25.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 221/62


PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

all’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea

LA COMUNITÀ EUROPEA,

e

IL REGNO DI NORVEGIA,

VISTO l’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia firmato il 14 maggio 1973, in appresso denominato «l’accordo», e le disposizioni esistenti sul commercio di pesce e di prodotti della pesca tra la Norvegia e la Comunità,

VISTA l’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea,

VISTO l’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo,

VISTO il regime commerciale per il pesce e i prodotti della pesca in vigore tra la Norvegia e la Repubblica di Bulgaria e la Romania,

HANNO DECISO di concordare gli adattamenti da apportare all’accordo a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea,

E DI CONCLUDERE IL PRESENTE PROTOCOLLO:

Articolo 1

Il testo dell’accordo, gli allegati e i protocolli, che ne costituiscono parte integrante, l’atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati nelle lingue bulgara e rumena e tali testi fanno fede nella stessa misura dei testi originali. Il comitato misto approva i testi nelle lingue bulgara e rumena.

Articolo 2

Le disposizioni speciali applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia figurano nel presente protocollo.

I contingenti tariffari di cui all’articolo 3 del presente protocollo sono applicati nel periodo 1o gennaio 2007-30 aprile 2009. I livelli contingentali di cui all’articolo 3 sono riveduti entro la fine di tale periodo tenendo conto di tutti gli interessi in gioco. I livelli contingentali per il 2007 non sono effettivamente ridotti, perché l’allargamento dello Spazio economico europeo non è avvenuto il 1o gennaio 2007. I volumi dei contingenti tariffari per il 2009 sono ridotti in funzione della loro applicazione fino al 30 aprile 2009.

Le norme di origine applicabili per i contingenti tariffari sono quelle indicate nel protocollo n. 3 dell’accordo.

Articolo 3

La Comunità apre i seguenti contingenti tariffari annuali supplementari esenti da dazio:

sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, congelati

(codice NC 0303 74 30): 9 300 tonnellate

aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelate

(codice NC 0303 51 00): 1 800 tonnellate

filetti e lati di aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati

(codici NC 0304 29 75 e 0304 99 23): 600 tonnellate

altri pesci, congelati (codice NC 0303 79 98): 2 200 tonnellate

altri salmonidi, congelati (codice NC 0303 29 00): 2 000 tonnellate

gamberetti, sgusciati e congelati

(codici NC ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 e ex 1605 20 99): 2 000 tonnellate

Articolo 4

La Comunità cessa di applicare la condizione «destinati/e alla fabbricazione industriale», e pertanto il requisito dell’utilizzatore finale, ai contingenti tariffari aperti nel 2004 per gli sgombri congelati (numeri d’ordine 09.0760, 09.0763 e 09.0778), le aringhe congelate (numero d’ordine 09.0752) e i lati di aringhe congelati (numero d’ordine 09.0756). Di conseguenza, è abolito anche il requisito «destinati/e al consumo umano» per i prodotti degli stessi contingenti tariffari.

Il contingente tariffario esente da dazio esistente per i gamberetti sgusciati e congelati, numero d’ordine 09.0758, è disponibile per i codici NC ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 e ex 1605 20 99.

Per il periodo compreso fra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008, la Comunità riunisce i due contingenti tariffari esenti da dazio per i gamberetti sgusciati e congelati (numeri d’ordine 09.0745 e 09.0758) e il nuovo contingente tariffario supplementare esente da dazio di 2 000 tonnellate di cui all’articolo 3 e rende disponibile il contingente tariffario riunificato per i codici NC ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 e ex 1605 20 99.

Dal 1o gennaio 2009, i due contingenti tariffari in vigore per i gamberetti sgusciati e congelati con i numeri d’ordine 09.0758 (2 500 tonnellate) e 09.0745 (5 500 tonnellate) e il nuovo contingente tariffario supplementare esente da dazio di 2 000 tonnellate si applicano come tre contingenti tariffari separati e sono resi disponibili per i codici NC ex 1605 20 10, ex 1605 20 91 e ex 1605 20 99.

Dal 15 giugno 2008 la Comunità riunisce i due sottoperiodi collegati ai tre contingenti tariffari in vigore per gli sgombri (numeri d’ordine 09.0760, 09.0763 e 09.0778) in un unico periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 febbraio.

Articolo 5

Entro la fine del 2007 è indetta una riunione tra rappresentanti della Comunità europea e della Norvegia per vagliare la possibilità di applicare le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell’accordo anche ai prodotti contemplati dallo scambio di lettere del 16 aprile 1973 riguardante il commercio di pesce.

Articolo 6

Il presente protocollo è ratificato o approvato dalla Comunità europea e dalla Norvegia in conformità delle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea.

L’accordo entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è stato depositato l’ultimo strumento di ratifica o di approvazione, purché siano stati depositati anche gli strumenti di ratifica o di approvazione dei seguenti accordi collegati:

i)

accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo;

ii)

accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria;

iii)

accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania;

iv)

protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

Articolo 7

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и пети юли две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého pátého července dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den femogtyvende juli to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juulikuu kahekümne viiendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų liepos dvidešimt penktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év július havának huszonötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Lulju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego piątego lipca roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, douăzeci şi cinci iulie două mii şapte.

V Bruseli dňa dvadsiateho piateho júla dvetisícsedem.

V Bruslju, dne petindvajsetega julija leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli tjugohundrasju.

Gjört í Brussel hinn 25 júlí 2007.

Utferdiget i Brussel den tjuefemte juli totusenogsju.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

For Det europeiske Fellesskap

Image 1

Image 2

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske král'ovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriget Norge

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Informazione relativa all’applicazione provvisoria di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati

A seguito dell’espletamento, il 25 luglio 2007, delle procedure necessarie per l’applicazione provvisoria dell’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e di quattro accordi collegati, firmato a Bruxelles il 25 luglio 2007, gli accordi suddetti si applicano in via provvisoria a decorrere dal 1o agosto 2007.

Tuttavia, le disposizioni del protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea e del protocollo aggiuntivo all’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea riguardanti i contingenti tariffari nuovi e modificati applicabili alle importazioni nella Comunità di alcuni pesci e prodotti della pesca originari dell’Islanda e della Norvegia si applicano in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2007.