

7216401000

7216409000

7216501000

7216509100

7216509900

7216990010

7218992000

7222111100

7222111900

7222118100

7222118900

7222191000

7222199000

7222309710

7222401000

7222409010

7224900289

7224903100

7224903800

7228102000

7228201010

7228201091

7228209110

7228209190

7228302000

7228304100

7228304900

7228306100

7228306900

7228307000

7228308900

7228602010

7228608010

7228701000

7228709010

7228800010

7228800090

7301100000

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20071026

ALLEGATO II

LIMITI QUANTITATIVI

Nota: SA e SB sono categorie di prodotti.

Da SA1 a SA6 e da SB1 e SB3 sono gruppi di prodotti.

(in tonnellate) |

Prodotti | 2007 | 2008 |

SA. Prodotti laminati piatti

SA1. Arrotolati | 1042090 | 1035000 |

SA2. Lamiera pesante | 270820 | 275000 |

SA3. Altri prodotti laminati piatti | 565770 | 595000 |

SA4. Prodotti legati | 94860 | 105000 |

SA5. Lamiere quarto legate | 20460 | 25000 |

SA6. Fogli laminati a freddo e rivestiti legati | 105000 | 110000 |

SB. Prodotti lunghi

SB1. Barre | 55800 | 55000 |

SB2. Vergella | 275000 | 324000 |

SB3. Altri prodotti lunghi | 474200 | 507000 |

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